Cassazione Civile, Sentenza n. 7351/2024 del 19/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti, medici frequentanti la scuola di specializzazione dell'Università di Catania per cinque anni in epoca anteriore al 2006, chiedevano il riconoscimento di differenze retributive (anche ex art. 36 Cost.) quantificate secondo il d.p.c.m. 7 marzo 2007 e, in subordine, in applicazione diretta della normativa comunitaria (direttiva 93/16/CEE) il riconoscimento di una adeguata retribuzione a decorrere dall'ottobre 2006; inoltre chiedevano indicizzazione annuale, rideterminazione triennale della borsa di studio, e, in ulteriore subordine, il risarcimento per presunta responsabilità dello Stato per tardiva attuazione delle direttive comunitarie. Hanno altresì dedotto questioni procedurali (nullità della sentenza per sottoscrizione, prescrizione, legittimazione passiva e spese processuali).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il controricorso dell'Università di Catania per difetto di ius postulandi (mancata delibera autorizzativa per il conferimento del mandato ad avvocato del libero foro). Sul merito ha confermato che i medici iscritti alle scuole di specializzazione in anni anteriori al 2006 sono regolati dal d.lgs. n. 257/1991 e non beneficiano della disciplina economica introdotta dal d.lgs. n. 368/1999 (art. 39) che è operativa, per effetto di ripetuti differimenti, a decorrere dall'anno accademico 2006/2007. Ha ritenuto che la direttiva 93/16/CEE, pur imponendo formazione a tempo pieno e retribuita, non definisca una misura comunitaria di 'remunerazione adeguata' idonea a far valere le pretese economiche; di conseguenza le domande risarcitorie e di adeguamento/indicizzazione sono inammissibili o infondate. Sul profilo formale la Corte ha ritenuto valida la sottoscrizione della sentenza da parte del Presidente, in quanto risultava che lo stesso era designato come relatore. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore delle Amministrazioni statali; nulla dovuto in favore dell'Università.
Norme richiamate
art. 132 cod. proc. civ.
ai sensi dell’art. 132 cod. proc. civ., la sentenza emessa dal giudice in composizione collegiale deve recare la firma del presidente e dell’estensore
la sottoscrizione solo del Presidente non è automaticamente causa di nullità se risulta da altri elementi che il Presidente era anche relatore/estensore; la nullità insanabile dell'art.161 interviene solo per la mancata sottoscrizione di ambedue
art. 161 cod. proc. civ.
nullità insanabile di cui all’art. 161, secondo comma, cod. proc. civ.
rileva soltanto se manca definitivamente la sottoscrizione sia del Presidente sia dell'estensore; qui l'omissione parziale è stata superata da altri elementi probatori
d.lgs. n. 257/1991 (art. 6 e altri)
regolava il trattamento economico delle borse per i medici specializzandi anteriori al 2006; secondo la Corte non impone adeguamenti/indicizzazioni ulteriori sulla misura delle borse per gli iscritti negli anni antecedenti al 2006
d.lgs. n. 368/1999 (art. 39)
la disciplina economica prevista dall'art. 39 si applica, per effetto di ripetuti differimenti, ai medici iscritti alle scuole di specializzazione a decorrere dall'anno accademico 2006/2007 e non retroattivamente agli iscritti agli anni precedenti
Direttiva 93/16/CEE
imprime l'obbligo che la formazione sia a tempo pieno e retribuita, ma non fornisce una definizione comunitaria della misura della 'remunerazione adeguata'; perciò non costituisce di per sé fonte diretta del diritto a uno specifico importo retributivo
art. 43 r.d. n. 1611/1933 e art. 11 l. 103/1979
le Università statali possono derogare al patrocinio dell'Avvocatura dello Stato solo con specifica e motivata deliberazione dell'ente; la mancanza di tale delibera può rendere nullo il mandato e quindi il controricorso inammissibile, salvo ipotesi di urgenza o conflitto di interessi documentato
art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002
la Corte ha preso atto della sussistenza delle condizioni previste da tale norma relative al contributo per spese di giustizia (riferimento procedurale amministrativo)
art. 2948 cod. civ.
richiamato dai ricorrenti in tema di prescrizione decennale; la Corte ha ritenuto inammissibili i motivi che presupponevano l'esistenza del diritto stesso e quindi non ha accolto il rilievo
art. 112 cod. proc. civ.
richiamato in relazione alla legittimazione passiva e responsabilità solidale delle Amministrazioni e dell'Università; la Corte ha ritenuto inammissibili i motivi che presupponevano la fondatezza della domanda
D.M. 55/2017
menzionato dai ricorrenti ma la censura relativa non ha trovato accoglimento, posto che le questioni di merito sono state ritenute inammissibili o infondate
Massime di principio
- I medici iscritti a scuole di specializzazione negli anni anteriori al 2006 sono disciplinati dal d.lgs. n. 257/1991: non spettano automaticamente gli aumenti/adeguamenti economici introdotti con efficacia per le cohortes successive (d.lgs. n. 368/1999 operante dal 2006/2007).
- La direttiva 93/16/CEE impone che la formazione sia a tempo pieno e retribuita, ma non definisce a livello comunitario la misura della 'remunerazione adeguata'; pertanto non costituisce di per sé titolo per ottenere importi specifici senza un chiaro recepimento/attuazione nazionale.
- Per ottenere risarcimento per tardiva attuazione di direttive occorre che vi sia effettivo comportamento antigiuridico o inadempimento rilevante: la discrezionalità legislativa e i differimenti possono ostacolare la configurabilità automatica della responsabilità risarcitoria dello Stato.
- Sul piano processuale, la sottoscrizione della sentenza da parte del solo Presidente è valida se risulta da altri atti che il Presidente era anche relatore/estensore; la nullità prevista dall'art.161 cod. proc. civ. riguarda l'omissione totale delle sottoscrizioni.
- Le università statali devono rispettare le procedure previste per il conferimento di mandati a difensori del libero foro (delibera motivata e controllo degli organi di vigilanza): in mancanza il relativo controricorso può essere dichiarato inammissibile, salvo casi di urgenza o conflitto documentato.
- La ripartizione delle spese di giudizio in appello segue il principio della soccombenza e può essere ricalcolata dal giudice d'appello quando la decisione di merito viene riformata anche parzialmente.
- Le censure che ripropongono questioni già risolte dalla giurisprudenza consolidata possono essere dichiarate inammissibili ai sensi dell'art. 360-bis c.p.c.; prima di invocare prescrizione o responsabilità occorre dimostrare l'effettiva esistenza del diritto azionato.
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