Cassazione Civile, Ordinanza n. 00124/2025 del 04/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (straniero)
La controversia
La vicenda origina dall’espulsione di un cittadino iracheno, già detenuto per una condanna a 11 mesi di reclusione, al quale, al momento della scarcerazione, vennero notificati il decreto di espulsione del Prefetto di Torino e il contestuale decreto di trattenimento presso il CPR di Torino. Il Giudice di pace convalidò il trattenimento il 18 dicembre 2020; successivamente prorogò di ulteriori quindici giorni il trattenimento presso il CPR, richiamando la richiesta di lasciapassare alla Rappresentanza Diplomatica dell’Iraq. Il ricorrente impugnò sia il primo decreto di convalida del trattenimento sia la proroga, oltre a proporre un’istanza di correzione di errore materiale riferita alla precedente ordinanza di Cassazione che aveva deciso solo sul ricorso relativo alla proroga. I motivi del ricorso deciso con il provvedimento in esame riguardano, per il primo ricorso, la domanda di correzione di errore materiale poi riqualificata come istanza di decisione sul ricorso pretermesso, e, per il secondo ricorso, la dedotta nullità del decreto di convalida del trattenimento per motivazione apparente o mancante, in violazione degli artt. 14, commi 4 e 5, d.lgs. 286/1998, dell’art. 15, par. 2, della direttiva 2008/115/CE e dell’art. 111 Cost. La censura sostanziale è che il giudice di pace si sia limitato a una formula stereotipata senza esaminare le allegazioni difensive circa l’inespellibilità e il rischio per il rimpatrio in una zona di guerra.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile l’istanza di correzione di errore materiale proposta nel ricorso n. 15839/2023, ritenendo che non vi fosse un vero errore materiale ma un’omissione di pronuncia, già oggetto di riqualificazione processuale. Ha poi accolto il ricorso n. 10209/2024, ritenendo fondati i motivi contro la convalida del trattenimento perché il provvedimento era sostanzialmente privo di motivazione e quindi nullo, al di sotto del minimo costituzionale. Di conseguenza ha cassato senza rinvio il decreto impugnato, perché il giudizio non poteva proseguire per l’intervenuta scadenza del termine entro cui si doveva provvedere alla convalida. Ha inoltre cassato senza rinvio anche la sentenza n. 1/2024 del Giudice di pace di Torino, impugnata con il ricorso n. 12586/2024 sulla proroga del trattenimento, poiché venuto meno il presupposto della valida convalida originaria, la proroga perdeva base giuridica. Non è stata disposta regolazione delle spese nel giudizio di cassazione, con rinvio della relativa liquidazione al giudice di pace secondo la disciplina del patrocinio a spese dello Stato.
Norme richiamate
art. 14, comma 4, d.lgs. 286/1998
il giudice deve convalidare il trattenimento con provvedimento effettivamente motivato, verificando la specificità dei motivi e la loro congruenza rispetto alla finalità del rimpatrio
art. 14, comma 5, d.lgs. 286/1998
viene richiamato come parametro dei requisiti del trattenimento, ma non può sostenere una convalida meramente stereotipata priva di reale motivazione
art. 15, par. 2, Direttiva 2008/115/CE
è richiamato a sostegno della necessità di un controllo giurisdizionale effettivo sulla legittimità del trattenimento
art. 111, comma 6, Cost.
impone una motivazione non apparente e comunque rispettosa del minimo costituzionale
art. 13 Cost.
la privazione della libertà personale è soggetta a riserva assoluta di legge e a limiti rigidamente predeterminati
art. 360, n. 4, c.p.c.
è il parametro processuale dedotto per la nullità dei provvedimenti per motivazione apparente o mancante
d.P.R. n. 115 del 2002, artt. 82, 83, 133
nel patrocinio a spese dello Stato, la liquidazione del compenso e delle spese del difensore avviene secondo le regole speciali; in caso di soccombenza di un’Amministrazione statale non si applica la condanna in favore dello Stato
Massime di principio
- Il trattenimento amministrativo dello straniero è una misura eccezionale di privazione della libertà personale e può essere convalidato solo se il giudice verifica in concreto la ricorrenza dei presupposti legali e la loro stretta funzionalità al rimpatrio.
- La motivazione del decreto di convalida o proroga del trattenimento deve essere effettiva, specifica e non meramente formulaica; una motivazione stereotipata o apparente integra nullità del provvedimento.
- Il giudice non può limitarsi a recepire le richieste dell’autorità amministrativa, ma deve prendere in esame le allegazioni difensive rilevanti, anche se volte a dedurre ragioni di inespellibilità o rischio nel paese di origine.
- Quando viene meno la valida convalida del trattenimento originario, anche la successiva proroga priva di quel presupposto non può reggere e va cassata senza rinvio.
- Nel patrocinio a spese dello Stato, se la parte vittoriosa contro un’Amministrazione statale è ammessa al beneficio, la liquidazione del compenso del difensore segue la disciplina speciale e non la condanna alle spese in favore dello Stato.
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