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Sentenza

Sentenza n. 432/2026 - Roma, Sezione 3T

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Frosinone n. 263/2024 pubbl. il 14/02/2024 RG n. 2457/2023, passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202504841

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Frosinone n. 263/2024, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, ai sensi dell’art. 114 c.p.a., deducendo l’inadempimento dell’Amministrazione rispetto alla sentenza del Tribunale di Frosinone, sezione lavoro, n. 263/2024, passata in giudicato. Tale pronuncia aveva dichiarato il suo diritto a usufruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall’art. 1, comma 121, della l. 107/2015, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, quantificando il dovuto in euro 1.500,00. Le Amministrazioni resistenti si sono costituite con atto di stile e non hanno fornito chiarimenti o indicazioni sull’avvenuta esecuzione del giudicato.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ricordato che l’azione di ottemperanza può essere proposta per ottenere l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario e l’adempimento dell’obbligo dell’Amministrazione di conformarsi al giudicato, ai sensi dell’art. 112, comma 2, c.p.a. Nel caso di una sentenza civile pronunciata dal giudice del lavoro, il giudizio di ottemperanza conserva carattere meramente esecutivo: il giudice amministrativo deve verificare l’inadempimento o l’elusione del giudicato, senza integrare il contenuto della pronuncia né compiere accertamenti di merito propri del giudizio di cognizione. Poiché la ricorrente aveva allegato l’inadempimento e l’Amministrazione non aveva fornito alcuna prova o chiarimento circa la corretta esecuzione della sentenza, il TAR ha ritenuto fondata la pretesa e ha condannato il Ministero a dare esecuzione al titolo entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il direttore generale del Ministero competente per materia, con facoltà di delega e senza compenso, attribuendogli il potere di provvedere entro 90 giorni dalla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione, anche sostituendosi o superando il dissenso di altre Amministrazioni. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di euro 800,00 oltre accessori per le spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di adottare le misure necessarie per l’esecuzione del giudicato.

  • art. 112, comma 2, c.p.a.

    Consente l’azione di ottemperanza per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti equiparati del giudice ordinario, imponendo alla pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Costituisce la base normativa del diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, riconosciuto dal titolo giudiziale da eseguire.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza può essere promosso contro una pubblica amministrazione per ottenere l’attuazione di una sentenza passata in giudicato pronunciata dal giudice ordinario, compreso il giudice del lavoro, quando la sentenza impone all’Amministrazione un obbligo di conformazione.
  • Quando il giudicato da eseguire deriva da una sentenza civile pronunciata in funzione di giudice del lavoro, il giudizio di ottemperanza ha carattere meramente esecutivo e deve limitarsi all’accertamento dell’inadempimento o dell’elusione del giudicato, senza integrare la pronuncia né introdurre accertamenti di merito propri del giudizio di cognizione.
  • A fronte dell’allegazione dell’inadempimento da parte del creditore del giudicato, la pubblica amministrazione deve fornire chiarimenti e indicazioni sulla corretta esecuzione del titolo; la mancata dimostrazione dell’adempimento giustifica l’accoglimento dell’azione di ottemperanza.
  • In caso di persistente inerzia dell’Amministrazione dopo la condanna all’esecuzione del giudicato, il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta, attribuendogli il compito di provvedere in sostituzione dell’amministrazione inadempiente, anche superando il dissenso di altre amministrazioni coinvolte.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoEffetto conformativo e riedizione del potere

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