Cassazione Penale, Ordinanza n. 16287/2025 del 29/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, rilevando che i motivi dedotti erano privi di specificità e non si misuravano con l'apparato argomentativo della Corte d'appello.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per resistenza a pubblico ufficiale. Il primo motivo contestava la configurabilità del reato, sostenendo l'inidoneità della condotta, descritta come resistenza meramente passiva. Il secondo e il quarto motivo censuravano il trattamento sanzionatorio, lamentando la mancata concessione delle circostanze attenuanti e l'eccessività della pena. Il terzo motivo riguardava la mancata disapplicazione della recidiva. La Corte di cassazione ha ritenuto tutte le censure aspecifiche o generiche, perché non si confrontavano in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
Norma incriminatrice posta a base della condanna impugnata; la Corte non entra nel merito della configurabilità perché il motivo è ritenuto aspecifico.
Riferimento al reato di resistenza a pubblico ufficiale oggetto della sentenza di condanna.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, la censura sulla configurabilità del reato deve essere specifica e confrontarsi con le ragioni della decisione impugnata; mere enunciazioni riproduttive di doglianze già esaminate dal giudice di merito sono inammissibili.
- Le doglianze sul trattamento sanzionatorio, incluse quelle relative a attenuanti e quantificazione della pena, devono misurarsi con i criteri concretamente adottati dai giudici di merito; in mancanza, il motivo è generico.
- La critica alla recidiva richiede un confronto puntuale con la motivazione del giudice di merito sul punto; se tale confronto manca, il motivo è aspecifico e non può essere esaminato nel merito.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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