Cassazione Penale, Sentenza n. 9567/2025 del 10/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorsi impugnano la sentenza d'appello del 25/01/2024 che ha riformato parzialmente il giudizio di primo grado. Sintesi dei motivi: 1) SIBILLO: censura l'inammissibilità della memoria depositata in udienza (contestando che fosse "nuova") e deduce vizio di motivazione e travisamento della prova per aver fondato la condanna su intercettazioni e dichiarazioni etero-accusatorie (soprattutto della Carrese) senza tener conto di elementi che le avrebbero smentite; 2) INGENITO: contesta la fondatezza della condanna basata su due conversazioni intercettate della Carrese, lamentando mancanza di riscontri oggettivi e di analisi dei rapporti fra le parti; 3) MARIGLIANO: deduce travisamento di prova in relazione a incontri, soprannome, modalità di pagamento e cessione di 210 g. di marijuana; chiede inoltre la riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5 (lieve entità) e denuncia l'assenza di perizia tossicologica sul principio attivo; 4) CARRESE: impugna la determinazione degli aumenti per continuazione in sede di concordato/appello e la motivazione relativa al discostamento dal minimo edittale, invocando l'applicabilità dell'art. 448. Nel complesso le difese chiedevano annullamento o riforma delle statuizioni penali e/o della quantificazione della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha: 1) dichiarato inammissibili i ricorsi di Vincenza Carrese e Anna Ingenito (condannandole al pagamento delle spese e di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende); 2) rigettato i ricorsi di Pasquale Sibillo e Ciro Marigliano (condannandoli al pagamento delle spese processuali). In sostanza le doglianze sono state ritenute o non ammissibili o infondate: la Corte ha confermato che la valutazione delle intercettazioni e delle dichiarazioni auto/etero-accusatorie rientra nel merito e non è sindacabile se non per vizi manifesti; ha escluso che la memoria ritenuta "nuova" fosse rilevante ai fini della decisione; ha ritenuto infondata la richiesta di riconoscere la lieve entità per la cessione contestata e ha ritenuto legittima la determinazione della pena operata dall'appello nel quadro del concordato.
Norme richiamate
art. 599 cod. proc. pen.
Norma richiamata quale base per la riforma in sede di appello limitatamente al trattamento sanzionatorio (concordato in appello). La Corte sottolinea i limiti di sindacabilità in Cassazione di questioni attinenti alla determinazione della pena nei concordati/appelli ex art. 599-bis.
art. 585, comma 4 cod. proc. pen.
Richiamata in relazione all'inammissibilità della memoria introdotta in udienza se ritenuta estranea all'ambito dell'impugnazione; la Cassazione ha però ritenuto irrilevante il contenuto della memoria ai fini del deciso.
art. 192 cod. proc. pen.
Disposizione sui criteri di valutazione della prova; la Corte ricorda che le dichiarazioni raccolte tramite intercettazioni hanno piena valenza probatoria e che la contestazione di travisamento deve essere palese e non meramente rivalutativa.
art. 533 cod. proc. pen.
Norma sull'affermazione della responsabilità in appello; la Cassazione ha ritenuto che la motivazione d'appello, fondata su intercettazioni, fosse sufficiente e adeguata e che la censura della mancanza di riscontri fosse generica.
art. 73 e art. 74 d.P.R. 309/1990
Norme in materia di droghe: contestati reati di detenzione e spaccio (art.73) e sanzioni (art.74). La Corte territoriale ha ritenuto la quantità (210 g) e il contesto indicativi di operatività stabile, escludendo la lieve entità ai sensi dell'art.73 comma 5.
art. 416-bis cod. pen.
art. 416 bis.1 citato nel testo
Aggravante di "agevolazione mafiosa"/reati associativi di tipo mafioso: la sentenza ha confermato l'applicabilità dell'aggravante e ha precisato che il ruolo contestato era di partecipazione (non di capo promotore nel caso di Pasquale Sibillo).
art. 606 cod. proc. pen.
Richiamata implicitamente nei limiti del sindacato in Cassazione: la Corte sottolinea che non può essere richiesta una rivalutazione del merito probatorio, salvo vizi di motivazione manifesti.
art. 448 cod. proc. pen.
comma 2 e comma 2-bis richiamati nel testo
Norme relative al concordato e ai motivi impugnabili: la Corte ricorda i limiti di deducibilità in cassazione delle doglianze relative alla determinazione della pena in caso di concordato in appello.
art. 62-bis cod. pen.
Regime delle attenuanti generiche: la Corte ricorda che la loro esclusione può essere motivata e che, dopo la riforma, lo stato di incensuratezza non è più sufficiente per riconoscerle.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che disciplina la condanna alle spese processuali in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso; applicata per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese e, per le inammissibilità, alla somma per la Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In Cassazione non è possibile ottenere una semplice rivalutazione del merito probatorio: le censure devono evidenziare vizi di motivazione palesi e non opinabili (travisamento non meramente possibile ma manifesta).
- Le dichiarazioni auto ed etero-accusatorie contenute in intercettazioni regolarmente autorizzate hanno piena valenza probatoria e, salvo specifiche esigenze di corroborazione previste dalla legge, non richiedono ulteriori riscontri oggettivi per essere valutate attendibili.
- Le memorie introdotte in udienza possono essere dichiarate inammissibili se esorbitano dall'ambito dell'impugnazione; quando la questione introdotta è "nuova" ma irrilevante ai fini della decisione, la mancata ammissione non costituisce sempre vizio utile in Cassazione.
- Le impugnazioni sul punto di diritto relative alla determinazione della pena in sede di concordato/appello sono fortemente limitate: in Cassazione sono deducibili soltanto vizi che dimostrino illegittimità della pena rispetto ai limiti edittali o violazioni di legge evidenti.
- Per chiedere la riqualificazione in lieve entità (art.73, comma 5 d.P.R. 309/1990) occorre una valutazione complessiva, motivata e specifica su quantità, qualità (grado di purezza/principio attivo) e modalità dell'azione; l'assenza di perizia può essere rilevante solo se la Corte territoriale ha omesso una ponderata valutazione sui dati esistenti.
- Le doglianze generiche o assertive che non indicano basi oggettive precise per sostenere il travisamento o l'errore motivazionale sono generalmente dichiarate inammissibili.
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