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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09654/2025 del 10/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La persona condannata in appello ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Palermo che aveva ritenuto sussistente la sua responsabilità per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, contestando in primo luogo il giudizio di responsabilità fondato sulla condotta di fuga ritenuta offensiva; in secondo luogo ha censurato il trattamento sanzionatorio e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto che le doglianze mirassero sostanzialmente a una nuova valutazione del merito e che la motivazione della sentenza impugnata fosse logicamente e giuridicamente adeguata.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che il primo motivo tendeva a contestare il giudizio di responsabilità su un punto già valutato in appello con argomentazioni corrette, coerenti con le emergenze probatorie e prive di manifeste illogicità; il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato perché la decisione di merito sul trattamento punitivo e sul diniego delle attenuanti generiche risultava adeguatamente motivata e non censurabile in sede di legittimità. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    È richiamato quale norma incriminatrice della condotta contestata, ossia la resistenza a pubblico ufficiale collegata alla fuga posta in essere dall'imputato.

  • art. 616 c.p.p.

    È applicato quale conseguenza processuale dell'inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano in una richiesta di rivalutazione del merito, quando la decisione di appello sia sorretta da motivazione giuridicamente corretta, coerente con gli elementi acquisiti e priva di manifeste incongruenze logiche.
  • La contestazione della responsabilità per resistenza a pubblico ufficiale non può essere accolta in cassazione se il giudice di merito ha adeguatamente valorizzato il portato oggettivamente offensivo della condotta di fuga o di sottrazione all'intervento dell'autorità.
  • Il sindacato di legittimità sul trattamento sanzionatorio e sul diniego delle attenuanti generiche è limitato alla verifica della completezza e non manifesta illogicità della motivazione, non potendo tradursi in una nuova valutazione discrezionale del merito.
  • All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende nei limiti previsti dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieResistenza e oltraggio a pubblico ufficialeImpugnazioni
RamiReati contro la PAProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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