Ordinanza n. 3561/2026 - Roma, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della nota a firma del Direttore dell'Ufficio III - Concorsi e Inquadramenti del Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi del Ministero della Giustizia - prot. n. -OMISSIS- del 28.11.2025, recante la determinazione di non assegnare alcuna sede di lavoro al ricorrente e di non convocarlo per la stipula del contratto di assunzione nell'ambito del “concorso pubblico su base nazionale, per i titoli ed esami, per il reclutamento di 1.000 unità di personale non dirigenziale a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della Giustizia, nell'Area Assistenti - profilo di Conducente di automezzi”, per asserita carenza dei presupposti di condotta e qualità morali in capo allo stesso; - del presupposto, e solo citato, provvedimento avente prot. n. -OMISSIS-del 27.11.2025 a firma del Direttore Generale del Personale e della Formazione del Ministero della Giustizia, del quale si chiede l'acquisizione con salvezza di motivi aggiunti; - nonché, limitatamente alle parti che si dovessero ritenere lesive della posizione dell'odierno ricorrente, della nota del Direttore generale del personale e della formazione n. Prot. -OMISSIS- con cui veniva disposta l'Assunzione dei vincitori del concorso risultati assegnatari di sede; - limitatamente alle parti che si dovessero ritenere lesive degli ulteriori avvisi pubblicati il 5 dicembre 2025 (elenco assegnazione uffici), 9 dicembre 2025 (Rettifiche all'Elenco assegnazione uffici) e del 12 dicembre 2025 (Scorrimento graduatoria - Provvedimento del Direttore generale del Personale e della Formazione recante protocollo n. -OMISSIS-; - di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o connesso ai suddetti provvedimenti che interessino la posizione dell'odierno ricorrente. nonché per l'accertamento del diritto del ricorrente all'assunzione e alla contrattualizzazione in quanto vincitore del concorso pubblico su base nazionale, per i titoli ed esami, per il reclutamento di 1.000 unità di personale non dirigenziale a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della Giustizia, nell'Area Assistenti - profilo di Conducente di automezzi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha respinto in via definitiva la domanda cautelare, ritenendo che, anche alla luce della pronuncia del Consiglio di Stato sull'appello cautelare relativo al precedente remand, il ricorso non presentasse profili di prospettica fondatezza. Ha ritenuto rilevante il precedente valorizzato dall'amministrazione ai fini dell'esclusione dalla procedura concorsuale. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Atto impugnato: nota ministeriale che ha escluso il vincitore dall'assegnazione della sede e dalla convocazione per la stipula del contratto di assunzione per asserita carenza dei requisiti di condotta e qualità morali
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, risultato vincitore del concorso pubblico nazionale per il reclutamento di personale non dirigenziale del Ministero della Giustizia, ha impugnato la nota con cui l'amministrazione ha deciso di non assegnargli alcuna sede e di non convocarlo per la stipula del contratto di assunzione, richiamando la carenza dei presupposti di condotta e qualità morali. Sono stati inoltre censurati, per quanto lesivi, il provvedimento presupposto, l'atto di assunzione degli altri vincitori, gli avvisi relativi all'assegnazione degli uffici, le rettifiche, lo scorrimento della graduatoria e ogni atto connesso. È stato chiesto anche l'accertamento del diritto all'assunzione e alla contrattualizzazione, nonché la sospensione cautelare degli atti impugnati. Dal testo emerge che l'amministrazione ha valorizzato un precedente a carico dell'istante e che sul precedente contenzioso cautelare si era pronunciato il Consiglio di Stato.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari collegiali; il giudice ha escluso la prospettica fondatezza del ricorso e ha respinto la sospensione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità delle persone fisiche indicate nel provvedimento.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali, a giustificazione dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione dell'atto impugnato può essere negata quando, anche alla luce degli elementi emergenti dal precedente contenzioso cautelare, il ricorso non presenta una prospettiva di fondatezza.
- Nell'ambito di una procedura concorsuale, la rilevanza di un precedente valorizzato dall'amministrazione ai fini della valutazione della condotta e delle qualità morali può sorreggere cautelarmente l'esclusione del candidato quando il giudice ritenga non prospetticamente fondate le censure contro tale valutazione.
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