Sentenza del 22/01/2016 n. 1163 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che l'onere di provare l'assenza dell'autonoma organizzazione incomba sul contribuente che chieda il rimborso dell'IRAP, e non sull'Agenzia delle entrate. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, che aveva riconosciuto l'illegittimità del silenzio-rifiuto sulle istanze di rimborso IRAP relative agli anni 2003 e 2004. Ha dedotto la violazione dell'art. 2697 c.c., sostenendo che spettasse al contribuente provare l'assenza del requisito dell'autonoma organizzazione, presupposto dell'IRAP, nonché l'omessa pronuncia.
Norme richiamate
Art. 2697 del codice civile
Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento; chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.
Nel giudizio di rimborso IRAP, il contribuente deve provare i fatti che giustificano la restituzione dell'imposta, inclusa l'assenza dell'autonoma organizzazione.
Disciplina IRAP sul presupposto dell'autonoma organizzazione
L'IRAP è dovuta dal lavoratore autonomo quando questi sia responsabile di una propria organizzazione, non sia inserito in strutture riferibili ad altri e impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile oppure si avvalga non occasionalmente di lavoro altrui.
Massime di principio
- Chi chiede il rimborso dell'IRAP deve dimostrare concretamente l'assenza di un'autonoma organizzazione; non è sufficiente una mera affermazione.
- La valutazione deve considerare sia i beni strumentali utilizzati sia l'eventuale impiego non occasionale di collaboratori o dipendenti, rapportandoli alle normali esigenze dell'attività.
- Il contribuente deve documentare la propria situazione organizzativa, ad esempio tramite dichiarazioni fiscali, libri contabili, contratti, costi del personale e spese per beni strumentali.
- In caso di insufficiente prova sull'assenza dell'autonoma organizzazione, la domanda di rimborso può essere respinta, anche se l'attività è esercitata personalmente dal contribuente.
- La cassazione con rinvio non attribuisce automaticamente il rimborso né chiude definitivamente la controversia: il giudice del rinvio deve riesaminare i fatti applicando il corretto criterio sull'onere della prova.
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