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Sentenza

Sentenza n. 1848/2026 - Milano, Sezione 2

per l’annullamento - del provvedimento del Comune di Milano, datato 19 aprile 2024 e trasmesso in pari data a mezzo p.e.c. alla sig.ra -OMISSIS- e al tecnico dalla stessa incaricato, avente a oggetto “immobile di via -OMISSIS- Provvedimento di inammissibilità e conseguente inefficacia, ai sensi dell’art. 2 della L. 241/1990, della CILA a sanatoria - art. 6-bis del d.P.R. n. 380/2001 - presentata in data 28.11.2023”, contenente ordine di ripristino dello stato dei luoghi entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento del provvedimento; - del provvedimento del Comune di Milano, datato 19 aprile 2024 e trasmesso in pari data a mezzo p.e.c. alla sig.ra -OMISSIS- e al tecnico dalla stessa incaricato, avente a oggetto “via -OMISSIS- Ordine motivato a non eseguire le opere ai sensi dell’art. 19.3 della L. 241/90 e dell’art. 23 - comma 6 - del D.P.R. n. 380/2001”; - di ogni altro atto a essi presupposto, conseguente o comunque connesso.

Giustizia amministrativa202401491

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimenti comunali che hanno dichiarato inammissibile e inefficace una CILA in sanatoria, ordinato il ripristino dello stato legittimo e diffidato dall'eseguire le opere di recupero abitativo del sottotetto oggetto di SCIA alternativa al permesso di costruire

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato due provvedimenti comunali del 19 aprile 2024 relativi a un appartamento posto all'ultimo piano e nel sottotetto di un edificio realizzato nell'ambito di un Programma integrato di intervento, la cui disciplina prevedeva un sottotetto non abitabile, specifiche altezze massime e l'esaurimento della superficie lorda di pavimento disponibile. A seguito di un sopralluogo era stata accertata l'apertura di una portafinestra e l'utilizzazione abitativa del sottotetto, in difformità dall'ultimo titolo edilizio approvato. La proprietaria aveva presentato una CILA in sanatoria per regolarizzare la portafinestra e, successivamente, una SCIA alternativa al permesso di costruire per il recupero abitativo del sottotetto. Il Comune aveva dichiarato inammissibile e inefficace la CILA, ordinato il ripristino dello stato dei luoghi e diffidato dall'eseguire le opere oggetto della SCIA. La ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione delle disposizioni del Regolamento edilizio comunale, del previgente Regolamento edilizio, del PRG, degli artt. 10, 22 e 33 del d.P.R. n. 380/2001, nonché dell'art. 19, comma 3, della l. n. 241/1990 e dell'art. 23, comma 6, del d.P.R. n. 380/2001. Ha inoltre dedotto difetto dei presupposti, travisamento, irragionevolezza, illogicità, difetto di istruttoria e di motivazione, sostenendo che la portafinestra fosse il risultato di un mero errore grafico nelle tavole di un precedente titolo, che non avesse modificato i prospetti o la volumetria e che il sottotetto non dovesse essere computato nella superficie lorda di pavimento.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo infondate entrambe le censure. Il sottotetto era stato autorizzato come spazio senza permanenza di persone, con altezza e configurazione vincolanti secondo il P.I.I., la convenzione attuativa e le relative norme di attuazione. L'apertura della portafinestra e l'utilizzazione abitativa avevano invece comportato una trasformazione sostanziale del sottotetto, incidendo sulla superficie lorda di pavimento, sul numero dei piani e sulla destinazione abitativa, in contrasto con le prescrizioni del programma urbanistico. Il giudice ha escluso che potessero essere valorizzati titoli edilizi precedenti ormai superati o le risultanze catastali, dovendosi individuare lo stato legittimo dell'immobile sulla base dell'ultimo titolo valido. Ha inoltre escluso che la portafinestra potesse essere considerata un mero errore grafico e ha rilevato che essa aveva determinato una modifica dei prospetti non sanabile mediante CILA. Il procedimento non poteva essere artificiosamente frazionato: la portafinestra e il recupero abitativo del sottotetto erano opere funzionalmente collegate, dirette a un unico risultato pratico, sicché dovevano essere valutate unitariamente e non mediante titoli edilizi separati e inadeguati. La CILA non era quindi idonea a regolarizzare l'intervento, che avrebbe richiesto un titolo edilizio adeguato, ossia il permesso di costruire in sanatoria o la SCIA alternativa, comunque incompatibile con i vincoli del P.I.I. È stato ritenuto legittimo anche l'ordine di ripristino, poiché l'utilizzo di un titolo inidoneo non esclude la natura abusiva dell'intervento né il potere repressivo comunale. La diffida a non eseguire le opere di recupero è stata ritenuta legittima sia per invalidità derivata dalla declaratoria di inammissibilità della CILA, sia per le ulteriori ragioni autonomamente indicate dal Comune: contrasto della data di inizio lavori con l'art. 23, comma 1, del d.P.R. n. 380/2001, incoerenza della controsoffittatura con il titolo edilizio e difformità tra documentazione fotografica, stato di fatto e progetto. Il recupero abitativo del sottotetto è stato infine escluso perché tale istituto consente il recupero di volumi già esistenti e non un aumento di volumetria o l'elusione delle altezze massime stabilite dal P.I.I. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 2 l. 241/1990

    Richiamato nel provvedimento comunale quale base della declaratoria di inammissibilità e conseguente inefficacia della CILA.

  • art. 6-bis d.P.R. 380/2001

    La CILA non è stata ritenuta titolo idoneo a regolarizzare la portafinestra e la trasformazione sostanziale del sottotetto.

  • art. 19, comma 3, l. 241/1990

    Richiamato quale fondamento del potere comunale di ordinare di non eseguire le opere oggetto della segnalazione.

  • art. 22 d.P.R. 380/2001

    Dedotto dalla ricorrente in relazione all'idoneità del titolo edilizio, ma non ritenuto applicabile in modo da legittimare l'intervento abusivo.

  • art. 23, comma 1, d.P.R. 380/2001

    La diffida ha rilevato il contrasto della data dichiarata di inizio lavori con la disciplina della SCIA alternativa.

  • art. 23, comma 6, d.P.R. 380/2001

    Richiamato quale base normativa dell'ordine motivato a non eseguire le opere oggetto della SCIA.

  • art. 33 d.P.R. 380/2001

    L'ordine di ripristino è stato ritenuto legittimo in relazione alla realizzazione abusiva della portafinestra e alla destinazione abitativa del sottotetto.

  • art. 3, comma 1, lett. b, d.P.R. 380/2001

    Il giudice ha escluso che la modifica dei prospetti potesse essere sanata mediante CILA, non ricorrendo i presupposti della disposizione richiamata.

  • art. 90, comma 3, Regolamento Edilizio del Comune di Milano

    Richiamato per la disciplina dei rapporti aeroilluminanti e della compatibilità della portafinestra con la destinazione del sottotetto.

  • art. 10.2.7 previgente Regolamento Edilizio del Comune di Milano

    Dedotto dalla ricorrente in relazione alla disciplina edilizia applicabile.

  • art. 9.2.7 PRG del Comune di Milano

    Dedotto dalla ricorrente in relazione alla computabilità del sottotetto e ai relativi parametri urbanistico-edilizi.

Massime di principio

  • Gli interventi edilizi funzionalmente collegati e diretti al perseguimento di un unico risultato sostanziale devono essere valutati complessivamente, considerando sia il profilo strutturale sia quello funzionale; non è consentito frazionarli artificiosamente mediante titoli edilizi diversi per eludere il titolo necessario o le prescrizioni urbanistiche.
  • Per individuare lo stato legittimo di un immobile occorre fare riferimento all'ultimo titolo edilizio valido e non a titoli precedenti ormai superati; le risultanze catastali hanno valore meramente sussidiario e non possono autonomamente dimostrare la legittimità edilizia dell'opera.
  • Le prescrizioni urbanistico-edilizie contenute in un programma integrato di intervento e nella relativa convenzione, quando stabiliscono altezze massime, destinazioni e limiti di superficie, hanno carattere vincolante e non possono essere eluse attraverso opere interne, controsoffittature o diverse tecniche costruttive.
  • Il recupero abitativo di un sottotetto presuppone l'esistenza di un volume già legittimamente realizzato e non può essere utilizzato per creare nuova volumetria, superare le altezze massime o rendere abitabile un sottotetto realizzato in difformità dal titolo edilizio e dalle prescrizioni urbanistiche.
  • La presentazione di un titolo edilizio inadeguato non esclude l'illiceità dell'intervento né impedisce all'amministrazione di esercitare il potere repressivo e ordinare il ripristino dello stato legittimo.
  • La diffida a non eseguire opere segnalate può legittimamente fondarsi sia sull'invalidità del titolo edilizio presupposto sia su autonome difformità riscontrate dall'amministrazione nella documentazione, nella data di inizio lavori o nella concreta configurazione dell'intervento.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziAbusi edilizi e sanzioniQualificazione degli interventiPiani attuativi e lottizzazioni
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorio
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiEccesso di potereDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezza

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