Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27049/2023 del 21/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma, in appello, delle condanne: a carico di Gullotta Placido per rapina e danneggiamento seguito da incendio (sottrazione e incendio del furgone di Cannavò) e a carico di Gullotta Marcello per tentata violenza privata (minacce rivolte a Cannavò affinché non consegnasse più il pane nel quartiere). Le censure riguardano: rifiuto della proposta di concordato ex art. 599‑bis c.p.p. e della concessione della sospensione condizionale della pena; qualificazione del fatto come danneggiamento seguito da incendio e presunta carenza di prova dell'incendio doloso (possibile autocombustione); carenza degli elementi costitutivi del reato di tentata violenza privata e alternativa qualificazione come semplice minaccia (art. 612 c.p.).

La decisione

La Corte dichiara i ricorsi inammissibili e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Motivazione: i motivi sono per lo più questioni di merito e ricostruzione fattuale vietate in Cassazione (limiti dell'art. 606 c.p.p.) e risultano generici e non confrontati con la motivazione della Corte territoriale. In particolare: il rigetto del concordato è legittimo perché l'imputato aveva già usufruito ripetutamente della sospensione condizionale e commesso altri reati; l'indulto non elimina gli effetti penali rilevanti per la valutazione dei presupposti ostativi; la qualificazione dell'incendio come danneggiamento seguito da incendio è corretta in presenza della detenzione del veicolo poco prima del ritrovamento e in assenza di elementi a favore dell'autocombustione, nonché per la potenzialità diffusiva delle fiamme anche in aperta campagna; la pretesa carenza degli elementi del reato di violenza privata è inammissibile perché la Corte d'appello ha adeguatamente valutato le testimonianze e il contesto, ritenendo la minaccia idonea a coartare la volontà della persona offesa; la dedotta qualificazione alternativa come mera minaccia è infondata essendo la condotta diretta a impedire l'uso/transito del furgone (quid pluris rispetto alla minaccia). La pronuncia osserva inoltre che l'inammissibilità impedisce di valorizzare il mutato regime di procedibilità per la violenza privata introdotto dal d.lgs. 10/04/2018 n.36 nei giudizi pendenti.

Norme richiamate

  • art. 599‑bis cod. proc. pen.

    Riferita alla proposta di concordato; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione negativa sulla concessione della sospensione condizionale prevista nella proposta, alla luce dei precedenti ostativi dell'imputato.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Richiamato come limite al sindacato in Cassazione: censure che attengono alla ricostruzione fattuale e alla valutazione delle prove sono inammissibili o non possono ribaltare il giudizio del merito in assenza di specificità.

  • art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.

    Riferito al principio di specificità dei motivi di ricorso; la genericità e la mancata confrontazione con la motivazione della Corte territoriale conducono all'inammissibilità.

  • art. 423 cod. pen.

    Citato nella distinzione tra reati: il giudice ricorda la distinzione tra danneggiamento e delitti contro la pubblica incolumità (art. 423 e 424) a seconda della sussistenza del pericolo di incendio.

  • art. 424 cod. pen.

    Richiamato unitamente all'art. 423 per spiegare il confine tra danneggiamento e delitti contro la pubblica incolumità quando il pericolo di incendio è concreto.

  • art. 612 cod. pen.

    La norma sulla minaccia è evocata dalla difesa come qualificazione alternativa; la Corte ritiene invece che la condotta abbia il 'quid pluris' necessario per la violenza privata.

  • art. 521 cod. proc. pen.

    Richiamato perché la difesa aveva eccepito errata qualificazione procedurale; la Corte lo valuta ma ritiene infondata la riclassificazione richiesta.

  • d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36

    Citato in relazione al mutato regime di procedibilità per la violenza privata (passaggio a perseguibilità a querela); la Corte osserva che, per effetto dell'inammissibilità del ricorso, non è possibile valutare l'impatto del nuovo regime nel presente giudizio.

Massime di principio

  • In Cassazione le censure di merito basate sulla valutazione delle prove o sulla ricostruzione fattuale sono spesso inammissibili: i motivi devono essere specifici e confrontarsi punto per punto con la motivazione della corte territoriale.
  • La proposta di concordato che include la sospensione condizionale della pena può essere respinta se l'imputato ha precedenti ostativi o ha già fruito ripetutamente del beneficio; l'indulto non elimina gli effetti penali rilevanti per tale valutazione.
  • Per qualificare il fatto come danneggiamento seguito da incendio o come delitto contro la pubblica incolumità è necessario valutare la potenzialità di diffusione e il pericolo concreto d'incendio; l'assenza di elementi a sostegno di ipotesi alternative (es. autocombustione) rafforza la conclusione di responsabilità dolosa.
  • La violenza privata richiede un 'quid pluris' rispetto alla minaccia: la condotta deve essere diretta a costringere la vittima a fare, tollerare o omettere qualcosa; se la minaccia è funzionale a impedire un comportamento (es. transitare/operare con un veicolo), può configurarsi la violenza privata.
  • Le modifiche normative che incidono sulla procedibilità (es. reati divenuti perseguibili a querela) possono non trovare applicazione se il ricorso è inammissibile; per invocare tali mutamenti è necessario che il Collegio di legittimità possa esaminare specificamente la questione.
  • Per evitare l'inammissibilità in Cassazione, il ricorso deve essere conforme ai limiti di cui agli articoli del codice di procedura penale (in particolare art. 606 c.p.p.) e deve esporre con precisione dove la motivazione impugnata sarebbe errata.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.