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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 7267/2024 del 19/03/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente fu licenziato dal Comune di Luino dopo un procedimento disciplinare sospeso in pendenza di un processo penale per abuso d'ufficio commesso nell'esercizio delle funzioni di giudice onorario. La sospensione del procedimento disciplinare fu revocata e il licenziamento confermato dopo la condanna penale irrevocabile. In cassazione il ricorrente ha proposto sette motivi: 1) illegittimità della sospensione ai sensi dell'art.55-ter, comma 1, d.lgs. 165/2001; 2) contestazione sulla decorrenza del termine per riavviare il procedimento disciplinare (art.55-ter, comma 4 e art.11 Preleggi) e su quale evento faccia decorrere il dies a quo; 3) violazione dei principi di specificità e immutabilità della contestazione disciplinare e uso di presunzioni semplici (art.2729 c.c.); 4) vizio per presunta grave inimicizia/mancata terzietà dell'organo disciplinare (art.51 c.p.c. e art.97 Cost.); 5) erronea esclusione del carattere extralavorativo dell'illecito e violazione degli artt.2105 e 2119 c.c.; 6) mancata autonoma valutazione dei fatti rispetto alla rilevanza penale (art.653 c.p.p.); 7) mancata verifica di proporzionalità della sanzione espulsiva (art.2106 c.c. e art.63, comma 2-bis, d.lgs.165/2001).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso in tutte le sue parti. Ha ritenuto legittima la sospensione del procedimento disciplinare in pendenza del processo penale, ha confermato che il termine per riattivare il procedimento decorre dalla effettiva comunicazione della sentenza da parte della cancelleria e non da un termine astratto; ha ritenuto valida la specificità della contestazione e non applicabile l'art.51 c.p.c. al procedimento disciplinare pubblico; ha ritenuto che le condotte di abuso d'ufficio compiute dal ricorrente nell'esercizio della funzione di giudice onorario hanno leso irreversibilmente il rapporto fiduciario con il datore di lavoro e giustificano la risoluzione per giusta causa; ha confermato che la Corte d'Appello ha svolto autonoma valutazione di proporzionalità. Il ricorrente è condannato alle spese di giudizio in Cassazione, liquidate in Euro 4.000 oltre accessori e contributi come indicato.

Norme richiamate

  • art. 55-ter, comma 1, d.lgs. n. 165/2001

    Attribuisce alla pubblica amministrazione ampia discrezionalità nel sospendere il procedimento disciplinare in pendenza di un processo penale; la sospensione è legittima e la scelta amministrativa è in genere poco sindacabile.

  • art. 55-ter, comma 4, d.lgs. n. 165/2001

    Il termine perentorio per riavviare il procedimento disciplinare decorre dall'effettiva comunicazione della sentenza da parte della cancelleria del giudice penale; la modifica normativa introdotta dal d.lgs. n. 75/2017 ha valore interpretativo e non impone una diversa decorrenza retroattiva.

  • d.lgs. n. 75/2017

    Ha inserito nel testo di art.55-ter la precisazione sulla comunicazione da parte della cancelleria; la Corte la valuta interpretativa e non innovativa nel senso di alterare la corretta interpretazione precedente.

  • art. 11 Preleggi

    Richiamato in tema di decorrenza dei termini; la Corte conferma che non basta la conoscenza informale della sentenza per far decorrere un termine perentorio previsto per l'amministrazione datrice di lavoro.

  • art. 154-ter disp. att. c.p.p.

    Prevede il termine (30 giorni) per la cancelleria per comunicare la sentenza all'amministrazione; la Corte distingue tale termine dal dies a quo, che rimane l'effettiva comunicazione.

  • art. 55-bis d.lgs. n. 165/2001

    Discipline imperative del procedimento disciplinare nel pubblico impiego; il principio di terzietà richiesto riguarda l'organizzazione dell'Ufficio e non l'implicita imparzialità tipica di un giudice terzo.

  • art. 51 c.p.c.

    Norma sul ricusamento del giudice civile per inimicizia; la Corte afferma la sua inapplicabilità al procedimento disciplinare dell'amministrazione pubblica, per il suo carattere speciale e la disciplina di cui all'art.55-bis.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato dal ricorrente; la Corte ritiene che il principio costituzionale non sia tale da travolgere la disciplina specifica del procedimento disciplinare amministrativo-pubblico.

  • artt. 2105 e 2119 c.c.

    Art.2105 (dovere di fedeltà) e art.2119 (giusta causa): la Corte ritiene che condotte poste in essere dal dipendente, pur fuori dalla prestazione ordinaria ma lesive dell'ente e compiute nell'abuso di una funzione pubblica, possano configurare violazione del dovere di fedeltà e giustificare la risoluzione per giusta causa.

  • art. 2729 c.c.

    Norma sulle presunzioni semplici: la Corte respinge la censura di uso improprio delle presunzioni, spiegando che la specificità della contestazione è stata valutata sul contenuto degli atti e sulla capacità di esercitare la difesa.

  • art. 653, comma 1-bis, c.p.p.

    Richiamato in relazione all'autonomia valutativa del giudice civile rispetto alla decisione penale; la Corte conferma che il giudice civile ha svolto autonoma valutazione ai fini disciplinari.

  • art. 2106 c.c.

    Richiesto in relazione al parametro di proporzionalità della sanzione disciplinare; la Corte ritiene la sanzione espulsiva proporzionata in presenza di lesione irreversibile del rapporto fiduciario.

  • art. 63, comma 2-bis, d.lgs. n. 165/2001

    Richiamato in tema di sanzioni e proporzionalità nel pubblico impiego; la Corte considera adempiuti i necessari accertamenti di gravità e proporzionalità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Norma sul contributo unificato: la Corte dà atto dell'esistenza dei presupposti per l'ulteriore versamento da parte del ricorrente del contributo unificato eventualmente dovuto.

Massime di principio

  • La pubblica amministrazione ha ampio potere discrezionale di sospendere il procedimento disciplinare in pendenza di un processo penale: tale scelta è difficilmente sindacabile, salvo eccessi o riattivazioni premature.
  • Il termine perentorio per riavviare il procedimento disciplinare decorre dall'effettiva comunicazione della sentenza da parte della cancelleria del giudice penale, non dalla semplice conoscenza informale o dalla scadenza del termine assegnato alla cancelleria.
  • La verifica della specificità della contestazione disciplinare è compiuta dal giudice di merito secondo criteri meno formali rispetto al processo penale: ciò che conta è se l'atto ha consentito al dipendente di esercitare pienamente il diritto di difesa.
  • Le norme processuali civili sul ricusamento del giudice (art.51 c.p.c.) non si applicano direttamente agli organi disciplinari interni all'amministrazione; la 'terzietà' richiesta è di carattere organizzativo e non equivale all'imprescindibile imparzialità di un giudice terzo.
  • Condotte illecite commesse dal dipendente nell'esercizio di altra funzione pubblica che danneggiano il datore di lavoro possono integrare violazione del dovere di fedeltà e giustificare il licenziamento per giusta causa, soprattutto se compromettono irreversibilmente il rapporto fiduciario.
  • Il giudice civile può e deve svolgere una valutazione autonoma di legittimità e proporzionalità della sanzione disciplinare anche quando si avvale degli accertamenti penali; il rilievo penale non esaurisce la valutazione disciplinare.
  • Se il dipendente non eccepisce tempestivamente carenze formali della contestazione nel procedimento disciplinare, la possibilità di sollevare tali vizi successivamente è più limitata.

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