Sentenza n. 658/2026 - Lecce, Sezione 1
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della determinazione del Dirigente del Settore Tecnico n. 834 del 30.12.2020, notificata il 4.1.2021, con la quale è stata rilasciata alla società ricorrente la proroga sino al 31.12.2033 della concessione demaniale marittima n. 24/2005 del 17.2.2005 e successive suppletive ed atti ricognitivi, nella parte in cui l’efficacia dell'atto di proroga è stata sottoposta alla condizione risolutiva della introduzione di normative contrarie a quanto nell'atto statuito ovvero della riforma da parte del Consiglio di Stato della sentenza TAR Lecce, I Sez., n 1322/2020 ovvero, ancora, di un pronunciamento del Consiglio di Stato di segno contrario a quello accolto dal TAR Lecce nella sentenza n. 1322/2020, nonché nella parte in cui è stato previsto che in caso di risoluzione per il verificarsi della condizione risolutiva il Concessionario è tenuto a liberare l'area in concessione senza nulla pretendere. - nonché per la declaratoria del diritto del ricorrente ad ottenere la proroga della concessione demaniale marittima nel comune di Palagiano n. 24/2005 del 17.2.2005 e successive suppletive ed atti ricognitivi secondo il disposto e nei termini di cui all’art. 1, commi 682 e seguenti della Legge n. 145/2018 e dunque senza l'apposizione di alcuna condizione risolutiva. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 30.6.2021: - dell’atto del Comune di Palagiano, Settore Tecnico, recante n. prot. 11613 del 13.5.2021, avente ad oggetto “Addendum alla concessione demaniale marittima n. 24/2005 (Reg. Puglia) del 17/02/2005 e successive suppletive e atti ricognitivi”, notificato il 15.6.2021, con il quale è stata formalizzata la proroga sino al 31.12.2033 della concessione demaniale n. 24/2005 (Reg. Puglia) del 17.2.2005 e successive suppletive e atti ricognitivi, nella parte in cui l’efficacia dell’atto di proroga è stata sottoposta alla condizione risolutiva della introduzione di normative contrarie a quanto nell’atto statuito ovvero della riforma da parte del Consiglio di Stato della sentenza TAR Lecce, I Sez., n 1322/2020 ovvero, ancora, di un pronunciamento del Consiglio di Stato di segno contrario a quello accolto dal TAR Lecce nella sentenza n. 1322/2020, nonché nella parte in cui è stato previsto che in caso di risoluzione per il verificarsi della condizione risolutiva il Concessionario è tenuto a liberare l’area in concessione senza nulla pretendere.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti comunali di proroga al 31 dicembre 2033 della concessione demaniale marittima, nella parte in cui subordinavano l'efficacia della proroga a condizioni risolutive connesse a sopravvenienze normative o a orientamenti giurisprudenziali contrari
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società concessionaria ha impugnato la determinazione comunale del 30 dicembre 2020 e il successivo addendum del 13 maggio 2021, chiedendo l'annullamento delle clausole che subordinavano la proroga della concessione demaniale marittima n. 24/2005 al 31 dicembre 2033 al sopravvenire di norme incompatibili con la proroga o di orientamenti del Consiglio di Stato contrari alla sentenza del TAR favorevole alla proroga. Ha inoltre chiesto l'accertamento del diritto alla proroga senza condizioni risolutive. Sono stati dedotti: violazione e falsa applicazione dell'art. 1, commi 682 e 683, della legge n. 145/2018; eccesso di potere per arbitrarietà, irragionevolezza, illogicità e contraddittorietà, anche interna all'atto, lesione del legittimo affidamento e violazione dei principi di buon andamento, ragionevolezza e proporzionalità; violazione degli artt. 42, 47 e 48 del Codice della navigazione, incompetenza e ulteriore lesione dell'affidamento. Un'associazione di categoria è intervenuta ad adiuvandum. Nel corso del giudizio, la normativa sopravvenuta ha modificato la disciplina della durata delle concessioni demaniali, prevedendo l'efficacia dei titoli in essere fino alla conclusione delle procedure di affidamento e comunque non oltre il 30 settembre 2027. Il Comune, con deliberazione di Giunta n. 108/2025, ha ricondotto espressamente anche la concessione della ricorrente alla nuova disciplina; tale deliberazione non è stata impugnata.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibili il ricorso e i motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse. La deliberazione comunale del 2025 ha innovato il rapporto concessorio e il termine ultimo di efficacia della concessione alla luce della normativa sopravvenuta; non essendo stata impugnata, la ricorrente vi ha prestato acquiescenza, sicché non residuava un interesse attuale alla decisione sulle precedenti clausole condizionali. Il Collegio ha inoltre rilevato che le sopravvenienze normative e i più recenti orientamenti giurisprudenziali hanno definitivamente escluso la possibilità di ottenere una proroga automatica sino al 31 dicembre 2033. In ogni caso, le censure sarebbero state infondate: la durata dei rapporti concessori è conformata direttamente dalle successive leggi-provvedimento e gli atti degli enti locali hanno natura meramente ricognitiva; pertanto una proroga disposta sulla base della disciplina vigente è necessariamente destinata a essere superata da successive norme regolatrici del medesimo rapporto. Le spese di lite sono state compensate in ragione della natura della decisione.
Norme richiamate
art. 1, commi 682 e 683, legge n. 145/2018
La disciplina invocata dalla concessionaria non consente di conservare una proroga automatica sino al 31 dicembre 2033 quando la materia sia successivamente regolata da nuove disposizioni normative.
art. 1, comma 1, d.l. n. 131/2024, convertito dalla legge n. 166/2024
Al fine di consentire l'ordinata programmazione delle procedure di affidamento di cui all'articolo 4 e il loro svolgimento nel rispetto del diritto dell'Unione europea e secondo le modalità stabilite dal medesimo articolo 4, continuano ad avere efficacia fino al 30 settembre 2027
La disposizione ha modificato la disciplina della durata delle concessioni demaniali marittime, collegandone l'efficacia alla conclusione delle procedure di affidamento e comunque al termine massimo del 30 settembre 2027.
art. 3 legge n. 118/2022
La disposizione, come modificata dal d.l. n. 131/2024, costituisce la disciplina sopravvenuta cui il Comune ha ricondotto la durata delle concessioni in essere.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio, una deliberazione amministrativa successiva disciplina nuovamente il rapporto concessorio e il ricorrente non la impugna, tale mancata impugnazione può determinare acquiescenza e sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sugli atti precedenti, se la nuova deliberazione incide sul medesimo oggetto controverso.
- La durata delle concessioni demaniali marittime può essere conformata direttamente da successive leggi-provvedimento; gli atti degli enti locali adottati in applicazione di tale disciplina hanno natura meramente ricognitiva e non possono garantire la stabilità di una durata fissata da una disciplina normativa ormai modificata.
- La proroga di un rapporto concessorio di durata è necessariamente soggetta all'evoluzione della disciplina legislativa applicabile: la sopravvenienza di norme che regolano diversamente la durata del rapporto impedisce di pretendere il mantenimento automatico della precedente proroga fino al termine originariamente previsto.
- L'interesse a ottenere l'annullamento di clausole condizionali apposte a una proroga concessoria viene meno quando la disciplina normativa sopravvenuta abbia definitivamente escluso la possibilità giuridica di conseguire il termine di proroga richiesto.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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