Sentenza n. 2534/2026 - Roma, Sezione 2B
A) per l’annullamento: - del provvedimento di cui alla comunicazione inviata a mezzo p.e.c. il 28 luglio 2025, con la quale, nell’ambito della procedura di gara pubblica individuata con CUP J39I24001160004 e CIG B55E2F46D1, la Centrale unica di committenza “Consorzio I Castelli della Sapienza” ha reso noto di avere accettato le richieste di oscuramento di documenti facenti parte dell’offerta presentata in gara da taluni concorrenti; - del provvedimento di cui alla comunicazione inviata a mezzo p.e.c. il 25 agosto 2025, con il quale la Centrale unica di committenza “Consorzio I Castelli della Sapienza” ha riscontrato soltanto parzialmente l’istanza di accesso ai documenti di gara presentata dalla ricorrente al Comune di Civitavecchia; - del silenzio-diniego serbato dal Comune di Civitavecchia a seguito dell’istanza anzidetta in ordine all’ostensione degli atti che ne costituiscono oggetto; B) per la condanna delle parti resistenti all’ostensione integrale degli atti parzialmente ostesi, nonché di quelli non ancora ostesi;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimenti di oscuramento e di parziale o integrale diniego dell'accesso agli atti delle offerte tecniche di altri concorrenti in una procedura di gara pubblica, nonché il silenzio-diniego del Comune
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato la comunicazione del 28 luglio 2025, con cui la centrale unica di committenza aveva accettato le richieste di oscuramento formulate durante la gara da vari operatori economici, e la comunicazione del 25 agosto 2025, con cui, dopo la gara, erano state parzialmente ostese o non ostese le offerte di altri concorrenti sulla base delle opposizioni ex art. 3 d.P.R. 184/2006. Ha dedotto, in primo luogo, difetto di motivazione, difetto di istruttoria e travisamento dei presupposti, sostenendo che la stazione appaltante aveva accolto in modo acritico le richieste di riservatezza senza verificare l'effettiva esistenza di segreti tecnici o commerciali. Ha dedotto, inoltre, la violazione dell'art. 35, comma 4, d.lgs. 36/2023, poiché gli operatori non avrebbero dimostrato l'esistenza di un vero e proprio segreto tecnico o commerciale. Con riferimento all'accesso post gara, ha denunciato la violazione degli artt. 22 e seguenti l. 241/1990, rilevando la genericità delle opposizioni e l'assenza di un'istruttoria e di una motivazione effettiva. La ricorrente ha anche rappresentato la necessità di acquisire gli atti per proporre o integrare le censure contro l'aggiudicazione, con conseguente indispensabilità dell'accesso ai fini difensivi.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente distinto i due regimi processuali applicabili: l'impugnazione degli oscuramenti richiesti e accolti durante la gara rientra nel rito speciale previsto dall'art. 36, comma 4, d.lgs. 36/2023, mentre il diniego o la limitazione dell'accesso disposti dopo la gara sulla base di opposizioni dei controinteressati sono soggetti agli artt. 22 e seguenti l. 241/1990 e al rito ex art. 116 c.p.a. Poiché le domande erano cumulate, ha disposto il mutamento del rito ai sensi dell'art. 32 c.p.a., applicando a entrambe il rito dell'accesso. Ha inoltre affermato che la centrale unica di committenza è contraddittore necessario, in quanto formalmente imputataria degli atti di gara, ma che l'obbligo di ostensione grava sulla stazione appaltante, cui sono imputati sostanzialmente gli effetti della procedura. Nel merito, il Collegio ha ritenuto generiche e apodittiche le dichiarazioni degli operatori economici, limitate a richiami al know-how, al segreto commerciale, a metodologie specialistiche e al rischio di vantaggi concorrenziali, senza specificare quali parti delle offerte contenessero segreti, né dimostrare i requisiti di segretezza, rilevanza economica e adeguate misure di protezione richiesti dall'art. 98 d.lgs. 30/2005. La stazione appaltante, a sua volta, non aveva svolto un'autonoma e puntuale verifica, limitandosi ad accogliere le richieste e a comunicare gli esiti senza motivazione. Sono quindi risultati insussistenti i limiti relativi all'accesso per segreti tecnici o commerciali. In ogni caso, il TAR ha ritenuto sussistente il controlimite dell'indispensabilità dell'accesso difensivo, poiché la ricorrente, concorrente non aggiudicataria, aveva interesse a verificare i punteggi attribuiti alle offerte tecniche e a valutare la proposizione di motivi aggiunti contro l'aggiudicazione. Quanto all'accesso post gara, il Collegio ha ritenuto esistente il nesso di strumentalità tra gli atti richiesti e la tutela giudiziale della ricorrente, senza dover anticipare una valutazione sulla decisività delle prove, riservata al giudice del giudizio principale. Il ricorso è stato accolto e il Comune di Civitavecchia è stato condannato a ostendere integralmente, entro trenta giorni, gli atti relativi alle offerte dei concorrenti indicati in motivazione. Il Comune è stato condannato anche alla rifusione di 1.000 euro di spese, oltre accessori e contributo unificato; le spese sono state compensate nei rapporti con la centrale unica di committenza e con i controinteressati non costituiti.
Norme richiamate
art. 35 d.lgs. 36/2023
"il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione possono essere esclusi in relazione alle informazioni fornite nell’ambito dell’offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali"; "è consentito l’accesso al concorrente, se indispensabile ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi giuridici rappresentati in relazione alla procedura di gara"
L'accesso agli atti di gara è la regola. L'esclusione per segreti tecnici o commerciali richiede una dichiarazione dell'offerente motivata e comprovata e una verifica autonoma della stazione appaltante; anche in presenza di un segreto accertato, l'accesso prevale quando è indispensabile per la difesa in giudizio.
art. 36, comma 4, d.lgs. 36/2023
Prevede il rito speciale per l'impugnazione dei provvedimenti di oscuramento relativi a richieste formulate dagli operatori economici durante la gara.
artt. 22 e seguenti l. 241/1990
Disciplinano l'accesso documentale ordinario, applicabile alle richieste di accesso post gara non riconducibili al rito speciale dell'art. 36 d.lgs. 36/2023.
art. 24, comma 6, lett. d), l. 241/1990
"quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale"
La tutela della riservatezza industriale e commerciale costituisce un limite relativo all'accesso, da valutare in concreto.
art. 24, comma 7, l. 241/1990
"conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici"
Il diritto di accesso prevale sulla riservatezza quando sussiste un nesso di strumentalità tra i documenti e la cura o difesa di una situazione giuridica.
art. 98 d.lgs. 30/2005
La nozione di segreto tecnico o commerciale richiede segretezza, rilevanza economica e sottoposizione delle informazioni a misure di protezione ragionevolmente adeguate.
art. 32 c.p.a.
Consente il mutamento del rito quando nel medesimo giudizio siano cumulate domande soggette a riti diversi.
art. 116 c.p.a.
Disciplina il rito per le controversie relative all'accesso ai documenti amministrativi.
art. 3 d.P.R. 184/2006
Prevede l'opposizione dei controinteressati nell'ambito del procedimento di accesso documentale.
Massime di principio
- Nelle gare pubbliche l'accesso agli atti costituisce la regola, mentre l'esclusione per segreti tecnici o commerciali è un'eccezione soggetta a interpretazione rigorosa.
- La richiesta di oscuramento deve indicare specificamente le parti dell'offerta interessate e le ragioni peculiari della riservatezza; non è sufficiente richiamare genericamente il know-how, il segreto commerciale, l'originalità dell'offerta o il rischio di un vantaggio concorrenziale.
- La stazione appaltante deve svolgere un'autonoma e puntuale verifica della motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, individuando concretamente gli ambiti di segretezza e oscurando soltanto le informazioni per le quali sia dimostrata un'attuale esigenza di tutela.
- Anche quando sia accertato un segreto tecnico o commerciale, l'accesso del concorrente prevale se la documentazione è strettamente indispensabile per la difesa dei propri interessi nella procedura di gara; tale indispensabilità deve essere valutata in concreto in rapporto alle censure prospettate.
- Nel giudizio di accesso difensivo, il nesso di strumentalità tra documenti richiesti e situazione giuridica da tutelare va verificato in prospettiva prognostica, senza anticipare il giudizio sulla decisività della documentazione, che spetta al giudice della controversia principale.
- Quando sono cumulate domande relative a oscuramenti disposti durante la gara e a dinieghi o limitazioni dell'accesso post gara, soggetti rispettivamente al rito speciale dell'art. 36, comma 4, d.lgs. 36/2023 e al rito ex art. 116 c.p.a., il giudice può disporre il mutamento del rito ai sensi dell'art. 32 c.p.a. per trattarle secondo il rito dell'accesso.
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