Sentenza n. 604/2026 - Lecce, Sezione 3
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, -del decreto prot. n. -OMISSIS- emesso il 5-6.5.2025 e notificato in data 10.5.2025, con cui la Prefettura di Lecce, per il tramite del Dirigente Area I in posizione di Staff, ha rigettato l’istanza presentata dall’Istituto di Vigilanza privata “-OMISSIS-” tesa ad ottenere la nomina a guardia particolare giurata del ricorrente e con essa la correlata istanza di quest’ultimo di rilascio della licenza di porto di pistola a tassa ridotta quale guardia giurata; nonché di ogni atto ad esso presupposto e/o successivo e in particolare, ove occorra: della comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10 bis L. n. 241/1990 dell’1.08.2024, del rapporto informativo del Comando Provinciale di Lecce del 14.06.2024 e del 27.12.2024, della nota informativa della Questura di Lecce del 4.7.2024 e del 04.10.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego prefettizio della nomina a guardia particolare giurata e della licenza di porto di pistola a tassa ridotta
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, dipendente di un istituto di vigilanza privata, aveva chiesto, tramite il datore di lavoro, la nomina a guardia particolare giurata e aveva richiesto la licenza di porto di pistola a tassa ridotta. La Prefettura ha respinto le istanze sulla base di informazioni relative a una denuncia per atti persecutori, incendio doloso e concorso, definita con remissione di querela, nonché alla reiterata frequentazione, tra il 2018 e il 2023, di persone gravate da precedenti di polizia per gravi reati. Il ricorrente ha dedotto un’unica articolata censura di eccesso di potere per erronea presupposizione in fatto e in diritto, carenza istruttoria e motivazionale, manifesta irragionevolezza, violazione del giusto procedimento e violazione o falsa applicazione degli artt. 134 e seguenti TULPS. Ha contestato la rilevanza della denuncia definita per remissione di querela e delle frequentazioni, evidenziando anche il rapporto familiare o affettivo con alcune delle persone controindicate e la propria esigenza lavorativa. Ha inoltre lamentato l’insufficiente valutazione delle osservazioni presentate a seguito del preavviso di diniego.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso e ha compensato le spese. Ha ritenuto che gli artt. 11, 39, 43 e 138 TULPS attribuiscano all'autorità di pubblica sicurezza un'ampia discrezionalità nella valutazione della buona condotta, dell'affidabilità e del rischio di abuso delle armi, in ragione della pericolosità dell'attività di guardia giurata e degli interessi di ordine e sicurezza pubblica coinvolti. Il giudizio amministrativo può censurare tale valutazione soltanto in presenza di irrazionalità, incoerenza o arbitrarietà, non riscontrate nel caso concreto. La reiterata frequentazione, per un lungo periodo, di soggetti gravati da precedenti per gravi reati è stata ritenuta elemento idoneo a fondare una prognosi negativa sull'affidabilità, anche se i rapporti erano di natura familiare o affettiva e anche se la relazione era successivamente cessata. La remissione della querela è stata ritenuta irrilevante sul piano amministrativo, poiché incide sulla procedibilità dell'azione penale ma non elimina il disvalore del fatto considerato nella valutazione amministrativa. Le osservazioni procedimentali del ricorrente risultavano essere state esaminate e disattese, senza necessità di una confutazione analitica. Il TAR ha ritenuto ragionevole la prognosi di possibile abuso delle armi e ha considerato prevalenti la sicurezza e l'incolumità pubblica rispetto all'interesse lavorativo del ricorrente.
Norme richiamate
art. 11 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS)
Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate [...] e possono essere negate [...] a chi non può provare la sua buona condotta.
La norma costituisce base per la valutazione della buona condotta e consente il diniego delle autorizzazioni di polizia nei casi previsti, anche in presenza di elementi idonei a escludere l'affidabilità del richiedente.
art. 39, comma 1, R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS)
Il prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti [...] alle persone ritenute capaci di abusarne.
Attribuisce al prefetto un potere ampiamente discrezionale di prevenzione, fondato sulla prognosi di possibile abuso delle armi.
art. 43 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS)
La licenza può essere ricusata [...] a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi.
Consente di negare la licenza di porto d'armi sulla base di una valutazione prognostica dell'affidabilità e del rischio di abuso, anche in assenza di una condanna ostativa automatica.
art. 138 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS)
Le guardie giurate [...] devono possedere il requisito della buona condotta.
Richiede, per l'attività di guardia particolare giurata, una condotta irreprensibile e un'elevata affidabilità, valutabili in relazione alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.
art. 10-bis l. 7 agosto 1990, n. 241
Le osservazioni presentate a seguito del preavviso di diniego devono essere esaminate dall'amministrazione, ma non è necessaria una confutazione analitica di ogni argomento quando la motivazione finale risulti adeguata.
art. 152 c.p.
La remissione della querela opera sul piano processuale quale causa di improcedibilità o non perseguibilità dell'azione penale e non elimina il disvalore amministrativamente apprezzabile del fatto.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Consente la sollecita fissazione dell'udienza di merito quale misura cautelare, come disposto dal Consiglio di Stato nella fase cautelare d'appello.
Massime di principio
- Nel rilascio dei titoli abilitativi per l'attività di guardia particolare giurata e per il porto di armi, l'autorità di pubblica sicurezza dispone di ampia discrezionalità nel valutare la buona condotta, l'affidabilità del richiedente e il rischio di abuso delle armi, in funzione della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.
- La prognosi di possibile abuso delle armi ha natura preventiva e probabilistica: non richiede la certezza propria dell'accertamento penale, ma un quadro istruttorio che renda ragionevolmente verosimile, secondo il criterio del più probabile che non, l'inaffidabilità dell'interessato.
- La reiterata frequentazione di persone gravate da precedenti penali o di polizia per fatti gravi può costituire elemento autonomamente rilevante nella valutazione dell'affidabilità per il porto e l'uso delle armi, anche quando le frequentazioni derivino da rapporti familiari o affettivi e non siano accompagnate da una condanna del richiedente.
- La remissione della querela estingue o rende improcedibile l'azione penale, ma non impedisce all'amministrazione di considerare il fatto storico e la sua gravità nell'ambito di una valutazione amministrativa preventiva dell'affidabilità e della pericolosità.
- Il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni prefettizie in materia di armi e guardie giurate è limitato alla verifica dell'assenza di irrazionalità, incoerenza o arbitrarietà; la motivazione deve comunque indicare gli elementi concreti sui quali si fonda la prognosi negativa.
- La tutela dell'interesse lavorativo del richiedente non prevale necessariamente sull'esigenza di sicurezza e incolumità pubblica quando gli elementi istruttori rendano ragionevole la valutazione di possibile abuso del titolo abilitativo.
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