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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27674/2026 del 23/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda un articolato schema di frode fiscale nel settore delle transazioni di argento, nel quale erano contestati, tra gli altri, reati tributari connessi all'emissione e all'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, oltre a illeciti amministrativi degli enti. Nei confronti del ricorrente, indicato come amministratore di diritto di due società, era stato confermato dal tribunale del riesame un sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente limitatamente ai capi 28 e 30, riferiti all'art. 2 d.lgs. 74/2000. Il ricorso deduceva cinque motivi: 1) violazione di legge sulla sussistenza del fumus e sul criterio di quantificazione del profitto sequestrabile, sostenendo che il giudice avesse esteso alle annualità precedenti una contestazione emersa solo per un ristretto periodo; 2) violazione di legge e nullità per omessa motivazione sul periculum in mora, in quanto il decreto genetico non avrebbe esplicitato ragioni specifiche con riguardo al ricorrente; 3) errata determinazione di prezzo e profitto nei reati tributari, contestando il mancato riconoscimento, in capo agli emittenti delle fatture, del vantaggio economico derivante dall'incasso dell'IVA e, per converso, l'addebito del profitto al ricorrente; 4) ultrapetizione, poiché il sequestro avrebbe riguardato una somma in relazione alla società senza adeguata richiesta del pubblico ministero; 5) erroneo uso di un criterio solidaristico tra persona fisica e persona giuridica nel sequestro funzionale alla confisca, ritenendo improprio trattare il vincolo come se i debitori fossero solidali e non secondo la subordinazione tra confisca diretta sulla società e per equivalente sulla persona fisica.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i primi due motivi, pur formalmente prospettati come violazioni di legge, in realtà censurassero soltanto la motivazione del provvedimento impugnato, con doglianze non consentite nel giudizio di legittimità in materia di sequestro preventivo, che è limitato alla violazione di legge. Il terzo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: la Corte ha ribadito che, per il delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti, il profitto confiscabile non coincide con l'imposta evasa dal terzo utilizzatore, ma consiste semmai nel prezzo pattuito o percepito dall'emittente; inoltre, non è consentito trasporre meccanicamente tra reati diversi i flussi di ricchezza per ridurre il sequestro, specie quando la richiesta cautelare era stata costruita sul profitto dell'art. 2 d.lgs. 74/2000. Il quarto motivo è stato dichiarato carente di interesse, perché il dedotto vizio di ultrapetizione riguardava la società e il ricorso era proposto in proprio dalla persona fisica. Il quinto motivo è stato giudicato generico, non confrontandosi con la motivazione del tribunale, che aveva usato l'espressione 'in solido' in senso meramente descrittivo e aveva chiarito l'ordine tra confisca diretta sulla società e confisca per equivalente sulla persona fisica. Conseguentemente, la Corte ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 324 c.p.p.

    nel riesame delle misure cautelari reali il sindacato di legittimità è limitato alle violazioni di legge, non essendo consentite censure meramente motivazionali.

  • art. 321, comma 2, c.p.p.

    richiamato quale base del sequestro preventivo finalizzato alla confisca, anche per equivalente.

  • art. 125 c.p.p.

    richiamato dal ricorrente in tema di motivazione del provvedimento cautelare.

  • art. 309, comma 9, c.p.p.

    richiamato per dedurre una nullità collegata alla motivazione del sequestro.

  • art. 324, comma 7, c.p.p.

    richiamato dal ricorrente per la dedotta nullità del decreto di sequestro preventivo.

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente sopporta le spese del procedimento e il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • art. 2 d.lgs. 74/2000

    reato tributario presupposto su cui era parametrato il sequestro per equivalente confermato dal riesame.

  • art. 8 d.lgs. 74/2000

    richiamato per distinguere il delitto di emissione di fatture false dal reato di utilizzazione delle stesse; per l'emittente non si configura il profitto pari all'imposta evasa dal terzo.

  • art. 12-bis d.lgs. 74/2000

    richiamato dal ricorrente e nel contesto della confisca dei reati tributari.

  • art. 25-quinquiesdecies d.lgs. 231/2001

    richiamato in relazione alla responsabilità dell'ente per i reati tributari presupposto.

  • art. 19 d.lgs. 231/2001

    richiamato dal ricorrente in tema di confisca nei confronti dell'ente.

  • art. 53 d.lgs. 74/2000

    richiamato dal ricorrente nel quadro delle disposizioni sui reati tributari.

Massime di principio

  • Nel sequestro preventivo finalizzato alla confisca, la Corte di cassazione può censurare solo violazioni di legge; non sono ammissibili doglianze che, sotto l'apparenza della violazione di legge, mirano in realtà a contestare la valutazione del fatto o la motivazione del provvedimento cautelare.
  • In fase cautelare reale, una contestazione riferita a condotte accertate in un arco temporale limitato può essere estesa, sul piano del fumus, alle pregresse annualità quando il giudice valorizzi la continuità dello schema fattuale e la mancanza di elementi contrari, senza che ciò integri di per sé violazione di legge.
  • Per il delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti, il profitto confiscabile per l'emittente non coincide con l'imposta evasa dal terzo utilizzatore, ma è, in linea di principio, il prezzo pattuito o percepito per l'emissione delle fatture.
  • Non è consentito trasporre automaticamente il profitto o il prezzo di un reato tributario da un soggetto attivo all'altro, né usare una sorta di compensazione tra flussi economici di reati diversi per ridurre il sequestro, se ciò altera il perimetro della domanda cautelare proposta.
  • Nel riesame del sequestro, il ricorrente deve dimostrare un concreto interesse a dolersi di un vizio riferito a un diverso soggetto passivo del vincolo; in difetto, la doglianza è inammissibile o carente di interesse.
  • L'espressione 'in solido' usata in un provvedimento cautelare può essere meramente descrittiva, se il giudice ha in realtà quantificato il profitto confiscabile per singole posizioni e ha chiarito il rapporto tra confisca diretta sulla società e confisca per equivalente sulla persona fisica.

Come è indicizzato

MaterieSequestroImpugnazioniDichiarazione fraudolentaEmissione di fatture falseSottrazione fraudolenta al pagamentoConfisca di prevenzione
RamiProcesso penaleReati tributariResponsabilità enti (231)
IstitutiConfiscaInutilizzabilità della prova

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