Cassazione Civile, Ordinanza n. 34064/2025 del 24/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La vicenda riguarda l’escussione di una garanzia prestata da una banca a favore dell’Amministrazione finanziaria per obbligazioni connesse alla gestione di giochi pubblici. Dopo l’emissione di un’ingiunzione di pagamento ex r.d. 639/1910 per un importo rilevante, la banca aveva proposto opposizione; la società garantita era intervenuta e aveva chiesto di annullare l’escussione, sostenendo che la somma non fosse dovuta. Rigettate le domande nei due gradi di merito, la società ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione dei criteri ermeneutici contrattuali, sostenendo che il contratto autonomo di garanzia non comprendesse le penali; 2) violazione di norme su validità del negozio e omesso esame di fatti decisivi, deducendo la sussistenza dei presupposti dell’exceptio doli anche alla luce di un diverso provvedimento di altro tribunale e di un accordo transattivo; 3) violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e delle regole sulle eccezioni, lamentando che la Corte d’appello non avesse adeguatamente considerato la questione dell’eccessività delle penali; 4) violazione delle norme sulla motivazione e sull’imputazione dell’obbligazione, sostenendo che la Corte avesse errato nel determinare l’importo della garanzia e nel riferirlo al momento dell’escussione; 5) violazione delle norme sulle spese processuali e sul contributo unificato, contestando la mancata compensazione delle spese. La Suprema Corte ha ritenuto il primo e il quarto motivo inammissibili perché miravano in realtà a ottenere una diversa ricostruzione del fatto e del contenuto del contratto; ha ritenuto infondati il secondo, il terzo e il quinto motivo, ribadendo che l’exceptio doli non risultava provata, che la questione dell’eccessività delle penali non era stata utilmente veicolata come eccezione spendibile nel rapporto di garanzia e che la condanna alle spese non richiede una motivazione specifica sulla mancata compensazione.
La decisione
Il ricorso è stato integralmente rigettato. La Corte ha confermato la decisione della Corte d’appello che aveva respinto l’appello della società garantita contro il rigetto dell’opposizione all’ingiunzione di pagamento. È stata inoltre confermata la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di legittimità in favore di entrambe le controricorrenti e disposto l’onere per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, ricorrendone i presupposti.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
primo comma, nn. 3, 4 e 5
La Corte ha esaminato i motivi nei limiti dei vizi denunciabili in cassazione, rilevando che alcuni censure miravano impropriamente a una rivalutazione del merito e dei fatti.
artt. 1362, 1363, 1364 e 1365 c.c.
Richiamati come parametri ermeneutici del contratto; la Corte ha rilevato che la censura non evidenziava una reale violazione dei canoni interpretativi, ma mirava a contestare in fatto il contenuto del negozio.
art. 1418 c.c.
Invocato dalla ricorrente in tema di validità del negozio, ma il motivo è stato respinto perché non emergeva alcuna effettiva nullità.
art. 1325 c.c.
Richiamato dalla ricorrente senza che la Corte ravvisasse una concreta violazione idonea a sovvertire la decisione di merito.
artt. 1374, 1375 e 1175 c.c.
Richiamati per sostenere doveri integrativi e di correttezza; la Corte non ha ritenuto che tali norme imponessero un diverso esito, mancando i presupposti fattuali dedotti dalla ricorrente.
art. 2 Cost.
Invocato in correlazione ai principi di buona fede e solidarietà, ma non decisivo nel caso concreto.
art. 112 c.p.c.
La Corte ha escluso il vizio di ultrapetizione o omessa pronuncia, osservando che la doglianza sulla penale non era una vera eccezione spendibile nel rapporto di garanzia.
art. 115 c.p.c.
Richiamato nel motivo relativo alla valutazione delle prove; la Corte ha ritenuto la censura sostanzialmente diretta a una diversa lettura del materiale istruttorio.
art. 167 c.p.c.
Richiamato in relazione alle eccezioni e alla loro allegazione, senza che la Corte ravvisasse una violazione utile al ricorso.
art. 345 c.p.c.
Invocato con riferimento alle eccezioni non ammissibili in appello; la Corte non ha accolto la doglianza.
art. 132 c.p.c.
Richiamato per il vizio di motivazione apparente, escluso dalla Corte che ha ritenuto la motivazione del giudice di merito sufficiente.
art. 160 c.p.c.
Richiamato nel motivo sulla nullità della sentenza/procedimento, ma non ritenuto decisivo.
art. 1238 c.c.
Invocato in tema di riduzione/importo della garanzia; la Corte ha reputato la censura inammissibile perché attaccava l’accertamento di fatto.
art. 91 c.p.c.
La Corte ha ribadito che la condanna alle spese segue la soccombenza e non necessita di una motivazione specifica sulla mancata compensazione.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002
Richiamato per l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
r.d. 639/1910
Usato come base del procedimento di ingiunzione e riscossione coattiva oggetto della controversia.
art. 360, primo comma, n.3 c.p.c.
Utilizzato per le censure di violazione di legge, ma non ha portato ad accoglimento.
art. 360, primo comma, n.4 c.p.c.
Utilizzato per le censure di nullità e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; le doglianze sono state respinte.
art. 360, primo comma, n.5 c.p.c.
Utilizzato per il vizio di omesso esame di fatto decisivo, ma la Corte ha ritenuto le doglianze in realtà dirette a una rivalutazione del merito.
Massime di principio
- In sede di legittimità, la denuncia di violazione dei criteri ermeneutici del contratto è inammissibile quando, sotto la veste della violazione di legge, mira in realtà a ottenere una nuova valutazione del contenuto negoziale e dei fatti accertati dal giudice di merito.
- L’exceptio doli opponibile dal garante in materia di contratto autonomo di garanzia deve essere specificamente allegata e provata nei suoi presupposti; non basta richiamare in modo generico l’asserita ingiustizia della pretesa o l’esistenza di altri giudizi concernenti il medesimo rapporto.
- Le questioni relative all’ammontare delle penali o alla convenienza economica dell’assetto contrattuale vanno dedotte nel rapporto sottostante e non possono essere automaticamente traslate sul piano dell’escussione della garanzia, salvo che assumano rilievo come concreta e provata exceptio doli.
- La censura sulla determinazione dell’importo escusso è inammissibile se si risolve in un dissenso sulla ricostruzione fattuale operata dai giudici di merito, specie quando non individui con precisione l’errore decisivo nella sequenza temporale o nel contenuto delle pattuizioni.
- La condanna del soccombente alle spese di lite non richiede una motivazione specifica sulla mancata compensazione, essendo sufficiente il principio per cui le spese seguono la soccombenza.
- I provvedimenti resi in altri giudizi, soprattutto se cautelari o sommari, non spiegano di per sé efficacia decisiva nel diverso processo di merito, salvo i casi e nei limiti stabiliti dall’ordinamento.
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