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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04235/2025 del 31/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile del delitto di ricettazione. Con il primo motivo ha denunciato violazione di legge in relazione agli artt. 192 e 533 c.p.p. e vizio di motivazione, sostenendo che la ricostruzione dei fatti fosse viziata da travisamento della prova, perché i giudici di merito avrebbero fondato il convincimento anche su dichiarazioni rese dall'imputato in sede di sommarie informazioni testimoniali. Con il secondo motivo ha censurato la ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo della ricettazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione; la Corte ha rilevato che la doglianza si limitava a riproporre argomenti già dedotti in appello e già disattesi, senza una critica specifica alla sentenza impugnata. Con il terzo motivo ha contestato la sussistenza della recidiva, affermando che non fosse stata correttamente valutata la relazione tra il fatto per cui si procedeva e le precedenti condanne.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, osservando che la Corte d'appello aveva motivato in modo congruo e non illogico richiamando plurimi elementi probatori, in particolare le dichiarazioni del dichiarante ritenute attendibili. Ha dichiarato indeducibile il secondo motivo perché non specifico, trattandosi di mera reiterazione delle censure già formulate in appello; ha inoltre richiamato il principio secondo cui la consapevolezza della provenienza delittuosa della cosa può desumersi anche da elementi indiretti, come il comportamento dell'imputato o la mancata/inaffidabile indicazione della provenienza del bene. Ha infine reputato manifestamente infondato il terzo motivo sulla recidiva, perché il giudice di merito aveva effettuato il necessario apprezzamento del rapporto tra il fatto e le precedenti numerose condanne. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 192 c.p.p.

    richiamato come parametro di valutazione della prova e del travisamento dedotto nel ricorso; la Corte ritiene che la motivazione della sentenza di merito sia congrua e non illogica.

  • art. 533 c.p.p.

    richiamato dal ricorrente in relazione alla regola di giudizio sulla responsabilità; la Corte non ravvisa violazioni nella decisione di merito.

  • art. 648 c.p.

    reato oggetto del giudizio; la Corte ribadisce che la conoscenza della provenienza delittuosa del bene può essere desunta anche da elementi indiretti e dal comportamento dell'agente.

  • art. 99 c.p.

    richiamato implicitamente dalla contestazione della recidiva; la Corte ritiene corretta la valutazione del giudice di merito sulla persistenza di una inclinazione al delitto desunta dalle precedenti condanne.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, la censura di travisamento della prova non è fondata quando la sentenza di merito abbia indicato in modo puntuale e logico gli elementi probatori posti a base dell'affermazione di responsabilità.
  • In tema di ricettazione, la consapevolezza della provenienza delittuosa della cosa può essere provata anche in via indiretta, valorizzando il comportamento dell'imputato e l'assenza o inattendibilità di una spiegazione credibile circa la provenienza del bene, che può rivelare una volontà di occultamento incompatibile con l'acquisto in buona fede.
  • Nel ricorso per cassazione non sono ammissibili doglianze generiche o meramente riproduttive delle argomentazioni già disattese in appello, poiché difettano della necessaria specificità critica.
  • La sussistenza della recidiva richiede una valutazione del rapporto tra il nuovo fatto e i precedenti penali, al fine di verificare se la pregressa condotta sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto e abbia inciso quale fattore criminogeno nella commissione del nuovo reato.

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneImpugnazioniProve
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiRecidiva

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