Cassazione Civile, Sentenza n. 7362/2024 del 19/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente chiedeva il riconoscimento di differenze retributive relative alla 14ª mensilità 2014/2015, sostenendo che, in occasione del cambio d'appalto, la PFE S.p.A. avrebbe dovuto applicare integralmente il CCNL UNEBA (compresi scatti di anzianità e la 14ª mensilità) in virtù delle clausole sociali del capitolato d'appalto; la Corte d'appello aveva invece riformato la sentenza di primo grado che aveva dato ragione al lavoratore, ritenendo applicabile il CCNL Multiservizi e l'applicazione del TEP per il periodo controverso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i primi tre motivi del ricorso, ritenendo che l'art.10 del capitolato speciale di appalto debba essere interpretato come riferimento al CCNL UNEBA e che, per effetto di tale clausola sociale e dei dati di fatto (anzianità pregressa del lavoratore e indicazione del CCNL UNEBA in precedenti certificazioni e buste paga), il ricorrente aveva diritto all'applicazione integrale del CCNL UNEBA (compresa la tutela dell'anzianità e, pertanto, alla corretta determinazione della 14ª mensilità). La sentenza impugnata è stata cassata e rinviata alla Corte d'Appello di Catania in diversa composizione per nuovo esame; la decisione sulla liquidazione delle spese di cassazione è rimessa al giudice del rinvio.
Norme richiamate
Art. 9 Capitolato speciale di appalto
"L’impresa aggiudicataria si impegna al rispetto delle norme contrattuali vigenti in materia di salvaguardia dell’occupazione conseguenti a cambi di gestione come previsti nei relativi CCNL"
La clausola sociale impegna contrattualmente l'appaltatore subentrante a rispettare le norme collettive in materia di salvaguardia occupazionale; costituisce fonte di obblighi verso i lavoratori interessati dal cambio di gestione.
Art. 10 Capitolato speciale di appalto
"L’impresa aggiudicataria dovrà assicurare il servizio con personale qualificato, nel rispetto integrale del vigente CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi socio-sanitari e degli accordi territoriali stipulati nell’ambito del suddetto contratto"
Il richiamo testuale al CCNL per "personale dipendente da imprese esercenti servizi socio-sanitari" è stato interpretato dalla Corte come rimando al CCNL UNEBA e come obbligo di applicazione integrale di quel contratto da parte dell'appaltatore subentrante.
CCNL UNEBA (artt. 46, 74, 78)
Art.74 (lett. b) impone la garanzia delle condizioni economiche già percepite in caso di subentro, compresi scatti di anzianità; art.78 disciplina il TEP per i nuovi assunti. La Corte ha ritenuto che, nel caso di lavoratore con anzianità pregressa e in presenza della clausola del capitolato, non potesse applicarsi il TEP come se si trattasse di nuovo assunto, e va garantita l'anzianità convenzionale.
CCNL Servizi Integrati/Multiservizi (art.1)
"(elencazione ampia e descrittiva delle attività ricomprese nel contratto Multiservizi riportata in motivazione)"
Contratto che copre molteplici attività di pulizia e servizi integrati; la Corte ha ritenuto che l'ambito di applicazione del capitolato fosse invece specificamente coerente con il CCNL UNEBA, non con il Multiservizi generico.
Norme che individuano i motivi di cassazione per violazione di norme di diritto e per omesso esame di fatto decisivo; sono state invocate per contestare l'interpretazione dei contratti collettivi e la delimitazione del thema decidendum da parte della Corte d'appello.
Art. 132 c.p.c. e art. 1419 c.c.
Richiami relativi a profili di nullità e formazione del consenso; la Corte ha valutato tali censure nell'ambito più ampio dell'interpretazione contrattuale e della regola di attribuire rilevanza alla comune intenzione delle parti e alla buona fede nell'esecuzione.
Art. 36 Cost. / Clausole sociali (richiami normativi e principi di tutela)
Principi costituzionali e norme sulla tutela dei livelli retributivi e occupazionali sono stati richiamati a supporto dell'efficacia delle clausole sociali del capitolato e della possibilità per il lavoratore di far valere tali tutele.
Massime di principio
- Una clausola sociale del capitolato che richiama un CCNL va interpretata alla luce della dizione testuale e dell'oggetto complessivo dell'appalto: se indica "servizi socio-sanitari" è corretto individuare il CCNL specifico (es. UNEBA) piuttosto che un CCNL generico Multiservizi.
- L'obbligo dell'appaltatore subentrante comprende l'applicazione integrale delle condizioni economiche normative previste dal contratto collettivo richiamato nel capitolato, ivi compresi scatti di anzianità e 14ª mensilità, quando la clausola contrattuale lo richiede.
- Il TEP previsto per i nuovi assunti (art.78 UNEBA) non si applica automaticamente quando il lavoratore vanta anzianità pregressa riconosciuta e il capitolato impone la conservazione delle condizioni economiche pregresse.
- La determinazione del CCNL applicabile si fonda sull'oggetto dell'appalto e sui profili professionali richiesti piuttosto che sulle singole mansioni concrete svolte da ciascun lavoratore.
- La clausola sociale contenuta nel capitolato può creare un'obbligazione in favore dei lavoratori (terzi rispetto al rapporto tra stazione appaltante e appaltatore) e quindi essere fatta valere in sede giudiziale dal lavoratore.
- Il lavoratore è chiamato a documentare la propria posizione (certificazioni di servizio, buste paga, attestazioni datoriali) per provare l'applicazione del precedente CCNL e l'anzianità; l'insieme delle prove e degli elementi contrattuali va valutato nel suo complesso dal giudice.
- In caso di interpretazioni discordanti tra giudici di merito, la Cassazione può cassare e rinviare per un nuovo esame, richiamando i criteri di interpretazione contrattuale (senso letterale, ratio, comune intenzione delle parti, buona fede nell'esecuzione).
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