Sentenza n. 881/2026 - Napoli, Sezione 4
per l’annullamento, previa sospensione: a) del provvedimento di assegnazione ore di sostegno recante protocollo n. -OMISSIS- del 16/12/2025, con il quale il Dirigente Scolastico dell’I.C.S. “-OMISSIS-” ha comunicato l’attribuzione all’alunna -OMISSIS- di n. 9 ore di intervento di sostegno scolastico per l’anno scolastico 2025/2026; b) del P.E.I. redatto per l’a.s. 2025/2026; c) di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale; e per l’accertamento, per l’anno scolastico 2025/2026, del diritto della minore ad ottenere dall’Amministrazione Scolastica competente, l’assegnazione di un insegnante di sostegno con copertura totale delle ore di frequenza delle lezioni scolastiche (30 ore settimanali), previa valutazione delle concrete esigenze della medesima; - in via cautelare ed urgente per l’assegnazione, in via provvisoria, di un insegnante di sostegno per la minore disabile con copertura totale delle ore di frequenza delle ore scolastiche (30 ore settimanali);
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: assegnazione di 9 ore settimanali di sostegno e P.E.I. per l’anno scolastico 2025/2026
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui l’istituto scolastico aveva assegnato alla minore 9 ore settimanali di sostegno, nonché il P.E.I. relativo all’anno scolastico 2025/2026, chiedendo l’annullamento degli atti e l’accertamento del diritto della minore alla copertura integrale delle 30 ore settimanali di frequenza scolastica. A fondamento della domanda cautelare ha dedotto la gravità della situazione di disabilità, la prescrizione del sostegno in deroga e le concrete esigenze educative risultanti dalla certificazione sanitaria e dal verbale del G.L.O. dell’11 giugno 2025, nel quale si evidenziava che l’alunna raggiungeva un adeguato successo formativo se accompagnata e si proponeva il massimo numero di ore di sostegno.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, poiché, dopo il decreto cautelare monocratico che aveva ordinato il riesame degli atti e la riformulazione del P.E.I., l’istituto scolastico aveva riesaminato l’assegnazione e integrato le ore di sostegno fino alla copertura dell’intera frequenza scolastica. Il giudice ha quindi ritenuto venuto meno l’interesse alla decisione di merito. In applicazione del criterio della soccombenza virtuale, ha condannato in solido le amministrazioni scolastiche al pagamento di 1.000 euro per spese e compensi, oltre accessori, con attribuzione al difensore antistatario. La pronuncia è stata resa in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a.; è stato inoltre disposto l’oscuramento dei dati identificativi e di quelli idonei a rivelare lo stato di salute.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza semplificata all’esito della camera di consiglio, previo avviso alle parti.
art. 56 c.p.a.
Ha costituito la base per la misura cautelare monocratica che ha ordinato il riesame degli atti di assegnazione e la riformulazione del P.E.I.
art. 93 c.p.c.
Consente l’attribuzione delle spese al difensore che abbia dichiarato di averle anticipate e ne abbia fatto richiesta.
art. 3, comma 1, l. 104/1992
Richiamato nel decreto cautelare quale elemento della situazione di handicap della minore.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alle disposizioni nazionali in materia di protezione dei dati, a fondamento dell’oscuramento dei dati personali.
art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato per la protezione dei dati relativi alla salute.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base normativa per l’oscuramento delle generalità e dei dati sensibili nella diffusione del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato per la tutela dei dati relativi alla salute.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione riesamina l’atto impugnato e adotta una misura integralmente satisfattiva della pretesa sostanziale dedotta, viene meno l’interesse concreto e attuale alla decisione di merito e il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
- La sopravvenuta improcedibilità del ricorso non impedisce la regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando quale parte avrebbe verosimilmente prevalso alla luce dell’andamento del giudizio e della condotta amministrativa successiva.
- In materia di sostegno scolastico, il riesame dell’assegnazione delle ore e la riformulazione del P.E.I. possono rendere improcedibile l’impugnazione quando determinano la piena soddisfazione della richiesta sostanziale di copertura delle ore di frequenza scolastica.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 6 feb 2026Sentenza n. 332/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 6 feb 2026Sentenza n. 333/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 6 feb 2026Sentenza n. 334/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 6 feb 2026Sentenza n. 335/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 6 feb 2026Sentenza n. 338/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 6 feb 2026Sentenza n. 339/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →