Cassazione Penale, Sentenza n. 27104/2023 del 22/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per vizio motivazionale per l'omesso riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 6 c.p. (riparazione del danno). Il ricorrente lamentava che la Corte territoriale non avesse valorizzato correttamente la riparazione del danno, avendo fatto riferimento al riconoscimento delle attenuanti generiche da parte del primo giudice e ritenendo pertanto precluso il riconoscimento dell'attenuante speciale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che la riparazione, nella specie, è intervenuta dopo l'ammissione al rito abbreviato e non risultava integrale e tempestiva; la valutazione dei giudici di merito sul carattere non integrale/tempestivo del risarcimento è insindacabile in sede di legittimità salvo vizi logici. La Cassazione ha quindi confermato la condanna per danneggiamento (pena rideterminata in due mesi e venti giorni di reclusione dalla Corte d'appello) e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 62, primo comma, n. 6 cod. pen.
La circostanza attenuante per riparazione del danno può essere riconosciuta se il risarcimento o la restituzione sono intervenuti in modo tempestivo e integrale; nel rito abbreviato, la riparazione deve intervenire anteriormente all'ordinanza di ammissione al rito ex art. 438, comma 4 c.p.p.
art. 438, comma 4 cod. proc. pen.
Indica il momento dell'ordinanza di ammissione al giudizio abbreviato: ai fini del riconoscimento dell'attenuante ex art. 62 n. 6 c.p. la riparazione deve essere anteriore a tale ordinanza.
art. 421 cod. proc. pen.
Si riferisce all'inizio della discussione: la giurisprudenza precisa che, nel rito abbreviato, non è sufficiente l'intervento di riparazione effettuato dopo l'ordinanza di ammissione ma prima dell'inizio della discussione per ottenere automaticamente l'attenuante; la regola specifica è quella indicata dall'art. 438, comma 4 c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese del procedimento a carico del ricorrente quando il ricorso è rigettato: applicata dalla Corte per il pagamento delle spese del procedimento di legittimità.
Massime di principio
- Nel rito abbreviato la riparazione del danno ai fini dell'attenuante ex art. 62, n. 6 c.p. deve essere intervenuta prima dell'ordinanza di ammissione al rito (art. 438, comma 4 c.p.p.); se avviene dopo, difficilmente il beneficio viene riconosciuto.
- Il riconoscimento delle attenuanti generiche da parte del primo giudice non esclude automaticamente il riconoscimento dell'attenuante speciale per riparazione del danno: si tratta di valutazioni distinte e cumulative ove ricorrano i relativi presupposti.
- La valutazione sulla tempestività e sull'integralità del risarcimento è di merito e, salvo illogicità o mancanza di motivazione, è insindacabile in sede di legittimità.
- Una quietanza o una dichiarazione della parte offesa non è di per sé determinante: l'accertamento della neutralizzazione della pericolosità sociale del reo dipende dall'apprezzamento complessivo operato dal giudice.
- Per massimizzare le possibilità di ottenere l'attenuante per riparazione del danno, è opportuno effettuare il risarcimento in modo documentato e antecedente all'istanza/ordinanza di ammissione al rito abbreviato e acquisire prove formali dell'integralità e tempestività della riparazione.
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