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Sentenza

Sentenza n. 137/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma della sentenza di rigetto del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima) n. 525/2025, resa tra le parti, e conseguentemente per l’annullamento: - della nota del Comune di San Giovanni La Punta prot. n. 1105 del 11.3.2024; - della nota del Comune di San Giovanni La Punta prot. n. 400 del 15.3.2024, avente a oggetto “Irricevibilità della segnalazione”; - ove occorra, della nota del Comune di San Giovanni La Punta avente a oggetto “Richiesta fattibilità di intervento edilizio per Attività produttiva”; - ove occorra, del Regolamento Edilizio Unico del Comune di San Giovanni La Punta, approvato con D.P.R.S. n. 531 del 20.05.2022, come modificato con Delibera C.C. n. 10 del 13.04.2023; - ove occorra, delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. del Comune di San Giovanni La Punta, come modificato con Delibera C.C. n. 11 del 14.04.2023; - della nota del Comune di San Giovanni La Punta prot. n. 20481 del 14.5.2024, avente a oggetto “Irricevibilità della segnalazione”;

Giustizia amministrativa202500461

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, n. 525/2025, che aveva annullato le note comunali dichiarative dell'irricevibilità dell'istanza di Iliad per l'autorizzazione all'installazione di una stazione radio base.

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (operatore telecomunicazioni)

Prevale il privato

La controversia

Iliad aveva presentato al Comune e ad ARPAS un'istanza ai sensi dell'art. 44 del d.lgs. n. 259/2003 per installare una stazione radio base, unitamente alla richiesta di autorizzazione paesaggistica. Il Comune aveva dichiarato l'istanza irricevibile, dapprima perché non presentata tramite il portale SUAP e poi perché l'intervento avrebbe dovuto essere preceduto da una distinta richiesta di fattibilità urbanistica, perché la particella era interessata da un altro procedimento amministrativo e perché la zona V1 non avrebbe consentito l'installazione di antenne telefoniche. Il TAR aveva accolto il ricorso e i motivi aggiunti di Iliad, annullando gli atti. Il Comune ha appellato la sentenza sostenendo: a) la legittimità della richiesta preventiva di fattibilità urbanistica; b) l'incompatibilità urbanistica dell'impianto con la zona V1, anche per ragioni di tutela della salute; c) l'efficacia ostativa della pendenza di una precedente istanza relativa al medesimo lotto. Il Comune ha inoltre eccepito l'inammissibilità della riproposizione, ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.a., di motivi già espressamente respinti in primo grado. Iliad ha chiarito che la riproposizione di alcuni motivi era frutto di un errore di trascrizione e li ha rinunciati.

La decisione

Il CGARS ha respinto l'appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto illegittima la dichiarazione di irricevibilità perché il Comune aveva trasformato la richiesta di fattibilità urbanistica in una condizione preliminare di procedibilità, esterna al procedimento autorizzatorio tipizzato dall'art. 44 del d.lgs. n. 259/2003. Tale richiesta costituiva un aggravio procedimentale, con documentazione e procedimento autonomi, incompatibile con le finalità acceleratorie, con i tempi certi e con il silenzio-assenso previsti per le infrastrutture di comunicazione elettronica. Il Comune non può introdurre divieti generalizzati di localizzazione in aree urbanistiche predefinite: le stazioni radio base sono opere di urbanizzazione primaria e la potestà comunale può operare solo mediante limitazioni riferite a siti sensibili individuati specificamente e giustificate da concrete esigenze di governo del territorio. Nel caso concreto, l'art. 34 delle NTA non conteneva comunque un espresso divieto di installazione nella zona V1. Il parere radio-protezionistico favorevole di ARPAS, attestante il rispetto dei limiti, impediva di utilizzare genericamente la tutela della salute come fondamento di un arresto procedimentale o di ulteriori divieti localizzativi. Quanto alla precedente richiesta relativa alla particella, la sua mera pendenza non costituiva ragione ostativa automatica: il Comune avrebbe dovuto svolgere un'istruttoria puntuale sulla concreta interferenza tra gli interventi, sulla porzione effettivamente interessata e sull'eventuale impossibilità di coesistenza o di prescrizioni. La sproporzione tra l'estensione del fondo, circa 2.000 mq, e l'area necessaria all'impianto, circa 25 mq, rendeva particolarmente necessaria tale verifica. Non poteva inoltre giustificare l'arresto una prognosi relativa a futuri esiti processuali riguardanti l'altro procedimento. L'eccezione sull'art. 101, comma 2, c.p.a. non è stata ulteriormente esaminata perché Iliad ha rinunciato ai motivi riproposti per errore di trascrizione. Il Comune è stato condannato alle spese del grado, liquidate in 3.000 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 44 d.lgs. n. 259/2003

    Disciplina il procedimento autorizzatorio per l'installazione delle stazioni radio base; il Comune non può subordinare la trattazione dell'istanza a un procedimento preventivo ulteriore non previsto dalla disciplina nazionale.

  • art. 101, comma 2, c.p.a.

    È stato richiamato in relazione alla riproposizione in appello di domande ed eccezioni non accolte o non esaminate; la relativa eccezione non è stata ulteriormente delibata a seguito della rinuncia di Iliad ai motivi riproposti per errore.

  • art. 34 N.T.A. del P.R.G. comunale

    Secondo il giudice, non contiene un espresso divieto di installazione di impianti di trasmissione radiomobile nelle aree V1 e non può comunque fondare divieti generalizzati incompatibili con la disciplina statale.

Massime di principio

  • Nel procedimento autorizzatorio per l'installazione di una stazione radio base, l'amministrazione non può imporre una preventiva richiesta di fattibilità urbanistica come condizione di procedibilità o pre-requisito esterno al procedimento tipizzato dall'art. 44 del d.lgs. n. 259/2003, quando tale adempimento introduce documentazione, tempi e un distinto segmento procedimentale non previsti dalla disciplina nazionale.
  • La mera pendenza di un'altra istanza amministrativa relativa al medesimo fondo non costituisce, di per sé, ragione ostativa alla trattazione dell'istanza per una stazione radio base. L'amministrazione deve accertare e motivare in concreto l'interferenza tra gli interventi, l'impossibilità di coesistenza o la necessità di soluzioni alternative, anche considerando la porzione effettivamente interessata dall'impianto.
  • Le stazioni radio base, in quanto infrastrutture riconducibili alle opere di urbanizzazione primaria, non possono essere escluse mediante divieti generalizzati riferiti ad aree urbanistiche predefinite. Le limitazioni comunali devono riguardare siti sensibili specificamente individuati ed essere giustificate da concrete e differenziate esigenze di governo del territorio.
  • Il rispetto dei limiti radio-protezionistici attestato dall'autorità tecnica competente impedisce al Comune di invocare genericamente la tutela della salute per introdurre ulteriori divieti localizzativi o per paralizzare il procedimento autorizzatorio; la tutela sanitaria non può essere utilizzata per eludere il procedimento tipico e i suoi tempi certi.

Come è indicizzato

MaterieTelecomunicazioni e impianti radioTermini del procedimento e silenzio
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcedimento amministrativo
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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