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Ordinanza

Ordinanza n. 3349/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202605597

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sez. III, sfavorevole alla studentessa

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (studentessa universitaria)

Prevale il privato

La controversia

La studentessa ha proposto appello cautelare contro l’ordinanza del TAR Lazio, deducendo numerose e articolate doglianze, il cui contenuto specifico non è riportato nel testo. Ai fini cautelari ha evidenziato di avere superato l’esame di Fisica il 2 febbraio 2026, di non avere superato l’esame di Biologia e di avere comunque continuato a frequentare le lezioni, studiare, svolgere esoneri ed esami presso l’Ateneo, dove risultavano 31 posti liberi. Ha inoltre rappresentato di avere informato tempestivamente l’Ateneo dell’esistenza di un piano didattico personalizzato, con successiva acquisizione della certificazione DSA. La controversia riguarda la necessità di rivalutare la sua specifica posizione in relazione alla disabilità e alle esigenze di continuità didattica.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello cautelare e, in parziale riforma dell’ordinanza del TAR, ha accolto l’istanza cautelare di primo grado nei sensi indicati in motivazione. Ha ritenuto che le articolate doglianze richiedessero un approfondimento proprio del merito, disponendo quindi una tutela interinale limitata. Quanto al periculum in mora e al bilanciamento degli interessi, ha valorizzato il superamento dell’esame di Fisica, la mancata|superamento dell’esame di Biologia, la prosecuzione della frequenza e delle attività didattiche, la disponibilità di 31 posti e la tempestiva informazione dell’Ateneo circa il piano didattico personalizzato, seguita dall’acquisizione della certificazione DSA. Ha ordinato all’amministrazione appellata di rideterminarsi sulla posizione della studentessa, considerando la disabilità e le specifiche esigenze di continuità didattica. Ha disposto la trasmissione dell’ordinanza al TAR per la fissazione prioritaria dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 11, c.p.a. Le spese del doppio grado cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55, comma 11, c.p.a.

    La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

    L’accoglimento della domanda cautelare comporta la trasmissione dell’ordinanza al TAR affinché fissi con priorità l’udienza di merito.

Massime di principio

  • In sede cautelare, quando le doglianze risultano numerose e articolate e richiedono un approfondimento proprio della fase di merito, il giudice può accordare una tutela interinale limitata senza definire anticipatamente la fondatezza definitiva delle censure.
  • Nella valutazione del periculum in mora e nel bilanciamento degli interessi, assumono rilievo la concreta prosecuzione del percorso didattico, le attività formative già svolte, la disponibilità di posti e la tempestiva rappresentazione all’ateneo delle esigenze derivanti dalla disabilità o da un disturbo specifico dell’apprendimento.
  • La tutela cautelare può consistere nell’ordine all’amministrazione di rideterminarsi sulla posizione individuale dell’interessato, tenendo conto della disabilità e delle esigenze di continuità didattica, senza imporre necessariamente una definitiva ammissione o assegnazione.
  • L’accoglimento dell’appello cautelare può comportare la riforma della decisione sulle spese del primo grado, con compensazione delle spese di entrambi i gradi quando la questione presenta caratteri di novità e particolarità.

Come è indicizzato

MaterieCarriera degli studentiTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

Testo integrale

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