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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9567/2025 del 10/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorsi impugnano la sentenza d'appello del 25/01/2024 che ha riformato parzialmente il giudizio di primo grado. Sintesi dei motivi: 1) SIBILLO: censura l'inammissibilità della memoria depositata in udienza (contestando che fosse "nuova") e deduce vizio di motivazione e travisamento della prova per aver fondato la condanna su intercettazioni e dichiarazioni etero-accusatorie (soprattutto della Carrese) senza tener conto di elementi che le avrebbero smentite; 2) INGENITO: contesta la fondatezza della condanna basata su due conversazioni intercettate della Carrese, lamentando mancanza di riscontri oggettivi e di analisi dei rapporti fra le parti; 3) MARIGLIANO: deduce travisamento di prova in relazione a incontri, soprannome, modalità di pagamento e cessione di 210 g. di marijuana; chiede inoltre la riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5 (lieve entità) e denuncia l'assenza di perizia tossicologica sul principio attivo; 4) CARRESE: impugna la determinazione degli aumenti per continuazione in sede di concordato/appello e la motivazione relativa al discostamento dal minimo edittale, invocando l'applicabilità dell'art. 448. Nel complesso le difese chiedevano annullamento o riforma delle statuizioni penali e/o della quantificazione della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha: 1) dichiarato inammissibili i ricorsi di Vincenza Carrese e Anna Ingenito (condannandole al pagamento delle spese e di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende); 2) rigettato i ricorsi di Pasquale Sibillo e Ciro Marigliano (condannandoli al pagamento delle spese processuali). In sostanza le doglianze sono state ritenute o non ammissibili o infondate: la Corte ha confermato che la valutazione delle intercettazioni e delle dichiarazioni auto/etero-accusatorie rientra nel merito e non è sindacabile se non per vizi manifesti; ha escluso che la memoria ritenuta "nuova" fosse rilevante ai fini della decisione; ha ritenuto infondata la richiesta di riconoscere la lieve entità per la cessione contestata e ha ritenuto legittima la determinazione della pena operata dall'appello nel quadro del concordato.

Norme richiamate

  • art. 599 cod. proc. pen.

    Norma richiamata quale base per la riforma in sede di appello limitatamente al trattamento sanzionatorio (concordato in appello). La Corte sottolinea i limiti di sindacabilità in Cassazione di questioni attinenti alla determinazione della pena nei concordati/appelli ex art. 599-bis.

  • art. 585, comma 4 cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione all'inammissibilità della memoria introdotta in udienza se ritenuta estranea all'ambito dell'impugnazione; la Cassazione ha però ritenuto irrilevante il contenuto della memoria ai fini del deciso.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Disposizione sui criteri di valutazione della prova; la Corte ricorda che le dichiarazioni raccolte tramite intercettazioni hanno piena valenza probatoria e che la contestazione di travisamento deve essere palese e non meramente rivalutativa.

  • art. 533 cod. proc. pen.

    Norma sull'affermazione della responsabilità in appello; la Cassazione ha ritenuto che la motivazione d'appello, fondata su intercettazioni, fosse sufficiente e adeguata e che la censura della mancanza di riscontri fosse generica.

  • art. 73 e art. 74 d.P.R. 309/1990

    Norme in materia di droghe: contestati reati di detenzione e spaccio (art.73) e sanzioni (art.74). La Corte territoriale ha ritenuto la quantità (210 g) e il contesto indicativi di operatività stabile, escludendo la lieve entità ai sensi dell'art.73 comma 5.

  • art. 416-bis cod. pen.

    art. 416 bis.1 citato nel testo

    Aggravante di "agevolazione mafiosa"/reati associativi di tipo mafioso: la sentenza ha confermato l'applicabilità dell'aggravante e ha precisato che il ruolo contestato era di partecipazione (non di capo promotore nel caso di Pasquale Sibillo).

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Richiamata implicitamente nei limiti del sindacato in Cassazione: la Corte sottolinea che non può essere richiesta una rivalutazione del merito probatorio, salvo vizi di motivazione manifesti.

  • art. 448 cod. proc. pen.

    comma 2 e comma 2-bis richiamati nel testo

    Norme relative al concordato e ai motivi impugnabili: la Corte ricorda i limiti di deducibilità in cassazione delle doglianze relative alla determinazione della pena in caso di concordato in appello.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Regime delle attenuanti generiche: la Corte ricorda che la loro esclusione può essere motivata e che, dopo la riforma, lo stato di incensuratezza non è più sufficiente per riconoscerle.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la condanna alle spese processuali in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso; applicata per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese e, per le inammissibilità, alla somma per la Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In Cassazione non è possibile ottenere una semplice rivalutazione del merito probatorio: le censure devono evidenziare vizi di motivazione palesi e non opinabili (travisamento non meramente possibile ma manifesta).
  • Le dichiarazioni auto ed etero-accusatorie contenute in intercettazioni regolarmente autorizzate hanno piena valenza probatoria e, salvo specifiche esigenze di corroborazione previste dalla legge, non richiedono ulteriori riscontri oggettivi per essere valutate attendibili.
  • Le memorie introdotte in udienza possono essere dichiarate inammissibili se esorbitano dall'ambito dell'impugnazione; quando la questione introdotta è "nuova" ma irrilevante ai fini della decisione, la mancata ammissione non costituisce sempre vizio utile in Cassazione.
  • Le impugnazioni sul punto di diritto relative alla determinazione della pena in sede di concordato/appello sono fortemente limitate: in Cassazione sono deducibili soltanto vizi che dimostrino illegittimità della pena rispetto ai limiti edittali o violazioni di legge evidenti.
  • Per chiedere la riqualificazione in lieve entità (art.73, comma 5 d.P.R. 309/1990) occorre una valutazione complessiva, motivata e specifica su quantità, qualità (grado di purezza/principio attivo) e modalità dell'azione; l'assenza di perizia può essere rilevante solo se la Corte territoriale ha omesso una ponderata valutazione sui dati esistenti.
  • Le doglianze generiche o assertive che non indicano basi oggettive precise per sostenere il travisamento o l'errore motivazionale sono generalmente dichiarate inammissibili.

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