Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18356/2025 del 15/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la conferma della condanna per bancarotta semplice documentale: si contestava la motivazione sulla sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato (i libri contabili della Tumaco srl erano conservati su server che aveva subito malfunzionamento; il ricorrente sostiene di essersi attivato per consegnare la documentazione e che la parte mancante riguardava solo porzione del libro cespiti; il backup non avrebbe garantito la conservazione essendo comunque su supporto informatico; il ricorrente propose al curatore di attivare il server, proposta rifiutata) e si denunciava il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche per non aver valutato gli elementi favorevoli e per aver determinato la pena in modo 'aritmetico'.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha confermato che la bancarotta documentale è reato di pericolo presunto, punibile anche a titolo di colpa; ha affermato che l'amministratore ha l'obbligo di garantire la conservazione e l'accessibilità delle scritture contabili anche con modalità alternative o concorrenti (stampa cartacea, backup su supporto autonomo ecc.) e di reagire tempestivamente a malfunzionamenti tentando il recupero dei dati. Nel caso concreto è stato accertato che il ricorrente non aveva predisposto modalità surrogatorie né fornito un concreto contributo al recupero (la sola proposta di incaricare un tecnico è stata ritenuta insufficiente). Quanto alle attenuanti generiche, la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione del giudice di merito, che ha valorizzato indici ostativi come una precedente condanna e la scarsa collaborazione, e ha ritenuto non sindacabile in cassazione il giudizio di fatto ben motivato. Conseguentemente il ricorso è respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese di giudizio.

Norme richiamate

  • art. 217 comma 2 legge fallimentare

    art. 217, comma 2, legge fallimentare (bancarotta semplice documentale)

    La norma sanziona l'omessa, irregolare o incompleta tenuta delle scritture contabili; la sua funzione è tutelare l'accertamento della situazione patrimoniale e qualsiasi irregolarità che impedisca tale funzione integra il reato, anche se riguarda solo parte dei libri.

  • art. 2215-bis cod. civ.

    art. 2215-bis c.c. (possibilità di tenere scritture con strumenti informatici, con obbligo di conservazione e accessibilità)

    L'utilizzo di strumenti informatici non esonera l'amministratore dagli obblighi di aggiornamento, veridicità e conservazione delle scritture; spetta all'amministratore prevenire malfunzionamenti predisponendo modalità alternative/concorrenti di conservazione (stampe, backup autonomi) e reagire tempestivamente per il recupero dei dati.

  • art. 133 cod. pen.

    art. 133 cod. pen. (circostanze attenuanti generiche)

    La valutazione delle attenuanti generiche è un giudizio di fatto del giudice di merito; non è necessario considerare tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli se il giudice indica almeno gli elementi ritenuti prevalenti. La motivazione del diniego è insindacabile in cassazione se non contraddittoria.

Massime di principio

  • La tenuta informatica delle scritture obbligatorie non esonera dall'obbligo di garantirne conservazione, integrità e accessibilità: occorre predisporre backup autonomi e modalità alternative (es. stampe) per evitare responsabilità penale.
  • La perdita o l'incompletezza anche parziale delle scritture contabili può integrare la bancarotta documentale se impedisce la funzione di accertamento della situazione patrimoniale.
  • La responsabilità può essere anche colposa: basta la negligenza dell'amministratore nel prevenire o porre rimedio al malfunzionamento per configurare il reato.
  • Offerte generiche di intervento (es. proposta di incaricare un tecnico) possono essere insufficienti se non tradotte in atti concreti e tempestivi di recupero o conservazione.
  • Per ottenere il riconoscimento delle attenuanti generiche è necessario che il giudice di merito trovi e motivi elementi favorevoli prevalenti; la Cassazione non riesamina il giudizio di fatto se la motivazione è congrua.
  • In situazioni simili, documentare tempestivamente i tentativi concreti di recupero, l'esistenza di backup alternativi e la collaborazione effettiva con la curatela aiuta a ridurre il rischio di responsabilità penale e a sostenere eventuali richieste di attenuanti.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.