Cassazione Penale, Sentenza n. 3172/2022 del 27/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza della Corte di appello di Milano che aveva disposto il ripristino della misura cautelare carceraria in vista dell'estradizione verso la Repubblica di Moldova. I motivi principali erano: 1) violazione della legge n. 742/1969 e della disciplina sul mandato d'arresto europeo (legge n. 69/2005), per avere la Corte territoriale erroneamente considerato come data di definitività della sentenza il 7 agosto 2021 senza tener conto della sospensione feriale del termine di impugnazione decorrente dalla notificazione avvenuta il 22 luglio 2021; 2) violazione degli artt. 718 e 704, comma 3, c.p.p., deducendo che il ripristino della custodia cautelare sarebbe stato disposto senza una esplicita richiesta del Ministro della Giustizia o senza un aggravamento della misura precedentemente applicata, in violazione del principio della domanda cautelare.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività. Il ricorso era stato depositato dal difensore presso il Tribunale di Monza il 2 settembre 2021 ma pervenuto alla Corte di appello di Milano solo il 14 settembre 2021, oltre il termine di dieci giorni previsto per l'impugnazione. La Corte ha richiamato la consolidata giurisprudenza secondo cui, nei procedimenti estradizionali, si applicano le disposizioni dell'art. 311 c.p.p. coordinate con l'art. 719 c.p.p. per la decorrenza e le modalità di proposizione del ricorso: il dies a quo è la data di comunicazione al procuratore generale o di notificazione all'interessato o al difensore, e la presentazione deve avvenire presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento, con il rischio a carico del ricorrente che la presentazione ad uffici diversi determini l'inammissibilità per tardività. Non essendovi prova della notificazione al difensore, la Corte ha fatto riferimento alla data di deposito quale dimostrazione indiretta della conoscenza; comunque il ricorso è risultato tardivo. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; sono stati disposti gli adempimenti di cancelleria previsti dall'art. 94, comma 1-ter disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
legge 7 ottobre 1969, n. 742
Richiamata dal ricorrente per contestare la decorrenza del termine in relazione alla sospensione feriale; la Corte non ha affrontato il merito della questione perché ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività
legge 22 aprile 2005, n. 69 (mandato di arresto europeo)
L'art. 9 rinvia all'art. 719 c.p.p. per la decorrenza dei termini; la Corte ha applicato questo rinvio per determinare le regole procedurali e la decorrenza del termine di impugnazione nei procedimenti estradizionali
codice di procedura penale
Richiamato dal ricorrente: la Corte non ha però valutato il merito della presunta violazione essendo il ricorso inammissibile per tardività
codice di procedura penale
Citato dal ricorrente con riferimento al presunto vizio procedurale nel ripristino della misura cautelare; la questione non è stata esaminata nel merito a causa dell'inammissibilità
codice di procedura penale
La Corte ha applicato le disposizioni dell'art. 311, in mancanza di disciplina specifica, per stabilire il termine e le modalità del ricorso in cassazione avverso provvedimenti cautelari nell'ambito estradizionale
codice di procedura penale
Coordinato con l'art. 311 per stabilire il dies a quo: la decorrenza del termine coincide con la data di comunicazione al procuratore generale o di notificazione all'interessato o al difensore
codice di procedura penale
Applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento in caso di inammissibilità
disposizioni attuative del codice di procedura penale
art. 94, comma 1-ter disp. att. c.p.p.
Richiamato per gli adempimenti di cancelleria connessi alla decisione
Massime di principio
- Nei procedimenti estradizionali i termini e le modalità del ricorso contro provvedimenti cautelari seguono le disposizioni dell'art. 311 c.p.p., coordinate con l'art. 719 c.p.p.
- Il dies a quo per la decorrenza del termine è la data di comunicazione al procuratore generale o di notificazione all'interessato o al difensore; in mancanza di prova della notificazione al difensore la data di deposito può offrire indicazione della conoscenza del provvedimento
- Il ricorso deve essere presentato presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento: la presentazione ad uffici diversi comporta il rischio di inammissibilità per tardività
- Questioni sostanziali o di interpretazione di norme speciali (es. sospensione feriale) possono non essere esaminate se il giudice rigetta il ricorso per vizi procedurali formali quali la tardività
- In caso di inammissibilità il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e a versamenti alla Cassa delle ammende
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