Cassazione Penale, Sentenza n. 3162/2022 del 27/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza d'appello per vizio di motivazione (illogicità e contraddittorietà), mancata assunzione di prova ritenuta decisiva (deposito del Paesani e rinnovazione della testimonianza di Ivana Gatto), violazione dell'art.195 c.p.p. per nullità, censura sulla valutazione dell'an e del quantum del danno (si deduce che l'assegno dato a garanzia non sarebbe stato negoziabile e quindi non idoneo a supportare la liquidazione), nonché dedotta prescrizione del reato.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto congrua e coerente la valutazione probatoria dei giudici di merito, inclusa la fondatezza delle testimonianze che indicano la consegna dell'assegno da parte della ricorrente e l'assenza di necessità di rinnovazione istruttoria. Ha altresì ritenuto corretta la qualificazione del danno come non patrimoniale liquidato in via equitativa e ha escluso la fondatezza dell'eccezione di prescrizione, ritenuta generica. Per effetto dell'inammissibilità il ricorso è stato respinto e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma indicata nell'atto (importo finale nel testo riportato in modo troncato).
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lettera d)
Norma di legittimità che indica i vizi deducibili in ricorso per cassazione; qui evocata dal ricorrente per denunciare vizio di motivazione e omissione probatoria; la Corte ha ritenuto le censure inammissibili perché sostanzialmente rivolte a una rivalutazione integrale delle prove.
art. 606 cod. proc. pen., lettera c)
Richiamata in relazione a presunte nullità della sentenza per inosservanza di norme di rito; la Corte ha ritenuto infondate le doglianze di nullità non dimostrate nei termini richiesti.
art. 195 cod. proc. pen.
Norma sulla causa di nullità degli atti processuali; la ricorrente evocava nullità ai sensi di tale articolo, ma la Corte di legittimità ha ritenuto tale eccezione non congruamente provata e non decisiva.
art. 507 cod. proc. pen.
Richiamato come norma ai fini della acquisizione di prove testimoniali in primo grado; la difesa aveva chiesto escussione di testi ai sensi di tale articolo senza che ciò alterasse l'impianto probatorio consolidato.
art. 603 cod. proc. pen., comma 1
Norma che disciplina la rinnovazione istruttoria in appello; la Corte territoriale ha applicato correttamente i criteri di cui all'art.603 c.1, ritenendo non necessaria la rinnovazione richiesta dalla difesa dato il quadro probatorio complessivo.
art. 616 cod. proc. pen., comma 1
Norma sulle conseguenze processuali in caso di inammissibilità del ricorso in Cassazione; applicata per la condanna alle spese e agli oneri processuali a carico del ricorrente.
Massime di principio
- La Corte di legittimità non è sede per una completa riconsiderazione delle prove: le censure che chiedono una rivalutazione integrale del materiale probatorio sono generalmente inammissibili.
- La richiesta di rinnovazione istruttoria in appello (art.603 c.1) richiede un concreto dubbio sul decisivo apporto probatorio; se il quadro probatorio complessivo è già consolidato, la richiesta può essere respinta.
- Per la liquidazione del danno in sede penale, il giudice può operare una valutazione equitativa anche prendendo spunto da elementi fattuali correlati all'illecito, distinti dalla validità negoziale di singoli titoli.
- Le eccezioni di nullità o di prescrizione devono essere formulate con specificità temporale e giuridica: deduzioni generiche sono difficilmente ammesse e possono risultare ininfluenti.
- Le discrepanze o rettifiche nelle dichiarazioni testimoniali non impediscono automaticamente una valutazione unitaria e coerente dei fatti se esiste un quadro probatorio convergente che supporta la decisione.
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