Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38469/2024 del 18/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente alla quantificazione degli aumenti di pena operati per continuazione e ha rinviato la causa alla Corte di appello di Torino per nuovo giudizio esclusivamente sul tema della determinazione degli aumenti, con indicazione che deve essere applicata la diminuzione prevista per il rito abbreviato ai relativi aumenti.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.) per non avere la Corte territoriale applicato la diminuzione prevista dall'art. 442 c.p.p. (sconto per il rito abbreviato) agli aumenti di pena quantificati in esito al riconoscimento della continuazione tra le sentenze rilevate, dato che i giudizi relativi ai reati satellite erano stati celebrati con il rito abbreviato.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p.

    Norma invocata quale motivo di ricorso per violazione di legge: la censura dedotta riguarda l'errata applicazione delle regole sul calcolo della pena.

  • art. 442 c.p.p.

    Stabilisce la diminuente per il rito abbreviato: la Corte ha ribadito che tale riduzione deve essere applicata anche agli aumenti di pena correlati alla continuazione quando il reato satellite è stato giudicato con il rito abbreviato; la riduzione è aritmeticamente predeterminata e il giudice deve solo attestare di averla tenuta in conto.

  • art. 81 c.p.

    Disciplina l'aumento di pena in caso di continuazione: gli aumenti operati ai sensi di questo articolo, se relativi a reati giudicati con rito abbreviato, sono soggetti alla diminuzione di cui all'art. 442 c.p.p.

  • art. 671 c.p.p.

    Norma processuale richiamata nel ricorso/procedura dell'esecuzione: utile a identificare la competenza e le modalità del giudice dell'esecuzione nella materia delle misure esecutive e delle modifiche delle pene.

Massime di principio

  • Se il reato 'satellite' (cioè quello aggiunto in continuazione) è stato giudicato con il rito abbreviato, l'aumento di pena per continuazione commisurato rispetto alla fattispecie più grave deve essere assoggettato alla diminuzione prevista dall'art. 442 c.p.p.
  • La riduzione per il rito abbreviato è aritmeticamente determinata: il giudice deve indicare in motivazione di averla applicata ma non è tenuto ad argomentare sul relativo importo.
  • In caso di omissione dell'applicazione della diminuente sugli aumenti per continuazione, la sentenza/ordinanza può essere annullata in Cassazione con rinvio limitato alla ricalcolazione degli aumenti.
  • Il procedimento corretto è: individuare la fattispecie più grave, quantificare gli aumenti per continuazione ai sensi dell'art. 81 c.p., quindi applicare la riduzione prevista per il rito abbreviato alle parti suscettibili di tale sconto e attestarlo espressamente in motivazione.
  • La censura di violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p. è idonea a ottenere l'annullamento limitato quando l'errore riguarda esclusivamente il calcolo della pena dovuto al mancato riconoscimento di una diminuzione automatica.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.