Ordinanza n. 99/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma dell'ordinanza cautelare di rigetto del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quinta) n. 2772 del 2025, resa tra le parti, e per il conseguente annullamento: - del Decreto Dirigenziale Generale n. 2423/S.7 dell’Assessorato Regionale delle Attività Produttive – Dipartimento Regionale delle Attività Produttive della Regione Siciliana, adottato il 15 settembre 2025 e notificato il 16 settembre 2025 da IRFIS – FinSicilia S.p.A. (prot. n. 001-9715-PA/2025), con il quale è stato comunicato a Ecofarma s.r.l. il rigetto della domanda di finanziamento presentata nell’ambito dell’Avviso pubblico “Ripresa Sicilia” (CUP G78C22011160003), bandito con D.D.G. n. 492/7.S del 31 marzo 2023; e per l’accertamento - della sussistenza, in capo a Ecofarma s.r.l., dei requisiti di ammissibilità all’agevolazione previsti dagli artt. 6, 7 e 8 del D.D.G. n. 492/7.S del 31 marzo 2023;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego della domanda di finanziamento presentata nell’ambito dell’Avviso pubblico “Ripresa Sicilia”
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa richiedente)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato in appello l’ordinanza cautelare del TAR Sicilia che aveva respinto la domanda di sospensione del diniego di agevolazione e ha chiesto anche l’accertamento della sussistenza dei requisiti di ammissibilità al beneficio. Ha sostenuto, in particolare, che le autorizzazioni e i nulla osta necessari potessero essere prodotti successivamente, entro la prima richiesta di erogazione, sulla base dell’art. 7.2 dell’avviso. La controversia riguarda tuttavia anche la sufficiente definizione originaria del progetto, la sua qualificazione come mero recupero o riattivazione di capacità produttiva già assentita oppure come intervento comportante incremento o alterazione dell’assetto operativo dell’impianto, la sufficienza e l’efficacia dell’AIA posseduta, la necessità di rinnovi, adeguamenti, modifiche o ulteriori assensi, la riferibilità e lo stato dei procedimenti autorizzatori richiamati, la coerenza dei relativi tempi con il cronoprogramma e la qualificazione edilizia, impiantistica o strutturale delle opere. Sono stati inoltre prospettati profili relativi al soccorso istruttorio e al preavviso di rigetto, con riferimento alla chiarezza delle criticità comunicate, alla possibilità concreta di fornire chiarimenti completi e all’idoneità delle controdeduzioni a superare le carenze rilevate. La società ha infine dedotto un pregiudizio da ritardo derivante dalla possibile perdita di utilità dell’agevolazione per effetto della durata del giudizio.
La decisione
Il CGARS ha accolto l’appello cautelare soltanto ai fini della sollecita definizione del giudizio di merito, senza concedere la sospensione del diniego. Il Collegio ha ritenuto che il fumus boni iuris non presentasse sufficiente linearità, perché la causa richiede un esame pieno della reale consistenza e qualificazione del progetto, del quadro autorizzatorio necessario e della sua sufficienza, della cantierabilità, della coerenza del cronoprogramma e dell’effettivo svolgimento del contraddittorio procedimentale. La previsione dell’avviso che consente di produrre autorizzazioni e nulla osta entro la prima richiesta di erogazione non elimina, di per sé, la necessità che il progetto sia già sufficientemente definito e che i presupposti autorizzatori pertinenti siano intelligibili al momento della domanda, quando incidano sulla concreta fattibilità e serietà dell’iniziativa. Il pregiudizio da ritardo è stato considerato, ma non ritenuto sufficiente a giustificare la sospensione in assenza di un fumus adeguato. È stata quindi disposta la trasmissione immediata dell’ordinanza al TAR Sicilia per la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. Le spese del doppio grado cautelare sono state integralmente compensate tra le parti costituite.
Norme richiamate
Disciplina l’appello cautelare avverso l’ordinanza del giudice di primo grado; il CGARS ha esaminato il gravame contro il rigetto della tutela interinale.
Consente, nell’ambito della tutela cautelare, di disporre la sollecita fissazione dell’udienza di merito quando ciò costituisca la risposta processuale adeguata al rischio di pregiudizio, senza anticipare il decisum mediante sospensione dell’atto.
art. 7.2 dell’Avviso pubblico “Ripresa Sicilia”
le autorizzazioni e i nulla osta necessari possono essere prodotti non oltre la prima richiesta di erogazione
La facoltà di differire la produzione documentale non rende irrilevante la previa definizione del progetto e l’intelligibilità del quadro autorizzatorio, quando tali elementi incidano sulla valutazione di fattibilità, serietà e cantierabilità dell’investimento.
artt. 6, 7 e 8 del D.D.G. n. 492/7.S del 31 marzo 2023
Sono richiamati quali disposizioni dell’avviso recanti i requisiti di ammissibilità all’agevolazione; il testo non esplicita ulteriormente il contenuto specifico di ciascuna disposizione.
Massime di principio
- Nelle procedure selettive per la concessione di agevolazioni pubbliche, la possibilità di produrre autorizzazioni e nulla osta in una fase successiva non esonera il richiedente dal rappresentare già nella domanda un progetto univoco, coerente e sufficientemente definito nei suoi elementi essenziali, quando il quadro autorizzatorio concorra alla valutazione di fattibilità e serietà dell’iniziativa.
- Il requisito della cantierabilità di un programma di investimento non si esaurisce nella futura eseguibilità materiale dell’intervento, ma richiede che, alla luce dello stato amministrativo del progetto, la sua realizzazione nei tempi dichiarati appaia realisticamente praticabile e non dipenda da passaggi autorizzatori ulteriori, incerti o non adeguatamente individuati.
- La valutazione cautelare non può anticipare il giudizio di merito quando la legittimità del diniego dipenda dalla complessa ricostruzione della consistenza del progetto, della qualificazione delle opere, dei titoli autorizzatori necessari e della coerenza del cronoprogramma; in tale situazione, l’assenza di un fumus sufficientemente lineare impedisce la sospensione dell’atto.
- Quando il pregiudizio da ritardo può compromettere l’utilità della tutela finale, ma non sussiste un fumus boni iuris sufficientemente persuasivo per sospendere l’atto impugnato, il giudice cautelare può disporre la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.
- Il soccorso istruttorio e il preavviso di rigetto sono idonei a sostenere un diniego soltanto se le criticità ostative sono state rappresentate con sufficiente chiarezza e l’interessato è stato posto nella concreta condizione di fornire chiarimenti completi e non equivoci; la verifica della concreta efficacia del contraddittorio può richiedere un esame pieno incompatibile con una decisione cautelare sospensiva.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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