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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2981/2025 del 27/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente denunciava la nullità della citazione per il giudizio di appello perché questa era stata notificata tramite posta elettronica certificata (PEC) al difensore di fiducia, e non presso il domicilio eletto dall'imputato (Roma, via Bivongi n. 99). Nel ricorso si deduceva quindi violazione delle norme sulla notificazione degli atti processuali (artt. 178 lett. c e 179, comma 1, cod. proc. pen.), sostenendo che la notifica al difensore non poteva sostituire quella al domicilio eletto e che non risultava compiuto alcun tentativo di notifica al domicilio dell'imputato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la notifica al difensore di fiducia, effettuata anziché al domicilio eletto, integri una nullità di ordine generale a regime intermedio (secondo la giurisprudenza richiamata), che deve essere fatta valere entro i termini decadenziali previsti dall'art. 182 cod. proc. pen. Poiché il processo di appello era stato trattato con il rito della trattazione scritta e la difesa non aveva eccepito la nullità nelle conclusioni/memorie per quell'udienza, il vizio non è stato tempestivamente dedotto e il ricorso è dunque inammissibile. Inoltre non è stata allegata né dimostrata l'inidoneità concreta della notifica a consentire la conoscenza dell'atto (che avrebbe potuto trasformare il vizio in nullità assoluta ai sensi dell'art. 179). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria.

Norme richiamate

  • art. 62, n. 4 cod. pen.

    Norma richiamata in relazione alla attenuante riconosciuta nel giudizio di merito; la Corte d'appello aveva valutato l'equivalenza tra tale attenuante e l'aggravante della recidiva.

  • art. 178, lett. c, cod. proc. pen.

    Richiamato come norma di riferimento nell'impugnazione relativa alla validità della citazione per il giudizio di appello; il ricorrente lamentava violazione delle regole sulle notificazioni degli atti costitutivi del procedimento.

  • art. 179, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma sulla nullità per omessa notificazione: la Corte precisa che la nullità può essere assoluta se la notifica è in concreto inidonea a conferire conoscenza dell'atto, ma nel caso di specie non è stata dimostrata tale inidoneità.

  • art. 182, cod. proc. pen.

    Fissati i termini decadenziali entro cui devono essere dedotte le nullità di ordine generale a regime intermedio; la Corte ha ritenuto che la mancata eccezione in tempo utile ha determinato l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen.

    Prevede la notificazione al difensore di fiducia; la giurisprudenza recente e la Corte di Cassazione ammettono che la notifica al difensore, anche se diversa dall'indirizzo eletto, costituisca tipicamente nullità di ordine generale a regime intermedio e non automaticamente nullità assoluta.

  • art. 161, comma quarto, cod. proc. pen.

    Citato nella ricostruzione della giurisprudenza storica: la giurisprudenza precedente considerava la notifica al difensore senza tentativo al domicilio come nullità assoluta; tale orientamento è però stato superato.

  • art. 616, cod. proc. pen.

    Richiamato rispetto all'esame dell'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, con riferimento alla giurisprudenza costituzionale (Corte Cost., n.186/2000). La Corte ha ritenuto non applicabile l'assenza di colpa che escluda la condanna alle spese/sanzione.

  • Decreto del Primo Presidente n. 84 dell'8 giugno 2016

    Motivazione semplificata applicata perché le questioni trattate riguardano principi di diritto reiterati dalla Corte di Cassazione e condivisi dal Collegio, consentendo motivazione abbreviata.

  • Massima giurisprudenziale: Sez. 5, n. 27546 del 03/04/2023 (Brancolini, Rv. 284810)

    «In tema di notificazioni, ove il decreto di citazione per il giudizio di appello sia notificato all'imputato in luogo diverso rispetto al domicilio validamente eletto o dichiarato, si determina una nullità di ordine generale a regime intermedio, che va dedotta entro i termini decadenziali previsti dall'art. 182 cod. proc. pen., salvo che l'irrituale notifica risulti, in concreto, inidonea a consentire l'effettiva conoscenza dell'atto da parte del destinatario, configurandosi, in tal caso, una nullità assoluta per omessa notificazione di cui all'art. 179 cod. proc. pen.»

    Principio applicato dalla Corte: la notifica al luogo diverso rispetto al domicilio eletto è una nullità deducibile entro i termini decadenziali, salvo prova dell'inidoneità concreta a far conoscere l'atto (che muterebbe la natura della nullità).

  • Massima giurisprudenziale: Sez. U, n. 58120 del 22/06/2017 (Tuppi, Rv. 271771)

    Conferma che la notificazione della citazione al difensore di fiducia anziché al domicilio eletto dà luogo a nullità di ordine generale a regime intermedio, superando il precedente orientamento che la considerava automaticamente nullità assoluta.

  • Giurisprudenza precedente citata: Sez. 6, n. 26498 del 20/05/2014 (Covato, Rv. 262044)

    Rilevato come orientamento superato: in quella pronuncia la notifica al difensore senza tentativo al domicilio era stata qualificata come nullità assoluta; la Corte odierna segue i successivi orientamenti che mitigano tale conclusione.

Massime di principio

  • La notificazione della citazione per il giudizio di appello al difensore di fiducia, anziché al domicilio eletto, costituisce in genere una nullità di ordine generale a regime intermedio; va quindi eccepita entro i termini decadenziali previsti dall'art. 182 c.p.p., altrimenti la relativa impugnazione può essere dichiarata inammissibile.
  • Per trasformare la nullità da 'intermedia' ad 'assoluta' (impossibilitando la sanatoria per decorrenza dei termini) è necessario dimostrare che la notifica sia stata in concreto inidonea a far conoscere l'atto al destinatario: mera diversa modalità/luogo di notifica non è sufficiente senza prova dell'inefficacia.
  • In procedimenti celebrati con trattazione scritta, l'assenza di eccezioni difensive nelle memorie per l'udienza cartolare determina la perdita del relativo mezzo di impugnazione; le nullità devono essere sollevate tempestivamente nelle conclusioni scritte.
  • La giurisprudenza più recente ha superato orientamenti precedenti che ritenevano automaticamente assoluta la nullità per notificazione al difensore senza notificazione al domicilio: pertanto ogni contestazione va valutata secondo i principi sulla tipologia di nullità e i termini decadenziali.
  • Prassi operativa consigliata: verificare sempre la correttezza delle notifiche (PEC, domicilio eletto), eccepire tempestivamente eventuali irregolarità e conservare la documentazione della PEC; quando si contesta l'efficacia della notifica, allegare elementi che dimostrino l'inidoneità concreta della notifica a comunicare l'atto.

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