Sentenza n. 389/2026 - Lecce, Sezione 2
per l’annullamento dell’ordinanza dirigenziale del 4° Settore - Urbanistica ed Igiene Urbana - n. -OMISSIS-, prot n. -OMISSIS-, notificata in data 18/02/2025, con contestuale atto prot. n. -OMISSIS- del 31/01/2025, notificato in data 18/02/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza comunale di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi relativa a recinzione, cucce per cani e materiale di risulta, nonché comunicazione di avvio del procedimento per la rimozione di rifiuti e il ripristino ambientale
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza dirigenziale con cui il Comune gli ha ingiunto la demolizione di opere realizzate senza titolo edilizio e il ripristino dello stato dei luoghi, deducendo la violazione e falsa applicazione della normativa edilizia e urbanistica, la violazione dei principi di buon andamento e imparzialità di cui all’art. 97 Cost., la lesione del legittimo affidamento, la carenza dei presupposti, il travisamento dei fatti e il difetto di motivazione per illogicità e indeterminatezza. In particolare, ha sostenuto che le opere consistessero principalmente in una rete metallica su paletti in ferro, alta circa due metri e priva di muretto di sostegno, riconducibile all’esercizio dello ius excludendi alios e non soggetta a permesso di costruire per l’assenza di significativo impatto volumetrico o ambientale. Ha inoltre richiamato il precedente sequestro preventivo degli immobili, successivamente caducato dal Tribunale del Riesame, e ha affermato che il ricovero dei cani fosse stato realizzato per supplire all’inerzia comunale nella gestione del randagismo, sostenendo di avere provveduto a proprie spese a microchippatura, vaccinazioni e cure veterinarie. Ha chiesto anche, in subordine, il trasferimento dei cani in una struttura idonea.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e ha ritenuto legittima l’ordinanza di demolizione. Dalla relazione di sopralluogo, dall’ordinanza e dalla documentazione fotografica risultava che le opere non consistevano soltanto in una semplice rete metallica, ma in una recinzione in rete elettrosaldata montata su cordoli di cemento, in numerose cucce realizzate in conci di tufo, alcune coperte con lamiera e altre con travetti e gettata di cemento, oltre alla presenza di materiale di risulta. Considerate congiuntamente, per modalità costruttive, caratteristiche tipologiche e funzione, tali opere erano idonee a modificare l’assetto territoriale e la consistenza plano-volumetrica dell’area, rientrando negli interventi di nuova costruzione di cui all’art. 3, comma 1, lett. e), d.P.R. 380/2001 e necessitando quindi di permesso di costruire. Il giudice ha applicato il criterio della valutazione complessiva e non atomistica dell’intervento, escludendo che le opere potessero essere artificiosamente frazionate per sottrarle al regime del titolo edilizio. Le finalità sociali dell’attività di ricovero dei cani e le esigenze di benessere animale non possono giustificare la violazione della disciplina urbanistico-edilizia; neppure l’asserita inerzia del Comune nella gestione del randagismo legittima la realizzazione di strutture abusive. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di € 2.500,00, oltre accessori di legge, in favore del Comune.
Norme richiamate
art. 3, comma 1, lett. e), d.P.R. 380/2001
La qualificazione come interventi di nuova costruzione comprende opere che, per caratteristiche costruttive, tipologiche e funzionali, determinano una trasformazione edilizia e urbanistica del territorio e, quando dotate di autonoma utilità, richiedono il permesso di costruire.
art. 97 Cost.
Il principio di buon andamento dell’amministrazione è richiamato dal giudice in relazione alla necessità di valutare unitariamente l’intervento edilizio abusivo, evitando artificiose frammentazioni delle opere.
d.lgs. 152/2006
È richiamato quale base normativa della comunicazione di avvio del procedimento finalizzato alla rimozione dei rifiuti e al ripristino ambientale; il testo non indica una specifica disposizione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità delle parti a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a fondamento dell’oscuramento dei dati identificativi delle parti.
Massime di principio
- Ai fini della qualificazione edilizia di un intervento abusivo, le opere devono essere valutate complessivamente e non atomisticamente, considerando il loro contestuale impatto edilizio e urbanistico e impedendo artificiose frammentazioni dirette a eludere il regime del titolo edilizio.
- Una recinzione stabilmente infissa al suolo mediante cordoli in cemento, valutata insieme a manufatti accessori dotati di autonoma consistenza e funzione, può integrare una trasformazione edilizia e urbanistica del territorio riconducibile alla nuova costruzione e soggetta a permesso di costruire.
- Le finalità sociali dell’opera, le esigenze di benessere animale o l’asserita inerzia dell’amministrazione nella gestione di un servizio pubblico non legittimano il privato a realizzare strutture in violazione della disciplina urbanistico-edilizia.
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