Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 6533/2026 - Roma, Sezione 1Q

per l'annullamento del silenzio della A.s.l. intimata sulla richiesta di erogazione diretta o indiretta del trattamento ABA alla minore -OMISSIS-; e per l’accertamento del diritto della minore -OMISSIS- a ricevere, a carico del Servizio sanitario il trattamento riabilitativo cognitivo-comportamentale ABA, e per l’effetto, condannare la A.s.l. intimata a sostenere le spese pari a n. 40 ore settimanali di terapia ABA, ricevute attualmente da terzi, per almeno 48 mesi o, comunque, nella misura e nella durata che il Giudice riterrà più opportune, a decorrere dalla notifica del ricorso;

Giustizia amministrativa202216386

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: silenzio dell'ASL sulla richiesta di erogazione diretta o indiretta e di rimborso del trattamento riabilitativo ABA

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno chiesto l'annullamento del silenzio serbato dall'ASL e l'accertamento del diritto della minore a ricevere, a carico del Servizio sanitario nazionale, un trattamento cognitivo-comportamentale ABA per 40 ore settimanali e per almeno 48 mesi, con condanna dell'ASL a sostenerne i costi. La domanda era stata preceduta da un ricorso cautelare davanti al giudice del lavoro, che aveva declinato la giurisdizione in favore del giudice amministrativo. I ricorrenti hanno dedotto la necessità e l'efficacia scientifica del trattamento, richiamando la disciplina sui livelli essenziali di assistenza, la legge sui disturbi dello spettro autistico, il d.P.C.M. 12 gennaio 2017 e le linee guida dell'Istituto superiore di sanità. L'ASL ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione del PRI, nonché l'infondatezza della domanda. Il PRI adottato dall'ASL prevedeva un intervento psicoeducativo fondato sui principi ABA per 8 ore settimanali, ma non era stato impugnato. L'ASL ha inoltre riferito che il progetto convenzionato era stato chiuso nel luglio 2025, con ridefinizione del percorso riabilitativo e scelta della madre di proseguire privatamente la terapia ABA per 9 ore settimanali.

La decisione

Il TAR ha riconosciuto la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a., ritenendo che la domanda relativa al riconoscimento di uno specifico trattamento terapeutico individualizzato, diretto o per equivalente monetario, riguardi un pubblico servizio e che l'omissione dell'amministrazione sanitaria sia impugnabile quale provvedimento negativo. Nel merito processuale, tuttavia, ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di interesse. La mancata impugnazione del PRI, che già prevedeva un intervento basato sui principi ABA, impediva il sindacato sulla pretesa di ottenere il trattamento richiesto nella diversa misura di 40 ore settimanali; il PRI doveva essere specificamente contestato. Il TAR ha inoltre rilevato un ulteriore, plausibile profilo di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, poiché il percorso riabilitativo era stato successivamente ridefinito e chiuso, e tali decisioni risultavano condivise o comunque non contestate dalla parte ricorrente mediante motivi aggiunti. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Attribuisce alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative ai pubblici servizi, nel cui ambito rientra la domanda concernente uno specifico trattamento sanitario individualizzato.

  • art. 1 d.lgs. 502/1992

    Il Servizio sanitario nazionale assicura i livelli essenziali e uniformi di assistenza (...) nel rispetto (...) del bisogno di salute (...) della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze.

    È richiamato dai ricorrenti a fondamento della pretesa di erogazione della prestazione sanitaria; la sentenza non decide nel merito la spettanza concreta del trattamento.

  • art. 1, comma 7, d.lgs. 502/1992

    Sono posti a carico del Servizio Sanitario le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni sanitarie che presentano (...) evidenze scientifiche di un significativo beneficio in termini di salute.

    È invocato dai ricorrenti per sostenere l'inclusione del trattamento ABA tra le prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale; la questione sostanziale resta assorbita dall'inammissibilità.

  • art. 2 legge 134/2015

    L'Istituto superiore di sanità aggiorni le linee guida sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico in tutte le età della vita.

    Richiamato quale base normativa delle linee guida sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico.

  • art. 3 legge 134/2015

    L'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, con l'inserimento (...) delle prestazioni della diagnosi precoce, della cura e del trattamento individualizzato mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche disponibili.

    Richiamato dai ricorrenti per fondare la pretesa a un trattamento individualizzato basato sulle evidenze scientifiche; non viene applicato nel merito per la ragione processuale ostativa.

  • art. 60 d.P.C.M. 12 gennaio 2017

    Il servizio sanitario nazionale garantisce alle persone con disturbi dello spettro autistico, le prestazioni della diagnosi precoce, della cura e del trattamento individualizzato mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche.

    Richiamato quale previsione dei LEA in materia di disturbi dello spettro autistico; la sentenza non accerta se e in quale misura il trattamento ABA debba essere erogato.

Massime di principio

  • La controversia relativa alla richiesta di uno specifico e individualizzato trattamento terapeutico a carico di un'azienda sanitaria, anche mediante rimborso o equivalente monetario, rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo quando attiene all'organizzazione e all'erogazione di un pubblico servizio sanitario.
  • Quando l'amministrazione sanitaria ha adottato un Progetto riabilitativo individuale che disciplina il trattamento richiesto, l'interessato deve impugnare specificamente tale atto se intende ottenere una diversa tipologia, intensità o durata della prestazione; la sua mancata impugnazione può determinare l'inammissibilità della domanda per difetto di interesse.
  • La sopravvenuta ridefinizione o conclusione del percorso riabilitativo, ove condivisa o non tempestivamente contestata dall'interessato mediante motivi aggiunti, può determinare il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione sulla domanda originaria.

Come è indicizzato

MaterieAssistenza e prestazioni sanitarieGiurisdizione e ripartoMotivi aggiunti e ricorso incidentale
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneLegittimazione e interesse a ricorrereSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.