Cassazione Penale, Ordinanza n. 00459/2025 del 07/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (corte d'appello)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Venezia del 18/12/2023, deducendo un unico motivo, che dal testo emerge come censura di vizio della motivazione sull'accertamento di responsabilità. La Corte di cassazione rileva però che il motivo è affetto da genericità assoluta, perché non confronta in modo specifico la motivazione della sentenza impugnata e non spiega neppure per quali ragioni essa presenterebbe evidenti vizi motivazionali sul punto. Il provvedimento non consente di ricavare con certezza il reato oggetto del giudizio di merito.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata in concreto in euro 3000.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si risolva in una censura meramente assertiva o generica, priva di specifico confronto con la motivazione della sentenza impugnata.
- La deduzione di un vizio di motivazione richiede l'indicazione puntuale delle ragioni per cui la decisione di merito sarebbe affetta da manifesta illogicità o da evidenti lacune argomentative; non è sufficiente una contestazione apodittica dell'accertamento di responsabilità.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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