Cassazione Penale, Sentenza n. 17814/2022 del 04/05/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la confisca di euro 100,00 disposta nella sentenza di patteggiamento. Il ricorrente ha dedotto vizio di motivazione nella misura ablativa, sostenendo che non emergono elementi concreti a collegare il denaro al reato di detenzione ai fini di spaccio (assenza di osservazione durante cessione) e che il GIP ha fatto affidamento su mere presunzioni (stato di clandestinità e mancanza di reddito lecito). Si è censurata l'assenza di motivazione sul nesso di pertinenzialità richiesto per la confisca nelle ipotesi di cui all'art. 73 DPR 309/1990.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso limitatamente alla confisca del denaro. Ha ritenuto fondato il motivo perché: l'accordo di patteggiamento non comprendeva la confisca del denaro; il GIP non ha motivato la pertinenzialità tra la somma e il reato di detenzione ai fini di spaccio; la giurisprudenza richiede un nesso di pertinenzialità per confiscare il denaro in possesso dell'imputato e le somme provenienti da precedenti cessioni destinate ad ulteriori acquisti non sono confiscabili come profitto o strumento del reato. Pertanto la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio limitatamente alla confisca della somma, che è stata eliminata; il resto della decisione è stato mantenuto.
Norme richiamate
art. 73 D.P.R. 309/1990
La confisca del denaro trovato in possesso dell'imputato per il reato di detenzione di stupefacenti è ammissibile solo se sussiste un nesso di pertinenzialità tra la somma e l'attività illecita contestata; non sono confiscabili le somme che costituiscono il ricavato di precedenti cessioni destinate ad ulteriori acquisti
art. 444 c.p.p. (patteggiamento)
La sentenza di patteggiamento è soggetta a specifiche regole di impugnazione; se la misura ablativa non è oggetto dell'accordo, la decisione è ricorribile per vizio di motivazione secondo la disciplina generale
art. 606 c.p.p. (motivi di cassazione)
Il vizio di motivazione è un motivo di ricorso per cassazione quando la decisione di merito non espone ragioni adeguate a giustificare la misura ablativa
art. 448, comma 2-bis c.p.p.
Limiti alla ricorribilità per cassazione delle sentenze di patteggiamento che applicano misure di sicurezza quando tale misura è stata oggetto dell'accordo; diversamente si applica la disciplina generale
Giurisprudenza della Cassazione (es. Sez. 6, 17/10/2017, Lanzi; Sez. 4, 01/11/2021, Braccia)
La Corte ha chiarito che per la confisca del denaro in reati di stupefacenti è necessario motivare il nesso di pertinenzialità e che somme destinate ad acquisti successivi non configurano profitto/strumento/prodotto del reato
Massime di principio
- Per disporre la confisca del denaro trovato in possesso di un imputato per detenzione di stupefacenti è necessario motivare il nesso di pertinenzialità tra la somma e l'attività illecita contestata
- La sola condizione di clandestinità o l'assenza di reddito dichiarato non possono costituire, da sole, motivo sufficiente per presumere che il denaro sia provento del reato
- Le somme che provengono da precedenti cessioni e sono destinate ad ulteriori acquisti di droga non costituiscono necessariamente profitto, prezzo o strumento del reato e quindi non sono automaticamente confiscabili
- Se la confisca non è stata oggetto dell'accordo di patteggiamento, la sentenza è impugnabile per vizio di motivazione secondo le regole ordinarie e la Cassazione può annullare la misura ablativa senza rinvio se manca la motivazione richiesta
- Il giudice deve fornire motivazione specifica e puntuale quando dispone misure ablative patrimoniali: l'assenza di motivazione comporta annullamento della confisca
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