Ordinanza n. 2541/2026 - Roma, Sezione 1Q
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di valutazione dell’istanza di assegnazione a una sede prossima alla residenza della familiare disabile e successiva assegnazione a una sede di servizio nell’ambito del 19° corso allievi vice ispettori
Esito
La controversia
La ricorrente, già agente della Polizia di Stato e vincitrice del concorso per l’assunzione di 1.000 allievi vice ispettori, ha impugnato la nota ministeriale con cui le era stata comunicata l’impossibilità di valutare l’istanza presentata ai sensi dell’art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992, volta a ottenere, al termine del corso, l’assegnazione presso la sede di residenza della nonna portatrice di handicap in situazione di gravità o presso una sede vicina. Con motivi aggiunti ha impugnato il piano di assegnazione dei frequentatori del corso e il provvedimento di assegnazione alla sede concretamente individuata, sostenendo che la sede avrebbe dovuto essere individuata dando priorità alla situazione tutelata dalla legge n. 104/1992 rispetto all’ordine della graduatoria e all’ordine di assegnazione. Nel corso del giudizio è emersa anche una possibile tardiva mancata impugnazione della clausola del bando che vietava l’assegnazione dei vincitori nelle province di origine e di residenza. Sul piano processuale, il TAR ha rilevato l’irritualità della notificazione del ricorso ai controinteressati, effettuata presso indirizzi PEC non risultanti da pubblici registri né eletti quali domicili digitali.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito né ha accolto la domanda cautelare. Ha ordinato alla ricorrente di rinnovare la notificazione del ricorso e dei motivi aggiunti ai controinteressati, nelle forme alternative previste dal codice di procedura civile, entro venti giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, nonostante due controinteressati avessero dichiarato di avere avuto conoscenza del giudizio e di non avere interesse a costituirsi. Quanto alla cautela, il Collegio ha ritenuto necessario un approfondimento nella sede di merito, fissando l’udienza pubblica del 17 novembre 2026 ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. Ha evidenziato dubbi sulla fondatezza della pretesa, anche alla luce di una precedente sentenza della Sezione, e dubbi sul periculum in mora, considerata la possibilità per la ricorrente di ripresentare l’istanza ai sensi dell’art. 33 della legge n. 104/1992 presso il reparto di destinazione, allegando eventuali sopravvenienze fattuali e sollecitando l’avvio di un nuovo procedimento. Il TAR ha inoltre rilevato d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., possibili profili di inammissibilità o irricevibilità della domanda diretta a ottenere l’assegnazione nella città di residenza, in ragione della clausola del bando che precludeva l’assegnazione nelle province di origine e residenza e della sua mancata tempestiva impugnazione, invitando le parti a depositare memorie. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 33, comma 5, legge n. 104/1992
La disposizione costituisce il fondamento dell’istanza della dipendente diretta a ottenere l’assegnazione a una sede prossima al luogo di residenza della familiare con handicap grave; il TAR ha ritenuto possibile la ripresentazione dell’istanza presso il reparto di destinazione, con allegazione delle eventuali sopravvenienze fattuali.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Consente, quando l’esame della domanda cautelare richiede un approfondimento proprio della sede di merito, di fissare direttamente l’udienza pubblica per la definizione della controversia senza adottare una misura cautelare.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Impone il contraddittorio sulle questioni rilevate d’ufficio che il giudice intende porre a fondamento della decisione; il TAR ha applicato tale disposizione ai possibili profili di inammissibilità o irricevibilità derivanti dalla mancata tempestiva impugnazione della clausola del bando.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Giustifica l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute delle parti o di altre persone citate nel provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale fondamento della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. n. 196/2003
Richiamato, unitamente alla normativa europea e nazionale in materia di protezione dei dati personali, per disporre l’oscuramento dei dati sanitari.
Massime di principio
- Quando l’esame della domanda cautelare richiede un approfondimento incompatibile con i tempi della fase interinale, il giudice amministrativo può fissare direttamente l’udienza pubblica di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., senza concedere la sospensione dell’atto impugnato.
- La conoscenza di fatto del giudizio da parte di un controinteressato non sana necessariamente l’irritualità della notificazione effettuata presso un indirizzo PEC non risultante dai pubblici registri e non eletto quale domicilio digitale; in tal caso il giudice può ordinare la rinnovazione della notifica nelle forme previste dal codice di procedura civile.
- Il giudice amministrativo che rilevi d’ufficio una possibile causa di inammissibilità o irricevibilità deve instaurare il contraddittorio sulla questione ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., invitando le parti a presentare osservazioni prima della decisione.
- La mancata tempestiva impugnazione di una clausola del bando potenzialmente ostativa all’utilità richiesta può comportare profili di irricevibilità o inammissibilità della domanda proposta contro gli atti successivi applicativi della clausola.
- In presenza di dubbi sul periculum in mora, la possibilità per l’interessato di ripresentare all’amministrazione un’istanza fondata su una specifica disposizione di legge, presso la sede di destinazione e alla luce di eventuali sopravvenienze, può incidere sulla concessione della tutela cautelare.
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