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Sentenza

Sentenza n. 4515/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento del provvedimento di decadenza (cod. prat. P-CE/L/Q/2023/115442) del nulla osta all’ingresso rilasciato in favore del lavoratore Sig. KHAN MD KHOKON in data 18.08.2025 - su istanza del ricorrente, datore di lavoro, Sig. SERRA GIUSEPPE, (ID PRATICA: CE0308457163), emesso dallo Sportello Unico per l’immigrazione – Prefettura di Caserta, notificato il 18.8.2025, nonché di ogni altro atto comunque connesso, precedente e successivo.

Giustizia amministrativa202506472

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Provvedimento di decadenza dal nulla osta all'ingresso per lavoro subordinato, adottato per il decorso del termine semestrale senza ingresso del lavoratore

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente aveva ottenuto il nulla osta all'ingresso per lavoro subordinato di un cittadino del Bangladesh. Il nulla osta era stato trasmesso alla Rappresentanza diplomatica italiana a Dhaka e il lavoratore aveva tempestivamente presentato domanda di visto. Successivamente è entrato in vigore l'art. 3 del d.l. n. 145/2024, convertito dalla l. n. 187/2024, che ha sospeso l'efficacia dei nulla osta già rilasciati in favore di lavoratori provenienti da Paesi ad alto rischio di frode documentale, tra cui il Bangladesh, nonché i procedimenti consolari per il rilascio dei visti, fino alla conferma espressa dello Sportello unico dell'immigrazione circa l'esito positivo delle verifiche previste. La Prefettura ha tuttavia dichiarato la decadenza del nulla osta per il decorso del termine di sei mesi previsto dall'art. 31, comma 4, d.P.R. n. 394/1999, senza considerare la sospensione legale. Sono stati dedotti: violazione dell'art. 10-bis l. n. 241/1990 per omessa comunicazione del preavviso di rigetto; eccesso di potere per difetto di istruttoria, motivazione apparente, violazione della disciplina speciale sopravvenuta e dei principi di buona fede, ragionevolezza e buon andamento, poiché il mancato rilascio del visto non era imputabile al datore di lavoro o al lavoratore, ma all'inerzia consolare, alla sospensione ex lege e al mancato completamento delle verifiche da parte della Prefettura.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento di decadenza. Ha ritenuto illegittima l'applicazione automatica del termine semestrale di validità del nulla osta, perché la disciplina speciale dell'art. 3 d.l. n. 145/2024 aveva sospeso sia l'efficacia del nulla osta sia il procedimento per il rilascio del visto. La sospensione legale comporta anche la sospensione del decorso dei termini collegati all'atto, incluso il termine di validità del nulla osta. Pertanto, durante il periodo in cui il titolo era legalmente congelato, non poteva maturare la decadenza per mancato ingresso del lavoratore, essendo inesigibile il comportamento richiesto al titolare del nulla osta. La Prefettura avrebbe dovuto completare le verifiche previste dalla disciplina sopravvenuta, anziché dichiarare automaticamente la decadenza. Il giudice ha inoltre rilevato che la mancata finalizzazione della procedura non era imputabile al ricorrente o al lavoratore. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 22 d.lgs. 286/1998

    Disciplina il rilascio del nulla osta al lavoro subordinato per l'ingresso del lavoratore straniero.

  • art. 22, comma 5, d.lgs. 286/1998

    Prevede il termine di validità semestrale del nulla osta, il cui decorso deve essere coordinato con la sospensione legale introdotta dalla disciplina speciale sopravvenuta.

  • art. 31, comma 4, d.P.R. 394/1999

    Prevede la validità del nulla osta per sei mesi dal rilascio; la sua applicazione automatica è illegittima quando il decorso del termine sia sospeso da una norma primaria sopravvenuta.

  • art. 3, comma 2, d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito dalla l. 9 dicembre 2024, n. 187

    Salvo che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia già stato rilasciato il visto di ingresso in Italia, l'efficacia dei nulla osta al lavoro già rilasciati ai sensi dell'articolo 22 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 in favore dei lavoratori di cui al comma 1 è sospesa fino alla conferma espressa da parte dello sportello unico per l'immigrazione del positivo espletamento delle verifiche previste dal medesimo comma. Nelle more della ricezione da parte dell'ufficio consolare della conferma di cui al primo periodo, che è inviata esclusivamente tramite l'apposito applicativo informatico, i procedimenti per il rilascio di visto di ingresso in Italia conseguenti ai nulla osta di cui al primo periodo, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono sospesi.

    La sospensione dell'efficacia del nulla osta e del procedimento consolare sospende anche il decorso del termine di validità del nulla osta, impedendo la maturazione della decadenza durante il periodo di congelamento legale.

  • art. 3, comma 3, d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito dalla l. 9 dicembre 2024, n. 187

    Estende, fino al 31 dicembre 2025, la disciplina speciale ai lavoratori cittadini del Bangladesh.

  • art. 10-bis l. 7 agosto 1990, n. 241

    Il ricorrente ne ha dedotto la violazione per omessa comunicazione del preavviso di rigetto; la sentenza accoglie il ricorso sulla diversa e assorbente questione della sospensione del termine di validità del nulla osta.

Massime di principio

  • Quando una norma primaria sospende l'efficacia di un nulla osta e il procedimento amministrativo o consolare necessario per utilizzarlo, sono sospesi anche i termini collegati al titolo, compreso il termine di validità la cui scadenza potrebbe determinare la decadenza.
  • La decadenza per mancato utilizzo di un titolo autorizzatorio non può maturare durante il periodo in cui l'utilizzo del titolo è legalmente impedito o inesigibile per effetto di una sospensione disposta dalla legge.
  • L'amministrazione non può dichiarare automaticamente la decadenza di un nulla osta per decorso del termine semestrale senza considerare una disciplina speciale sopravvenuta che abbia sospeso l'efficacia del titolo e imposto verifiche ulteriori.
  • Quando la mancata conclusione della procedura di ingresso dipende dalla sospensione legale, dall'inerzia dell'autorità consolare o dal mancato completamento delle verifiche poste a carico dello Sportello unico, tale mancata conclusione non può essere imputata al datore di lavoro o al lavoratore per giustificare la decadenza.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTermini del procedimento e silenzio
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoProporzionalità e ragionevolezzaBuona fede e correttezza della PA

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