Sentenza n. 2198/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulle sentenze n. 5636/2024 e n. 3495/2025 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione delle sentenze del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 5636/2024 e n. 3495/2025, quanto alla carta docente e alle spese di lite
Esito
Favorevole al ricorrente (beneficiario del giudicato)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorso per ottemperanza era diretto a ottenere l'esecuzione di due sentenze del Tribunale di Milano, giudice del lavoro. Una domanda riguardava l'adempimento della condanna in forma specifica relativa all'erogazione della carta docente in favore del docente. L'altra, proposta dal difensore dichiaratosi antistatario, riguardava il pagamento delle spese di lite liquidate nelle medesime sentenze. Nel corso del giudizio il Ministero ha pagato integralmente le spese legali. Per la domanda relativa alla carta docente, il ricorso indicava una procura rilasciata su foglio separato, da intendersi apposto in calce all'atto, ma la procura non risultava materialmente allegata al ricorso né presente nella relazione di notificazione. È stato quindi dedotto e rilevato il difetto dello ius postulandi del difensore.
La decisione
Il Collegio ha dichiarato cessata la materia del contendere sulla domanda del difensore antistatario, poiché il pagamento integrale delle spese da parte del Ministero aveva soddisfatto pienamente la pretesa sostanziale, eliminando ogni interesse a una pronuncia di merito. Ha invece dichiarato inammissibile la domanda proposta nell'interesse del docente per difetto dello ius postulandi: ai sensi dell'art. 83, terzo comma, c.p.c., quando la procura speciale è rilasciata su foglio separato deve essere materialmente congiunta all'atto cui si riferisce; la sua mancata produzione, nonché l'assenza nella relazione di notificazione, integra un vizio insanabile che incide sull'ammissibilità del ricorso e non una mera irregolarità formale. Le spese del giudizio sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il ricorso per l'ottemperanza, azione mediante la quale è stata richiesta l'esecuzione delle sentenze del giudice del lavoro.
art. 83, comma 3, c.p.c.
congiunto materialmente all’atto cui si riferisce
La procura speciale rilasciata su foglio separato deve essere materialmente congiunta all'atto processuale cui si riferisce; la mancata produzione della procura determina la carenza dello ius postulandi e l'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere ricorre quando, nel corso del giudizio, sopravviene una situazione che elimina ogni ragione di contrasto tra le parti e determina il pieno e integrale soddisfacimento della pretesa sostanziale azionata; essa si distingue dall'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, che non presuppone necessariamente tale integrale soddisfacimento.
- Nel giudizio amministrativo, la procura speciale rilasciata su foglio separato deve essere materialmente congiunta all'atto cui si riferisce. La mancata allegazione e produzione della procura, ove non risulti neppure dagli atti di notificazione, determina un vizio insanabile dello ius postulandi e l'inammissibilità del ricorso per la parte interessata.
- Il pagamento integrale delle somme dovute dall'amministrazione in esecuzione di una pronuncia giurisdizionale soddisfa la pretesa creditoria oggetto del giudizio di ottemperanza e comporta la cessazione della materia del contendere limitatamente a tale capo.
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