Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 11164/2026 del 25/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

La controversia

Il giudizio nasce dall'opposizione proposta avverso un decreto prefettizio di espulsione con accompagnamento immediato alla frontiera, emesso nei confronti di uno straniero ritenuto irregolarmente presente in Italia. Il giudice di pace aveva respinto l'opposizione ritenendo il provvedimento adeguatamente motivato e legittimo. In cassazione il ricorrente deduceva due censure connesse: da un lato, la violazione della disciplina sulla protezione internazionale, sostenendo di aver manifestato prima del decreto la volontà di presentare domanda di asilo mediante PEC inviata tramite un'associazione, con conseguente inespellibilità; dall'altro, la violazione delle norme che impongono all'amministrazione di ricevere la domanda di protezione internazionale, assumendo che la Questura avesse illegittimamente rifiutato di riceverla dopo un colloquio con la sezione rifugiati.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso. Ha rilevato che il giudice di pace non aveva esaminato la questione decisiva della manifestazione di volontà di chiedere protezione internazionale e dei suoi effetti impeditivi rispetto all'espulsione. In particolare, ha affermato che, una volta comprovata la manifestazione della volontà di chiedere asilo, l'amministrazione deve ricevere l'istanza e trasmetterla al Questore, astenendosi da atti di respingimento o espulsione che impediscano la definizione della domanda. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato al giudice di pace di Milano, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È stato il parametro processuale invocato per denunciare violazione di legge nei due motivi di ricorso.

  • artt. 1 e 2 D.lgs. 142/2015

    Richiamati dal ricorrente per sostenere l'inespellibilità in ragione della manifestazione di volontà di chiedere protezione internazionale.

  • art. 7 D.lgs. 25/2008

    Invocato per affermare il diritto del richiedente asilo a permanere nel territorio e la rilevanza della domanda di protezione.

  • art. 13, comma 2, lett. a), D.lgs. 286/1998

    Richiamato nel secondo motivo per contestare la legittimità del rifiuto di ricevere la domanda di protezione internazionale.

  • art. 3 D.lgs. 25/2008

    Invocato in relazione agli obblighi dell'amministrazione nella ricezione e trattazione della domanda di asilo.

  • art. 14, comma 5-bis, D.lgs. 286/1998

    Richiamato nel provvedimento amministrativo per disporre l'ordine di lasciare il territorio entro sette giorni.

  • art. 32, comma 4, D.lgs. 25/2008

    La Corte richiama il principio secondo cui, fino alla valida notifica del rigetto della Commissione territoriale, non decorre il termine per impugnare e lo straniero conserva il diritto a rimanere nel territorio dello Stato.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dal giudice di pace in relazione al diritto di difesa, ritenuto non leso dal proprio giudizio di legittimità del decreto.

  • art. 7, par. 4, Direttiva CE 2008/115

    Menionata dal giudice di pace come parametro di conformità del decreto di espulsione; la Corte non sviluppa una specifica interpretazione autonoma.

  • art. 26 D.lgs. 25/2008

    Richiamato nel ricorso per evidenziare il mancato seguito dato dalla Questura alla manifestazione di volontà di chiedere asilo.

Massime di principio

  • La manifestazione di volontà di presentare domanda di protezione internazionale, se provata, impone all'amministrazione di ricevere l'istanza e di attivare il relativo procedimento, trasmettendola all'autorità competente.
  • In presenza di una domanda di protezione internazionale validamente avviata o comunque manifestata, non può essere legittimamente adottato un provvedimento di espulsione o di accompagnamento alla frontiera che precluda la definizione della richiesta.
  • Nel giudizio di opposizione avverso un decreto di espulsione, il giudice deve esaminare in modo espresso e decisivo l'eventuale dedotta richiesta di asilo e i suoi effetti sull'espellibilità dello straniero.
  • L'omesso esame della questione relativa alla domanda di protezione internazionale integra vizio di legge rilevante in cassazione quando essa sia potenzialmente decisiva ai fini della legittimità del provvedimento espulsivo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione internazionale
RamiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.