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Ordinanza

Ordinanza n. 558/2026 - Milano, Sezione 1

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - della nota del RUP di Aria spa del 30.3.2026 prot. -OMISSIS- del 30.03.2026, recante “rivalutazione dei requisiti di moralità e affidabilità professionale della -OMISSIS-e proposta di conferma di aggiudicazione del lotto 5’”; -determinazione di D.G. di Aria s.p.a. n. -OMISSIS-del 1.4.2026, avente ad oggetto “ARIA_2023_039 PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., MULTILOTTO, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI – LOTTO 5. CONFERMA DI AGGIUDICAZIONE DEL LOTTO 5 NEI CONFRONTI DI COSTITUENDA SOCIETÀ CONSORTILE ALTHEA-OMNIA SERVITIA”; -della nota del 2.4.2026 con cui il Direttore SC Gestione Acquisti dell’ASST -OMISSIS- ha informato l’odierna ricorrente dell’adesione alla convenzione stipulata con -OMISSIS-scarl, società consortile costituita tra-OMISSIS-disponendo che quest’ultima subentrerà alla ricorrente -OMISSIS-a decorrere dal 1.6.2026; -della deliberazione ASST -OMISSIS-n. -OMISSIS- del 1.4.2026; -del decreto ASST -OMISSIS- n. -OMISSIS- del 29.4.2026; -di ogni verbale, provvedimento e/o altro atto, ancorché di estremi e tenore sconosciuti, con cui – all’esito della sentenza Tar Lombardia sez. I n. -OMISSIS- - è stata rinnovata la valutazione dei requisiti di ordine generale dell’operatore-OMISSIS-già aggiudicatario del Lotto -OMISSIS-di gara; -dei verbali di gara in parte qua, ivi compresi i verbali 29.1.2024 e 3.9.2024 nella parte in cui viene assegnato il punteggio relativo alla organizzazione di commessa; -di ogni provvedimento, atto e/o verbale, anche se di tenore allo stato sconosciuto, con cui la S.A. ha proceduto alle verifiche di carattere amministrativo in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione dell’operatore -OMISSIS---OMISSIS--OMISSIS-; -di ogni altro verbale e atto di gara nei limiti di quanto dedotto nella narrativa del presente ricorso; -ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale rispetto ai suddetti, anche non noto; NONCHÉ PER LA DICHIARAZIONE DI INEFFICACIA della convenzione del 25.11.2024 e di ogni eventuale altra convenzione stipulata con -OMISSIS-degli ordini e dei contratti attuativi eventualmente nelle more stipulati per il Lotto-OMISSIS-con la società consortile costituita tra-OMISSIS- ivi compresa la deliberazione n. -OMISSIS- del 1.4.2026 con cui ASST -OMISSIS- e il decreto n. -OMISSIS- del 29.4.2026 con cui ASST -OMISSIS- hanno aderito alla convenzione stipulata da Aria s.p.a. con la -OMISSIS-scarl, società consortile costituita tra -OMISSIS- dichiarandosi sin d’ora la disponibilità di parte ricorrente al subentro; E PER LA CONSEGUENTE CONDANNA a risarcire il danno cagionato alle ricorrenti in forma specifica ovvero, in subordine, per equivalente monetario nella misura che sarà determinata all’esito del giudizio.

Giustizia amministrativa202601685

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Rivalutazione dei requisiti di moralità e affidabilità professionale e conferma dell’aggiudicazione del lotto 5, con successiva adesione di Aziende Socio Sanitarie Territoriali alla convenzione e subentro della società consortile alla ricorrente

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato gli atti con cui Aria S.p.A., a seguito di una precedente sentenza del TAR Lombardia, ha rinnovato la valutazione dei requisiti di ordine generale dell’operatore già aggiudicatario e ha confermato l’aggiudicazione del lotto, nonché gli atti conseguenti con cui alcune Aziende Socio Sanitarie Territoriali hanno aderito alla convenzione stipulata con la società consortile controinteressata, disponendo il subentro di quest’ultima nel servizio precedentemente svolto dalla ricorrente. Sono stati inoltre contestati i verbali di gara relativi all’attribuzione del punteggio per l’organizzazione di commessa e le verifiche amministrative sul possesso dei requisiti di partecipazione. La ricorrente ha chiesto l’annullamento previa sospensione cautelare, la dichiarazione di inefficacia della convenzione e degli eventuali contratti attuativi, il subentro e il risarcimento del danno in forma specifica o per equivalente. Il ricorso ha proposto contemporaneamente un’azione di ottemperanza alla precedente sentenza e un’azione autonoma di annullamento degli atti successivi.

La decisione

Il TAR non ha esaminato nel merito le censure né ha disposto la sospensione degli atti impugnati. Ha rilevato che la ricorrente aveva cumulato un’azione di ottemperanza al giudicato con un’azione di annullamento relativa alla riedizione del potere amministrativo. Richiamando il principio dell’Adunanza plenaria n. 2 del 2013, ha ritenuto necessario qualificare prioritariamente le domande e distinguere le doglianze propriamente attinenti all’esecuzione del giudicato da quelle riguardanti il prosieguo dell’azione amministrativa non direttamente incidente sul giudicato. Poiché la camera di consiglio era stata fissata per la domanda cautelare accessoria all’azione di annullamento, il Collegio ha accolto la domanda cautelare esclusivamente ai fini della sollecita fissazione della camera di consiglio sull’azione di ottemperanza, fissandola al 26 giugno 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento della trattazione della domanda cautelare.

  • art. 99 c.p.a.

    Richiamato nel principio giurisprudenziale sull’individuazione del giudice dell’ottemperanza e sulla trattazione delle domande connesse al giudicato.

Massime di principio

  • Quando, dopo un giudicato, l’amministrazione riedita il potere e il privato contesta simultaneamente l’inosservanza del giudicato e l’illegittimità degli atti sopravvenuti, il giudice deve qualificare previamente le domande, distinguendo le questioni proprie dell’ottemperanza da quelle relative al prosieguo dell’azione amministrativa non incidente sul giudicato.
  • Le doglianze relative alla riedizione del potere conseguente a un giudicato possono essere dedotte davanti al giudice dell’ottemperanza, quale giudice naturale dell’esecuzione della sentenza e competente anche a conoscere della nullità degli atti adottati in violazione o elusione del giudicato.
  • La contemporanea proposizione di azioni di ottemperanza e di annullamento impone di stabilire, prima dell’esame cautelare, quale parte delle domande debba essere trattata con il rito e secondo i poteri propri dell’ottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTutela cautelareAggiudicazione, revoca e annullamento della gara
RamiProcesso amministrativoContratti pubblici
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaTutela cautelareEffetto conformativo e riedizione del potere

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