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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34064/2025 del 24/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La vicenda riguarda l’escussione di una garanzia prestata da una banca a favore dell’Amministrazione finanziaria per obbligazioni connesse alla gestione di giochi pubblici. Dopo l’emissione di un’ingiunzione di pagamento ex r.d. 639/1910 per un importo rilevante, la banca aveva proposto opposizione; la società garantita era intervenuta e aveva chiesto di annullare l’escussione, sostenendo che la somma non fosse dovuta. Rigettate le domande nei due gradi di merito, la società ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione dei criteri ermeneutici contrattuali, sostenendo che il contratto autonomo di garanzia non comprendesse le penali; 2) violazione di norme su validità del negozio e omesso esame di fatti decisivi, deducendo la sussistenza dei presupposti dell’exceptio doli anche alla luce di un diverso provvedimento di altro tribunale e di un accordo transattivo; 3) violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e delle regole sulle eccezioni, lamentando che la Corte d’appello non avesse adeguatamente considerato la questione dell’eccessività delle penali; 4) violazione delle norme sulla motivazione e sull’imputazione dell’obbligazione, sostenendo che la Corte avesse errato nel determinare l’importo della garanzia e nel riferirlo al momento dell’escussione; 5) violazione delle norme sulle spese processuali e sul contributo unificato, contestando la mancata compensazione delle spese. La Suprema Corte ha ritenuto il primo e il quarto motivo inammissibili perché miravano in realtà a ottenere una diversa ricostruzione del fatto e del contenuto del contratto; ha ritenuto infondati il secondo, il terzo e il quinto motivo, ribadendo che l’exceptio doli non risultava provata, che la questione dell’eccessività delle penali non era stata utilmente veicolata come eccezione spendibile nel rapporto di garanzia e che la condanna alle spese non richiede una motivazione specifica sulla mancata compensazione.

La decisione

Il ricorso è stato integralmente rigettato. La Corte ha confermato la decisione della Corte d’appello che aveva respinto l’appello della società garantita contro il rigetto dell’opposizione all’ingiunzione di pagamento. È stata inoltre confermata la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di legittimità in favore di entrambe le controricorrenti e disposto l’onere per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, ricorrendone i presupposti.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    primo comma, nn. 3, 4 e 5

    La Corte ha esaminato i motivi nei limiti dei vizi denunciabili in cassazione, rilevando che alcuni censure miravano impropriamente a una rivalutazione del merito e dei fatti.

  • artt. 1362, 1363, 1364 e 1365 c.c.

    Richiamati come parametri ermeneutici del contratto; la Corte ha rilevato che la censura non evidenziava una reale violazione dei canoni interpretativi, ma mirava a contestare in fatto il contenuto del negozio.

  • art. 1418 c.c.

    Invocato dalla ricorrente in tema di validità del negozio, ma il motivo è stato respinto perché non emergeva alcuna effettiva nullità.

  • art. 1325 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente senza che la Corte ravvisasse una concreta violazione idonea a sovvertire la decisione di merito.

  • artt. 1374, 1375 e 1175 c.c.

    Richiamati per sostenere doveri integrativi e di correttezza; la Corte non ha ritenuto che tali norme imponessero un diverso esito, mancando i presupposti fattuali dedotti dalla ricorrente.

  • art. 2 Cost.

    Invocato in correlazione ai principi di buona fede e solidarietà, ma non decisivo nel caso concreto.

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte ha escluso il vizio di ultrapetizione o omessa pronuncia, osservando che la doglianza sulla penale non era una vera eccezione spendibile nel rapporto di garanzia.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nel motivo relativo alla valutazione delle prove; la Corte ha ritenuto la censura sostanzialmente diretta a una diversa lettura del materiale istruttorio.

  • art. 167 c.p.c.

    Richiamato in relazione alle eccezioni e alla loro allegazione, senza che la Corte ravvisasse una violazione utile al ricorso.

  • art. 345 c.p.c.

    Invocato con riferimento alle eccezioni non ammissibili in appello; la Corte non ha accolto la doglianza.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato per il vizio di motivazione apparente, escluso dalla Corte che ha ritenuto la motivazione del giudice di merito sufficiente.

  • art. 160 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sulla nullità della sentenza/procedimento, ma non ritenuto decisivo.

  • art. 1238 c.c.

    Invocato in tema di riduzione/importo della garanzia; la Corte ha reputato la censura inammissibile perché attaccava l’accertamento di fatto.

  • art. 91 c.p.c.

    La Corte ha ribadito che la condanna alle spese segue la soccombenza e non necessita di una motivazione specifica sulla mancata compensazione.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002

    Richiamato per l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • r.d. 639/1910

    Usato come base del procedimento di ingiunzione e riscossione coattiva oggetto della controversia.

  • art. 360, primo comma, n.3 c.p.c.

    Utilizzato per le censure di violazione di legge, ma non ha portato ad accoglimento.

  • art. 360, primo comma, n.4 c.p.c.

    Utilizzato per le censure di nullità e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; le doglianze sono state respinte.

  • art. 360, primo comma, n.5 c.p.c.

    Utilizzato per il vizio di omesso esame di fatto decisivo, ma la Corte ha ritenuto le doglianze in realtà dirette a una rivalutazione del merito.

Massime di principio

  • In sede di legittimità, la denuncia di violazione dei criteri ermeneutici del contratto è inammissibile quando, sotto la veste della violazione di legge, mira in realtà a ottenere una nuova valutazione del contenuto negoziale e dei fatti accertati dal giudice di merito.
  • L’exceptio doli opponibile dal garante in materia di contratto autonomo di garanzia deve essere specificamente allegata e provata nei suoi presupposti; non basta richiamare in modo generico l’asserita ingiustizia della pretesa o l’esistenza di altri giudizi concernenti il medesimo rapporto.
  • Le questioni relative all’ammontare delle penali o alla convenienza economica dell’assetto contrattuale vanno dedotte nel rapporto sottostante e non possono essere automaticamente traslate sul piano dell’escussione della garanzia, salvo che assumano rilievo come concreta e provata exceptio doli.
  • La censura sulla determinazione dell’importo escusso è inammissibile se si risolve in un dissenso sulla ricostruzione fattuale operata dai giudici di merito, specie quando non individui con precisione l’errore decisivo nella sequenza temporale o nel contenuto delle pattuizioni.
  • La condanna del soccombente alle spese di lite non richiede una motivazione specifica sulla mancata compensazione, essendo sufficiente il principio per cui le spese seguono la soccombenza.
  • I provvedimenti resi in altri giudizi, soprattutto se cautelari o sommari, non spiegano di per sé efficacia decisiva nel diverso processo di merito, salvo i casi e nei limiti stabiliti dall’ordinamento.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaNullità

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