Cassazione Penale, Sentenza n. 19971/2023 del 11/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Rimini che aveva dichiarato la responsabilità penale di Antonelli per il reato previsto dall'art. 659 c.p. (disturbo della quiete) ritenendo che, in qualità di gestore di un bar, mediante schiamazzi della clientela e rumori di apparecchiature, avesse disturbato il riposo del vicino. Il ricorrente deduceva: vizio nella concessione della sospensione condizionale della pena; mancata indicazione di quale norma o prescrizione fosse stata violata ai fini dell'art. 659, secondo comma; illegittima riqualificazione del fatto e mancata prevedibilità della stessa (richiamo a giurisprudenza Corte EDU); e depenalizzazione della fattispecie alla luce della legge n. 447/1995.
La decisione
la Corte di cassazione ha accolto parzialmente il ricorso. Ha ritenuto che la contestazione originaria abbracciasse sia la fattispecie del primo comma sia del secondo comma dell'art. 659 c.p., ma ha constatato che, quanto al comma 2, nel capo di imputazione e nella motivazione non è indicata alcuna norma o prescrizione dell'Autorità violata; perciò ha annullato senza rinvio la sentenza limitatamente alla fattispecie di cui all'art. 659, comma 2, per insussistenza del fatto. Quanto alla residua contestazione relativa al comma 1 dell'art. 659 c.p., la Corte ha annullato il trattamento sanzionatorio e ha disposto il rinvio al Tribunale di Rimini in diversa composizione per la rideterminazione della pena (e per riesaminare la sospensione condizionale). Gli altri motivi sono stati respinti; la pronunzia sulla responsabilità per il reato di cui al comma 1 è stata dichiarata definitiva nella parte non annullata.
Norme richiamate
art. 659 cod. pen.
art. 659 c.p., comma 1 e comma 2
distinzione fra primo comma (disturbo mediante schiamazzi/rumori, valutato anche in relazione alla pubblica quiete) e secondo comma (attività o mestiere rumoroso che violi specifiche prescrizioni di legge o dell'Autorità); nel caso concreto il secondo comma non risultava applicabile per mancanza di violazione di norme/ordinanze specifiche
legge n. 447 del 1995
Legge quadro sull'inquinamento acustico, art. 10 comma 2 richiamato
la depenalizzazione prevista dalla legge n. 447/1995 opera esclusivamente quando le immissioni sonore eccedono i limiti di emissione fissati dalle normative tecniche; se il disturbo integra una lesione (anche potenziale) della 'quiete pubblica' può rimanere configurabile la contravvenzione penale
dlgs n. 150 del 2022 / decreto-legge n. 162 del 2022 / legge n. 199 del 2022
dlgs n. 150/2022 (modificato dal d.l. n. 162/2022, convertito con legge n. 199/2022), art. 85 comma 1 richiamato
ha introdotto la procedibilità a querela per varie contravvenzioni (fra cui l'art. 659, primo comma), norma processuale favorevole applicabile anche ai processi pendenti; tuttavia la costituzione di parte civile può, in certi casi, essere interpretata come espressione della volontà di procedere (favor querelae), evitando automatica estinzione per mancanza di querela
art. 844 cod. civ.
art. 844 c.c. (limiti della normale tollerabilità delle immissioni)
ricorda il criterio civilistico della normale tollerabilità per le immissioni sonore, che deve essere confrontato con la tutela penale della quiete pubblica
art. 40, comma 2 cod. pen.
art. 40 c.p., comma 2 (posizione di garanzia)
il gestore dell'esercizio ha una posizione di garanzia rispetto ai comportamenti dei terzi avventori e deve impedire schiamazzi notturni, ove possibile
artt. 419, 550, 552, 129, 124 cod. proc. pen.
art. 419 c.p.p., art. 550 c.p.p., art. 552 c.p.p., art. 129 c.p.p., art. 124 c.p.p. (richiami procedurali nel testo)
richiamate le regole sulla informazione della persona offesa, sulla citazione diretta o richiesta di rinvio a giudizio, sui criteri di proscioglimento per mancanza della condizione di procedibilità e sui termini per la querela
art. 624 cod. proc. pen.
art. 624 c.p.p. (richiamato nella pronuncia finale)
norma processuale richiamata per gli effetti della pronunzia definitiva di responsabilità
Massime di principio
- Per applicare l'art. 659 c.p. occorre distinguere: il comma 1 sanziona il disturbo della quiete (valutazione di fatto sulla turbativa della pubblica quiete), il comma 2 richiede la violazione di disposizioni di legge o prescrizioni dell'Autorità specifiche rispetto all'esercizio di un mestiere o attività rumorosa
- La semplice rilevazione di rumore o schiamazzi non è sufficiente a integrare il comma 2 se non è indicata e provata la norma o ordinanza concreta violata; in assenza di tale elemento la fattispecie deve essere esclusa
- La descrizione del fatto nel capo di imputazione delimita l'ambito dell'accusa più della mera indicazione dell'articolo violato: se la fattispecie è descritta in termini che ricomprendono anche il comma 1, il giudice può procedere alla valutazione e, se necessario, a riqualificare
- Le novità processuali che rendono procedibili taluni reati solo a querela si applicano anche ai processi pendenti; tuttavia la costituzione di parte civile o atti equivoci possono essere interpretati, nel favor querelae, come espressione di volontà a procedere, evitando l'improcedibilità automatica
- La depenalizzazione per la normativa sull'inquinamento acustico opera solo se il caso si riduce al mero superamento dei limiti tecnici di emissione (illecito amministrativo); se il rumore integra una turbativa della 'quiete pubblica' la rilevanza penale può permanere
- Il gestore di un esercizio commerciale può avere posizione di garanzia rispetto ai comportamenti dei clienti e può essere ritenuto responsabile se non adotta misure ragionevoli per impedire schiamazzi notturni
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