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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10009/2023 del 14/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

Alcuni soggetti avevano convenuto in giudizio il Ministero chiedendo la condanna al pagamento dell'indennizzo previsto per la perdita di un'azienda agricola situata in Somalia, nazionalizzata nel 1975. In primo grado il Tribunale aveva riconosciuto un importo inferiore, escludendo i macchinari e le attrezzature perché ritenuti di proprietà degli affittuari e considerando l'azienda come ordinaria, senza provata eccedenza di consistenza e valore. In appello, invece, la Corte territoriale aveva aumentato sensibilmente l'indennizzo, ritenendo provata la consistenza dell'azienda anche sulla base di una autocertificazione delle condizioni economico-patrimoniali resa dagli interessati e includendo nella stima anche beni eccedenti la normalità e l'avviamento. Il Ministero ha impugnato la sentenza con due motivi: con il primo ha denunciato violazione di legge per avere la Corte d'appello attribuito valore probatorio sufficiente all'autocertificazione, sostenendo che la disciplina invocata consente tale forma semplificata solo per provare l'appartenenza dei beni e solo nel procedimento amministrativo, non anche per dimostrare consistenza e valore in sede giudiziale; con il secondo motivo, assorbito, ha censurato la decorrenza degli interessi dalla data del decreto di liquidazione anziché dalla domanda giudiziale.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo erroneo il riconoscimento, da parte della Corte d'appello, di un valore probatorio idoneo all'autocertificazione degli interessati ai fini della prova della consistenza e del valore dell'azienda. Ha ribadito che la dichiarazione giurata prevista dalla legge non ha valore di prova legale nel giudizio civile, ma costituisce una facilitazione probatoria solo nel procedimento amministrativo, sottoposta al vaglio degli uffici competenti, e comunque riguarda l'appartenenza dei beni, non la loro quantificazione. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte territoriale per nuovo esame, anche ai fini delle ulteriori questioni non decise.

Norme richiamate

  • art. 1, legge n. 98 del 1994

    La dichiarazione giurata allegata alla domanda può essere utilizzata come facilitazione probatoria per attestare la notoria appartenenza dei beni quando manchino gli atti dimostrativi della proprietà, ma non ha valore di prova legale nel giudizio civile e non prova, da sola, consistenza e valore dei cespiti.

  • art. 3, comma 1, legge n. 98 del 1994

    La dichiarazione giurata deve essere resa in presenza di elementi precisi e concordanti ed essere asseverata da conformi attestazioni di congruità degli uffici competenti dell'Amministrazione dello Stato, confermando che si tratta di un meccanismo amministrativo di verifica e non di prova piena giudiziale.

Massime di principio

  • La dichiarazione giurata prevista da una disciplina speciale per l'indennizzo di beni perduti non costituisce prova legale nel processo civile, salvo espressa previsione normativa.
  • Quando la legge consente una prova semplificata per dimostrare l'appartenenza di beni privi di documentazione, tale agevolazione non può essere estesa, in via interpretativa, alla prova della consistenza patrimoniale o della valutazione economica dei beni.
  • Le dichiarazioni sostitutive o autocertificazioni rese dagli interessati, in assenza di una specifica base normativa, non possono supplire integralmente all'onere probatorio di chi agisce in giudizio; la prova della consistenza e del valore del compendio deve essere comunque adeguata, anche se può essere di natura presuntiva.
  • Le facilitazioni probatorie previste per la fase amministrativa di liquidazione non si traducono automaticamente in efficacia probatoria piena nel successivo giudizio di cognizione.

Come è indicizzato

MaterieProve
RamiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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