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Ordinanza

Ordinanza n. 123/2026 - Roma, Sezione 4B

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia 1. del Piano Educativo Individualizzato 2025/2026, approvato dall’Istituto scolastico in data 17.10.2025 (All. 1), nella parte in cui, nella sezione 9 (Organizzazione generale del progetto di inclusione e utilizzo delle risorse), assegna a -OMISSIS-, studentessa con certificazione di handicap con connotazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, L.5.2.1992, n. 104 le ore (22) di sostegno didattico in condivisione con altri due alunni con disabilità in rapporto 1:3; 2. Del provvedimento, non cognito, in quanto mai comunicato/consegnato alla famiglia (All. 2), di assegnazione per l'anno scolastico 2025/2026 di complessive 22 ore settimanali di sostegno didattico alla classe 3^ B della scuola primaria, frequentata dalla studentessa -OMISSIS- e da altri due alunni con disabilità, senza indicazione delle ore specificamente riferibili a ciascuno studente certificato; per l’accertamento del diritto della studentessa -OMISSIS- all'assegnazione di ore di sostegno didattico determinate in misura adeguata alla condizione di disabilità grave certificata ex art. 3, comma 3, L. 104/1992 e alle esigenze rilevate dal Gruppo di Lavoro Operativo ai sensi dell'art. 7, comma 2, lett. g), D.Lgs. 13.4.2017, n. 66, con riferimento esclusivo alla sua specifica condizione e non in forma condivisa con altri alunni, per la condanna, anche con provvedimento cautelare alla rideterminazione della sezione 9 del Piano Educativo Individualizzato 2025/2026 mediante indicazione delle ore di sostegno didattico assegnate in via esclusiva alla studentessa -OMISSIS-, e alla conseguente assegnazione di docente specializzato sul sostegno per 22 ore settimanali in rapporto 1:1, secondo la proposta già formulata dal Gruppo di Lavoro Operativo;

Giustizia amministrativa202515210

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Piano Educativo Individualizzato 2025/2026 e assegnazione complessiva di 22 ore settimanali di sostegno alla classe, con condivisione del docente tra tre alunni con disabilità

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (genitori della studentessa)

Prevale il privato

La controversia

I genitori hanno impugnato il PEI approvato dall'istituto scolastico il 17 ottobre 2025, nella parte in cui prevedeva 22 ore di sostegno didattico in condivisione con altri due alunni con disabilità, secondo un rapporto 1:3. È stato inoltre contestato il provvedimento di assegnazione complessiva di 22 ore alla classe, non comunicato alla famiglia e privo dell'indicazione delle ore riferibili a ciascun alunno. I ricorrenti hanno chiesto l'accertamento del diritto della minore, riconosciuta portatrice di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della l. n. 104/1992, a un sostegno determinato in relazione alle proprie specifiche esigenze e non condiviso con altri alunni, nonché la rideterminazione del PEI e l'assegnazione di un docente specializzato per 22 ore settimanali in rapporto 1:1, conformemente alla proposta del Gruppo di Lavoro Operativo.

La decisione

Il TAR ha accolto l'istanza cautelare. Ha rilevato che la minore è portatrice di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della l. n. 104/1992 e che, in ragione della documentazione prodotta e della condizione di invalidità, avrebbe dovuto essere assegnataria di un insegnante di sostegno con rapporto 1:1. Ha ritenuto sussistente il periculum in mora, poiché l'anno scolastico 2025/2026 era in corso, e ha ordinato all'Amministrazione di integrare il PEI per il medesimo anno scolastico e di assegnare alla minore le ore di sostegno spettanti secondo il rapporto 1:1. La trattazione di merito è stata fissata per il 25 novembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 3, l. 5 febbraio 1992, n. 104

    Il riconoscimento della situazione di handicap grave costituisce il presupposto considerato dal giudice per l'assegnazione del sostegno didattico con rapporto 1:1.

  • art. 7, comma 2, lett. g), d.lgs. 13 aprile 2017, n. 66

    È richiamato quale fondamento della competenza del Gruppo di Lavoro Operativo nella rilevazione delle esigenze della studentessa ai fini della determinazione del sostegno.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina il potere cautelare esercitato dal TAR, che ha accolto l'istanza in presenza del periculum in mora.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la condizione di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della l. n. 104/1992, unitamente alla documentazione sulle specifiche esigenze dell'alunno, può giustificare l'assegnazione del sostegno didattico con rapporto 1:1, anziché mediante condivisione del docente con altri alunni.
  • Quando l'anno scolastico è in corso e la mancata assegnazione di un sostegno adeguato incide immediatamente sul percorso di inclusione dell'alunno con disabilità grave, sussiste il periculum in mora richiesto per la tutela cautelare.
  • L'Amministrazione scolastica deve integrare o rideterminare il PEI in modo coerente con le esigenze individuali dell'alunno e con la misura di sostegno ritenuta spettante, dando esecuzione alla misura cautelare anche prima della definizione del merito.

Come è indicizzato

MaterieScuolaTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

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