Cassazione Penale, Sentenza n. 27049/2023 del 21/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma, in appello, delle condanne: a carico di Gullotta Placido per rapina e danneggiamento seguito da incendio (sottrazione e incendio del furgone di Cannavò) e a carico di Gullotta Marcello per tentata violenza privata (minacce rivolte a Cannavò affinché non consegnasse più il pane nel quartiere). Le censure riguardano: rifiuto della proposta di concordato ex art. 599‑bis c.p.p. e della concessione della sospensione condizionale della pena; qualificazione del fatto come danneggiamento seguito da incendio e presunta carenza di prova dell'incendio doloso (possibile autocombustione); carenza degli elementi costitutivi del reato di tentata violenza privata e alternativa qualificazione come semplice minaccia (art. 612 c.p.).
La decisione
La Corte dichiara i ricorsi inammissibili e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Motivazione: i motivi sono per lo più questioni di merito e ricostruzione fattuale vietate in Cassazione (limiti dell'art. 606 c.p.p.) e risultano generici e non confrontati con la motivazione della Corte territoriale. In particolare: il rigetto del concordato è legittimo perché l'imputato aveva già usufruito ripetutamente della sospensione condizionale e commesso altri reati; l'indulto non elimina gli effetti penali rilevanti per la valutazione dei presupposti ostativi; la qualificazione dell'incendio come danneggiamento seguito da incendio è corretta in presenza della detenzione del veicolo poco prima del ritrovamento e in assenza di elementi a favore dell'autocombustione, nonché per la potenzialità diffusiva delle fiamme anche in aperta campagna; la pretesa carenza degli elementi del reato di violenza privata è inammissibile perché la Corte d'appello ha adeguatamente valutato le testimonianze e il contesto, ritenendo la minaccia idonea a coartare la volontà della persona offesa; la dedotta qualificazione alternativa come mera minaccia è infondata essendo la condotta diretta a impedire l'uso/transito del furgone (quid pluris rispetto alla minaccia). La pronuncia osserva inoltre che l'inammissibilità impedisce di valorizzare il mutato regime di procedibilità per la violenza privata introdotto dal d.lgs. 10/04/2018 n.36 nei giudizi pendenti.
Norme richiamate
art. 599‑bis cod. proc. pen.
Riferita alla proposta di concordato; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione negativa sulla concessione della sospensione condizionale prevista nella proposta, alla luce dei precedenti ostativi dell'imputato.
art. 606 cod. proc. pen.
Richiamato come limite al sindacato in Cassazione: censure che attengono alla ricostruzione fattuale e alla valutazione delle prove sono inammissibili o non possono ribaltare il giudizio del merito in assenza di specificità.
art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
Riferito al principio di specificità dei motivi di ricorso; la genericità e la mancata confrontazione con la motivazione della Corte territoriale conducono all'inammissibilità.
art. 423 cod. pen.
Citato nella distinzione tra reati: il giudice ricorda la distinzione tra danneggiamento e delitti contro la pubblica incolumità (art. 423 e 424) a seconda della sussistenza del pericolo di incendio.
art. 424 cod. pen.
Richiamato unitamente all'art. 423 per spiegare il confine tra danneggiamento e delitti contro la pubblica incolumità quando il pericolo di incendio è concreto.
art. 612 cod. pen.
La norma sulla minaccia è evocata dalla difesa come qualificazione alternativa; la Corte ritiene invece che la condotta abbia il 'quid pluris' necessario per la violenza privata.
art. 521 cod. proc. pen.
Richiamato perché la difesa aveva eccepito errata qualificazione procedurale; la Corte lo valuta ma ritiene infondata la riclassificazione richiesta.
d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36
Citato in relazione al mutato regime di procedibilità per la violenza privata (passaggio a perseguibilità a querela); la Corte osserva che, per effetto dell'inammissibilità del ricorso, non è possibile valutare l'impatto del nuovo regime nel presente giudizio.
Massime di principio
- In Cassazione le censure di merito basate sulla valutazione delle prove o sulla ricostruzione fattuale sono spesso inammissibili: i motivi devono essere specifici e confrontarsi punto per punto con la motivazione della corte territoriale.
- La proposta di concordato che include la sospensione condizionale della pena può essere respinta se l'imputato ha precedenti ostativi o ha già fruito ripetutamente del beneficio; l'indulto non elimina gli effetti penali rilevanti per tale valutazione.
- Per qualificare il fatto come danneggiamento seguito da incendio o come delitto contro la pubblica incolumità è necessario valutare la potenzialità di diffusione e il pericolo concreto d'incendio; l'assenza di elementi a sostegno di ipotesi alternative (es. autocombustione) rafforza la conclusione di responsabilità dolosa.
- La violenza privata richiede un 'quid pluris' rispetto alla minaccia: la condotta deve essere diretta a costringere la vittima a fare, tollerare o omettere qualcosa; se la minaccia è funzionale a impedire un comportamento (es. transitare/operare con un veicolo), può configurarsi la violenza privata.
- Le modifiche normative che incidono sulla procedibilità (es. reati divenuti perseguibili a querela) possono non trovare applicazione se il ricorso è inammissibile; per invocare tali mutamenti è necessario che il Collegio di legittimità possa esaminare specificamente la questione.
- Per evitare l'inammissibilità in Cassazione, il ricorso deve essere conforme ai limiti di cui agli articoli del codice di procedura penale (in particolare art. 606 c.p.p.) e deve esporre con precisione dove la motivazione impugnata sarebbe errata.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 21 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 26779/2023 del 21/06/2023
- Sentenza penale · 21 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 26781/2023 del 21/06/2023
- Sentenza penale · 21 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 26782/2023 del 21/06/2023
- Sentenza penale · 21 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 26783/2023 del 21/06/2023
- Sentenza penale · 21 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 26784/2023 del 21/06/2023
- Sentenza penale · 21 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 26785/2023 del 21/06/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →