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Ordinanza

Ordinanza n. 2580/2026 - Roma, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, in riassunzione: - del provvedimento costituito dall’elenco nominativo dei vincitori (altrimenti denominato graduatoria regionale di merito dei vincitori), pubblicato nel giorno 27.11.2025 sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate, con cui il direttore dell’Agenzia delle Entrate della Regione Abruzzo ha approvato la graduatoria finale di merito della selezione pubblica indetta con bando di concorso dell’11.7.2025 prot. n. 290773/2025 per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive 2.700 unità per l’area dei funzionari, famiglia professionale funzionario giuridico-tributario per attività di controlli fiscali e servizi fiscali; - del provvedimento denominato “graduatoria di merito con applicazione delle riserve dei posti relativa alla Regione Abruzzo”, con cui il direttore dell’Agenzia delle Entrate per la regione Abruzzo ha approvato la graduatoria finale di merito della selezione pubblica indetta con bando di concorso dell’11.7.2025 prot. n. 290773/2025 per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive 2.700 unità per l’area dei funzionari, famiglia professionale funzionario giuridico-tributario per attività di controlli fiscali e servizi fiscali; - di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale anche se fino ad oggi non venuto ad esistenza nè comunque conosciuto;

Giustizia amministrativa202604283

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria finale di merito, anche con applicazione delle riserve dei posti, della procedura per l’assunzione di funzionari giuridico-tributari presso la Regione Abruzzo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione procedente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, partecipante alla procedura concorsuale per l’assunzione a tempo indeterminato di funzionari giuridico-tributari, aveva impugnato la graduatoria presso il TAR Abruzzo, che aveva declinato la propria competenza territoriale. Il gravame è stato quindi ritualmente riassunto davanti al TAR Lazio. Sono stati impugnati l’elenco nominativo dei vincitori e la graduatoria di merito con applicazione delle riserve dei posti, oltre agli atti presupposti, connessi e conseguenziali. Il testo dell’ordinanza non espone nel dettaglio le specifiche doglianze di legittimità formulate, riservandone l’esame alla fase di merito. In sede cautelare la ricorrente ha chiesto la sospensione dell’efficacia della graduatoria.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per insussistenza del pregiudizio grave e irreparabile. Nel bilanciamento degli interessi ha ritenuto prevalente, allo stato, l’interesse dell’amministrazione al mantenimento degli effetti della graduatoria, anche considerando che l’eventuale accoglimento del ricorso nel merito sarebbe comunque idoneo a soddisfare l’interesse azionato. Il Collegio ha tuttavia rilevato la non integrità del contraddittorio, poiché l’eventuale accoglimento potrebbe pregiudicare tutti i soggetti utilmente collocati nella graduatoria, vincitori e idonei. Ha pertanto disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tali controinteressati e autorizzato la notificazione per pubblici proclami, mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate e sul portale della Direzione regionale interessata. La notificazione deve essere eseguita entro venti giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza e la relativa prova depositata entro i successivi dieci giorni, entrambi a pena di improcedibilità. La fissazione dell’udienza pubblica di merito è stata riservata a un’apposita istanza successiva all’integrazione del contraddittorio. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; nel caso concreto la domanda di sospensione è stata respinta per insussistenza del pregiudizio grave e irreparabile.

  • art. 49, comma 1, c.p.a.

    Impone l’integrazione del contraddittorio quando il ricorso non è stato notificato a tutti i controinteressati necessari; il TAR lo ha applicato nei confronti dei vincitori e degli idonei utilmente collocati nella graduatoria.

  • art. 41, comma 4, c.p.a.

    Consente, in presenza di un elevato numero di controinteressati o di difficoltà nella loro identificazione o reperibilità, la notificazione per pubblici proclami.

  • art. 27, comma 2, c.p.a.

    È richiamato quale fondamento, insieme all’art. 41, comma 4, c.p.a., della notificazione del gravame per pubblici proclami.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Prevede l’improcedibilità del ricorso in caso di mancato adempimento degli oneri processuali; l’ordinanza lo richiama per sanzionare il mancato rispetto dei termini per la notificazione e per il deposito della relativa prova.

Massime di principio

  • La domanda cautelare deve essere respinta quando non sia dimostrata l’esistenza di un pregiudizio grave e irreparabile, anche se il ricorso presenta profili di possibile fondatezza ancora da esaminare nel merito.
  • Nel bilanciamento cautelare può prevalere l’interesse pubblico alla conservazione degli effetti di una graduatoria concorsuale quando l’eventuale accoglimento del ricorso nel merito sia comunque idoneo a soddisfare successivamente l’interesse del ricorrente.
  • In un giudizio diretto contro una graduatoria concorsuale, il contraddittorio deve essere integrato nei confronti di tutti i soggetti utilmente collocati nella graduatoria, inclusi vincitori e idonei, qualora l’accoglimento possa pregiudicarne la posizione.
  • Quando i controinteressati siano numerosi e il reperimento dei loro indirizzi presenti difficoltà prevedibili, il giudice può autorizzare la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione, con indicazione degli elementi necessari a rendere conoscibili il giudizio e gli atti impugnati.
  • Il termine assegnato dal giudice per eseguire la notificazione per pubblici proclami e quello successivo per depositarne la prova possono essere stabiliti a pena di improcedibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieGraduatorie e scorrimento
IstitutiTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrere

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