Ordinanza n. 2076/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, -del provvedimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, prot. 45302 del 30.09.2025 a mezzo del quale l’Amministrazione resistente ha comunicato la conclusione del procedimento amministrativo relativo al riconoscimento della formazione professionale conseguita da parte ricorrente in Romania rigettando l’istanza presentata da parte istante in riferimento al percorso di abilitazione su classe di concorso; - nonché di ogni altro atto presupposto conseguente o comunque connesso anche non conosciuto; - nonché per quanto occorrer possa del provvedimento di risoluzione del rapporto di lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del riconoscimento della formazione professionale conseguita in Romania, relativa a un percorso di abilitazione su una classe di concorso, con possibile risoluzione del rapporto di lavoro
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento ministeriale con cui è stata comunicata la conclusione del procedimento amministrativo relativo al riconoscimento della formazione professionale conseguita in Romania, chiedendo l'annullamento dell'atto e la sospensione della sua efficacia. Ha inoltre impugnato, per quanto occorrer possa, il provvedimento di risoluzione del rapporto di lavoro e ogni altro atto presupposto, conseguente o connesso. Il testo dell'ordinanza non specifica i singoli vizi di legittimità dedotti, né le censure articolate nel ricorso.
La decisione
Il TAR ha ritenuto che le questioni prospettate richiedano una cognizione piena e non siano compatibili con la sommaria delibazione propria della fase cautelare. Ha quindi accolto la domanda cautelare esclusivamente ai fini della sollecita fissazione dell'udienza di merito, senza anticipare alcuna valutazione definitiva sulla legittimità del diniego ministeriale o sulla risoluzione del rapporto di lavoro. L'udienza pubblica di merito è stata fissata per l'11 novembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.
La domanda cautelare è stata esaminata ai sensi della disciplina delle misure cautelari nel processo amministrativo; la misura è stata accolta soltanto per consentire la sollecita trattazione del merito.
Massime di principio
- Quando le questioni dedotte in sede cautelare richiedono una cognizione piena incompatibile con la sommaria delibazione propria della fase cautelare, il giudice può accogliere la domanda cautelare ai soli fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito, senza pronunciarsi anticipatamente sulla fondatezza definitiva del ricorso.
- L’accoglimento cautelare finalizzato alla sollecita fissazione dell’udienza di merito non comporta, di per sé, l’annullamento o la sospensione sostanziale dell’atto impugnato, né costituisce anticipazione della decisione di merito.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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