Cassazione Penale, Sentenza n. 44148/2023 del 02/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di condanna per truffa (capo 1) ed esercizio abusivo della professione di avvocato (capo 2). Il difensore ha dedotto violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p. per errata applicazione del principio dell"oltre ogni ragionevole dubbio" (artt. 530, 533 e 192 c.p.p.) e vizio di motivazione, lamentando inattendibilità delle dichiarazioni delle parti civili (in particolare Angela Cusenza) e di alcuni testi (Pasquale La Rocca, Patrizia Tozzi), assenza di prova dei pagamenti effettuati brevi manu e mancata dimostrazione degli accordi che giustificavano i bonifici; per l"esercizio abusivo si contesta altresì la mancata prova della mancata iscrizione ad albo e dell"esercizio continuativo dell"attività senza conferimento di mandati.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato e per motivi non consentiti dalla legge. Ha ritenuto inammissibile la censura relativa alla violazione del principio dell"oltre ogni ragionevole dubbio, precisando che Cassazione non può rinnovare la valutazione del materiale probatorio e che tale doglianza poteva valere solo se la violazione si fosse tradotta in illogicità manifesta della motivazione ai sensi dell"art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p. Ha inoltre confermato la corretta applicazione dell"art. 348 c.p., rilevando che l"imputata si era qualificata e aveva posto in essere atti tipici dell"esercizio forense pur non avendo titolo. Dichiarato il ricorso inammissibile, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento, in via equitativa, di euro 3.000 alla cassa delle ammende (art. 616 c.p.p. e sent. Corte cost. 13/06/2000 n.186).
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen.
Regola i motivi di ricorso per cassazione: la Corte ha ritenuto che i motivi proposti fossero manifestamente infondati e in parte non consentiti, richiamando il limite per cui la censura sulla valutazione del fatto è inammissibile se non tradotta in vizio di motivazione manifesto ai sensi della lett. e).
art. 533 cod. proc. pen.
Principio dell"oltre ogni ragionevole dubbio per la condanna: la Corte ha ricordato che la presunta violazione di questo parametro non è deducibile autonomamente in cassazione salvo che si traduca in illogicità manifesta della motivazione.
art. 530 cod. proc. pen.
Criteri per il giudizio di assoluzione: citato nel contesto del principio del ragionevole dubbio ma non ritenuto idoneo a fondare il ricorso per cassazione senza mostrare un vizio di motivazione.
art. 192 cod. proc. pen.
Criteri di valutazione della prova testimoniale: richiamato nei termini generali; la Corte ha sottolineato che la valutazione della attendibilità dei testi spetta al giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità se non per illogicità manifesta.
art. 348 cod. pen.
Fattispecie dell"esercizio abusivo della professione: la Corte d"appello ha ritenuto che l"imputata abbia posto in essere atti tipici della professione forense e si sia qualificata come avvocato, giustificando la condanna anche in assenza di mandati scritti; la Cassazione ha condiviso l"applicazione della norma.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese per il ricorrente per ricorso manifestamente infondato: applicata per condannare la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 e art. 94, comma 2, d.lgs. 150/2022
Norme che hanno consentito la trattazione del ricorso con procedura scritta; richiamate per motivare la modalità di trattazione del procedimento.
Sentenza Corte costituzionale 13/06/2000 n. 186
Principio secondo cui non si ordina l"ammenda se il ricorso è stato presentato senza colpa grave; la Corte ha comunque disposto il versamento di una somma in favore della cassa delle ammende ritenendo non sussistente colpa grave ma comunque equitativamente determinando l"importo.
Massime di principio
- La Corte di cassazione non è sede per una rinnovata valutazione del merito probatorio: le doglianze che chiedono una diversa valutazione delle prove sono inammissibili salvo che emergano illogicità manifeste nella motivazione del giudice di merito.
- La contestazione del rispetto del principio dell"oltre ogni ragionevole dubbio può essere dedotta in cassazione solo se la sua violazione si traduce in illogicità manifesta e decisiva della motivazione ai sensi dell"art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
- Per il reato di esercizio abusivo di una professione non è indispensabile il mandato scritto: rileva la qualificazione mostrata dall"agente e lo svolgimento continuativo di atti tipici della professione, tali da ingenerare l"apprezzamento dell"esercizio professionale senza titolo.
- Nelle contestazioni sulla attendibilità delle dichiarazioni delle parti civili o dei testimoni il difensore deve dimostrare, con argomentazione specifica e puntuale, l"illogicità o la contraddittorietà della motivazione che ha portato all"affidamento delle dichiarazioni; mere affermazioni di incompatibilità o alternative interpretative sono insufficienti in sede di legittimità.
- In caso di ricorso manifestamente infondato il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese e, in casi previsti, a una somma alla cassa delle ammende; valutare con attenzione i presupposti giuridici ammissibili prima di proporre ricorso in Cassazione.
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