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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29614/2024 del 19/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Scarpato impugnava la conferma della condanna per tentata violenza privata aggravata (nell'ambito di un contesto intimidatorio rivolto a persone legate al collaboratore Esposito), deducendo insufficienza probatoria e vizi motivazionali. Contestava in particolare: l'assenza di prova che egli avesse partecipato ad azioni intimidatorie telefoniche attribuite al coimputato Quagliarello; la presunta inattendibilità e contraddittorietà delle dichiarazioni delle persone offese (Maria Grandulli, Rita Lauria, Simone Feldi), anche tenuto conto dell'escussione ai sensi dell'art. 210 cod. proc. pen.; la mancanza di elementi concreti che dimostrassero l'idoneità coercitiva della condotta (breve inseguimento su una moto), e la mancata dimostrazione dell'elemento soggettivo e del collegamento alla finalità di agevolazione del clan (circostanza aggravante di tipo mafioso). Infine, censurava la determinazione della pena e il rifiuto delle circostanze attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse motivato in modo coerente e non manifestamente illogico la ricostruzione dei fatti, valorizzando il contesto intimidatorio anteriore, il collegamento tra lo Scarpato e il clan Di Micco (anche attraverso accertamenti incidentali e precedenti condanne) e le dichiarazioni convergenti delle persone offese. La Suprema Corte ha richiamato il principio per cui in sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del merito delle prove o del significato delle dichiarazioni testimoniali salvo specifici vizi motivazionali, e ha ritenuto che l'elemento soggettivo (intenzione) potesse desumersi dalle circostanze e dalle modalità esecutive. Ha confermato altresì la valutazione della finalità di agevolazione del clan e la qualificazione aggravata del fatto, nonché la legittimità del diniego delle attenuanti generiche e della dosimetria della pena operata dal giudice di merito. Il terzo motivo relativo alle attenuanti è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato (pronuncia di rigetto).

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Richiamato come norma che disciplina il concorso di persone nel reato per spiegare la partecipazione del coautore (Quagliarello) e il ruolo dello Scarpato nel fatto.

  • art. 112 cod. pen.

    Norma sulla punibilità per il tentativo; applicata alla fattispecie di tentata violenza privata.

  • art. 81, comma secondo cod. pen.

    Principio sulla continuazione e cumulazione di pene menzionato nel capo di imputazione (richiama modalità di punizione per fatti collegati).

  • art. 56 cod. pen.

    Disciplina del concorso di persone nel reato e/o del tentativo; riferito nella ricostruzione che collega più azioni al medesimo disegno criminoso.

  • art. 610 cod. pen.

    Norma delittuosa principale richiamata (violenza privata): la condotta è stata ritenuta idonea, nel contesto, ad integrare il reato tentato.

  • l. 152/1991 (conv. L. 203/1991), art. 7 (disposizioni antimafia)

    art. 7 L. 152/1991 conv. con L. 203/1991

    Riferimento alle aggravanti di tipo mafioso: la Corte ha ritenuto sussistente la finalità di agevolazione dell'organizzazione criminale.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    art. 173 disp. att. c.p.p.

    Richiamato per i limiti di formulazione del ricorso in cassazione (motivi enunciati nei limiti richiesti).

  • art. 210 cod. proc. pen.

    Norma sull'audizione del teste indagato; la Corte d'appello ha valutato la rilevanza delle testimonianze rese in tale stato, applicando le regole di valutazione probatoria conseguenti.

  • art. 192, comma 3 cod. proc. pen.

    Previsione che consente di valutare come dati di riscontro le dichiarazioni convergenti; la Corte ha usato le dichiarazioni dei co-testimoni come elementi di riscontro al racconto principale.

  • art. 149 disp. att. cod. proc. pen.

    art. 149 disp. att. c.p.p.

    Riferimento formale alla regola sulla presenza di terzi (richiamata nel ricorso per presunta violazione nell'escussione di un testimone); la Corte di cassazione ha giudicato le critiche generiche e già affrontate nel merito.

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    Richiamato per delimitare il sindacato della Cassazione: non è ammessa una mera rivalutazione del significato della prova; la Corte può sindacare la motivazione se viziata, ma non rimettere in discussione la valutazione di merito senza specifici profili di illegittimità.

  • art. 132 e 133 cod. pen.

    Principi di determinazione della pena e del calcolo delle circostanze; la Corte ha ribadito la discrezionalità del giudice di merito nella dosimetria della pena.

  • art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 (conv. L. 176/2020)

    art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con L. 176/2020

    Richiamato in relazione alla trasmissione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale; norma procedurale di carattere temporaneo/organizzativo.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma sulla statuizione delle spese e sull'effetto della pronuncia di rigetto del ricorso; la sentenza richiama le conseguenze previste in caso di rigetto.

Massime di principio

  • In Cassazione non è ammessa la semplice rivalutazione del merito probatorio: le critiche devono mirare a vizi di motivazione o di legge, non a chiedere una diversa valutazione della credibilità delle prove.
  • La sussistenza dell'elemento soggettivo può essere desunta logicamente dal contesto fattuale e dalle modalità esecutive della condotta; non è sempre necessario un'azione intimidatoria prolungata per integrare la violenza privata quando la condotta si inserisca in un contesto intimidatorio più ampio.
  • La circostanza aggravante di tipo mafioso può essere riconosciuta se emerge un collegamento funzionale tra la condotta e l'interesse dell'organizzazione (finalità di agevolazione), anche attraverso elementi indiziari e precedenti condanne/accertamenti incidentali.
  • La valutazione della concessione o del diniego delle attenuanti generiche e la dosimetria della pena rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e sono sindacabili in Cassazione solo per motivazioni manifestamente illogiche o arbitrarie.
  • Se si impugna una sentenza per insufficienza di prova è fondamentale indicare punti specifici di irragionevolezza o di incoerenza della motivazione, evitando censure generiche o la mera riproposizione di alternative interpretative dei fatti.
  • Quando si contesta la attendibilità di testimoni escussi ai sensi dell'art. 210 c.p.p., occorre mostrare in quali termini l'applicazione di tale regime abbia distorto la valutazione probatoria o determinato violazioni delle regole di diritto processuale.

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