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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 7274/2024 del 19/03/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Milano che, in sede di rinvio dopo cassazione, ha annullato il licenziamento disciplinare inflitto a Valeria Terzi per un'asserita assenza ingiustificata dal servizio protrattasi per oltre due anni. La vicenda nasce dalla sospensione cautelare dell'agente dopo una condanna in primo grado per peculato; in appello l'imputata venne assolta dal peculato e condannata solo per molestie. Il Comune contestò l'assenza ingiustificata dalla data dell'assoluzione fino alla riammissione in servizio e la tardiva comunicazione dell'esito processuale al datore di lavoro, e inflisse il licenziamento disciplinare.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Comune. Motivazione: (1) il primo motivo, di omesso esame, è inammissibile perché la Corte d'Appello ha effettivamente esaminato e ritenuto che la lettera di contestazione disciplinare mirasse esclusivamente all'assenza ingiustificata, non ad un autonomo illecito per la tardiva comunicazione; (2) la Corte d'Appello ha comunque valutato "ad abundantiam" la mancata comunicazione e ha ritenuto che non esista un obbligo del dipendente di comunicare l'esito penale, ma solo la facoltà di attivarsi per la revoca della sospensione; (3) il secondo motivo, che denuncia violazioni di norme contrattuali e codicistiche per sostenere la rilevanza disciplinare della tardiva comunicazione, è inammissibile perché mette in discussione una ratio secondaria non necessaria alla decisione; (4) il terzo motivo relativo al concorso di colpa ex art. 1227 c.c. è inammissibile perché il Comune non ha sollevato in primo grado l'eccezione richiesta dalla giurisprudenza sul mancato adempimento dell'obbligo di diligenza. Di conseguenza il ricorso è respinto e rimane confermata l'annullamento del licenziamento operato dalla Corte d'Appello di Milano. Inoltre la Corte ordina l'adempimento di eventuale contributo unificato previsto.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5

    Richiamato per censurare il presunto omesso esame di fatto decisivo: la Corte ha ritenuto che non vi sia stato omesso esame perché la questione sollevata era stata esaminata e disattesa dal giudice di merito.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    Richiamato per i motivi di violazione di legge e falsa applicazione di norme civili e contrattuali: la Cassazione lo dichiara inidoneo al fine della cassazione poiché i profili fatti valere attaccavano una ratio secondaria o non erano stati tempestivamente allegati nei gradi di merito.

  • art. 1227 c.c. (comma 1 e comma 2)

    Esaminato in relazione al concorso di colpa del creditore: esclusa applicabilità del comma 1 perché non sussisteva l'obbligo di comunicare; richiamata la disciplina del comma 2 (diligenza del creditore) ma inammissibile perché la relativa eccezione doveva essere sollevata in sede di merito e non lo è stata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico del ricorrente in caso di decorrenze procedurali indicate.

  • Norme del CCNL e del Codice di comportamento comunale (citati nella sentenza: art. 3 Codice comportamento Comune, artt. del CCNL 6.7.1995 e 11.4.2008)

    Invocate dal ricorrente per sostenere la rilevanza disciplinare della tardiva comunicazione; la Corte ha ritenuto irrilevante il richiamo perché la contestazione disciplinare, letta nel suo contenuto, non aveva autonomo oggetto diverso dall'assenza ingiustificata e comunque non sussisteva l'obbligo di comunicazione.

  • Giurisprudenza richiamata: Cass. n. 5813/2022; Cass. n. 7657/2019; Cass. nn. 14853/2007; 15750/2015; 4770/2023

    Decisioni di legittimità utilizzate nella motivazione: in particolare la sentenza rescindente (5813/2022) ha posto il principio che in assenza di una disposizione di riammissione non può configurarsi l'addebito di assenza ingiustificata; altre pronunce sono richiamate per il principio sulla facoltà/obbligo di attivarsi per la revoca della sospensione e sulla necessità di eccezioni tempestive in merito al mancato adempimento della diligenza.

Massime di principio

  • Se la contestazione disciplinare indica espressamente un'unica condotta (es. assenza ingiustificata), il datore non può successivamente fondare il licenziamento su un illecito diverso non contestato originariamente.
  • In assenza di una norma che disciplini la riammissione del dipendente in servizio dopo sospensione cautelare, non può automaticamente ritenersi configurabile l'assenza ingiustificata nel periodo successivo a un'assoluzione penale; il quadro normativo e giurisprudenziale può escludere un obbligo di comunicazione del dipendente.
  • Il datore di lavoro che deduce il comportamento della lavoratrice come causa di danno patrimoniale deve sollevare tempestivamente in giudizio, già in sede di merito, l'eccezione della possibile evitabilità del danno ai sensi dell'art. 1227 c.c. (comma 2); in mancanza la questione non potrà essere valorizzata in sede di legittimità.
  • La Corte di legittimità verifica se vi è stato effettivo omesso esame di fatti decisivi: il semplice dissenso sulla valutazione fatta dal giudice del merito non integra l'omesso esame.
  • Nelle controversie disciplinari è importante che la lettera di contestazione sia chiara e completa sulle condotte addebitate; per il datore è prudente contestare espressamente tutti i profili di illecito che intende utilizzare nel procedimento disciplinare e nella successiva tutela giudiziaria.
  • Quando il giudice di merito fornisce una motivazione 'ad abundantiam' su profili alternativi, il ricorrente deve impugnare specificamente quelle argomentazioni se intende mantenerle come motivo di cassazione.

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