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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20430/2024 del 23/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente erogatore)

La controversia

Un soggetto aveva ottenuto dalla Regione Umbria un contributo comunitario per lo sviluppo rurale. Successivamente l'amministrazione regionale aveva disposto la decadenza dall'aiuto e il recupero della somma, rilevando che il beneficiario risultava titolare di partita IVA con codice attività "commercio all'ingrosso fiori e piante" e che non era stata dimostrata una sufficiente qualificazione professionale agricola. Su incarico della Regione, AGEA aveva quindi emesso ordinanza ingiunzione per la restituzione dell'importo e degli interessi. Il destinatario aveva proposto opposizione, poi respinta in primo grado e in appello. Con il ricorso per cassazione ha dedotto, in sintesi: 1) violazione delle regole sull'onere della prova e dell'art. 115 c.p.c., sostenendo che spettasse ad AGEA provare i presupposti della revoca e che l'elenco dei codici attività dell'avviso fosse solo indicativo; 2) omesso esame di fatti decisivi, lamentando che la Corte d'appello non avesse valutato se la commercializzazione dei prodotti agricoli potesse essere attività connessa all'attività agricola e non avesse considerato alcune testimonianze; 3) violazione della disciplina comunitaria e dell'avviso pubblico regionale, perché il possesso della partita IVA non avrebbe dovuto escludere il contributo al giovane agricoltore; 4) violazione dell'art. 2135 c.c., poiché la vendita all'ingrosso di piante e fiori sarebbe stata attività connessa alla produzione agricola; 5) omessa pronuncia sul motivo di appello relativo all'asserita mancanza di adeguata capacità professionale agricola.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha respinto la preliminare eccezione di tardività sollevata da AGEA, ritenendo applicabile il termine lungo annuale, poiché la sentenza d'appello non era stata notificata e il giudizio era soggetto alla disciplina anteriore alla riforma del 2009. Nel merito, ha ritenuto inammissibili i motivi: il primo perché la Corte d'appello si era conformata alla giurisprudenza di legittimità e aveva utilizzato un accertamento in fatto desumibile dagli atti, con conseguente irrilevanza delle censure sull'onere della prova e sull'art. 115 c.p.c.; il secondo, terzo e quarto perché miravano sostanzialmente a una diversa ricostruzione del fatto e a rivalutare le prove, attività precluse in cassazione, oltre a essere ostati dalla "doppia conforme"; il quinto perché il tema della qualificazione professionale era rimasto assorbito dalle altre rationes decidendi e comunque non era stata ritualmente dedotta un'omessa pronuncia. Il ricorrente è stato condannato alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 3 r.d. n. 639/1910

    richiamato quale base del procedimento di ingiunzione per la restituzione delle somme, ma la censura sulla sua violazione è stata ritenuta infondata/inammissibile perché la decisione di merito si è fondata su accertamenti di fatto e su presunzioni

  • art. 2697 c.c.

    invocato sul riparto dell'onere probatorio; la Corte ha ritenuto che il giudice di merito avesse correttamente valorizzato gli atti e che non vi fosse violazione della regola probatoria

  • art. 115 c.p.c.

    la doglianza è stata respinta perché diretta in realtà a contestare valutazioni di merito e l'utilizzo delle risultanze istruttorie acquisite

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    richiamato come parametro dei motivi di violazione di legge, ma i relativi motivi sono stati reputati inammissibili perché tendevano a sovrapporre una diversa lettura del fatto

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    la Corte ha ribadito che il vizio riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mera mancata considerazione di singoli elementi istruttori

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    in presenza di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, è inammissibile se il ricorrente non indica ragioni di fatto diverse tra primo e secondo grado

  • art. 327, comma 1, c.p.c.

    per i giudizi instaurati prima della riforma del 2009 opera il termine lungo annuale per impugnare

  • art. 58, comma 1, l. n. 69/2009

    la modifica del termine per impugnare introdotta dalla legge del 2009 si applica solo ai giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore

  • art. 8 regolamento CE n. 1257/1999

    richiamato come disposizione comunitaria che postula lo svolgimento in via prevalente di attività agricola per l'accesso all'aiuto

  • art. 5 regolamento CE n. 1750/1999

    invocato insieme alla disciplina comunitaria di riferimento sulla misura di sostegno

  • art. 1 avviso pubblico Regione Umbria misura 1.1.4.

    richiamato dal ricorrente come parte della disciplina attuativa del contributo

  • art. 4 avviso pubblico Regione Umbria misura 1.1.4.

    la Corte ha ritenuto decisivo il suo tenore, che escludeva dall'aiuto i soggetti titolari di partita IVA con codice di attività prevalente non agricolo

  • art. 2135 c.c.

    richiamato per sostenere la natura agricola per connessione della commercializzazione dei prodotti; la Corte ha però ritenuto che la censura non scalfisse la ratio della decisione, ancorata al requisito della prevalenza dell'attività agricola e al possesso della partita IVA

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione a ordinanza ingiunzione ex r.d. n. 639/1910, il giudice può valorizzare le risultanze istruttorie acquisite, indipendentemente dalla loro provenienza, secondo il principio di acquisizione della prova.
  • In presenza di una disciplina amministrativa o comunitaria che subordini il beneficio allo svolgimento prevalente di attività agricola, il persistente possesso di una partita IVA riferita a un'attività non agricola può essere apprezzato come indice presuntivo del mancato rispetto del requisito richiesto.
  • La prova del fatto decisivo può essere desunta anche da una sola presunzione semplice, purché grave e precisa; non è necessario un concorso di più presunzioni quando il fatto è già logicamente ricostruibile da un elemento univoco.
  • In cassazione non è consentito chiedere una nuova valutazione del materiale probatorio o una diversa ricostruzione dei fatti compiuta dai giudici di merito.
  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mancata menzione di singoli documenti o testimonianze, se il fatto storico è comunque stato considerato.
  • In ipotesi di doppia conforme, il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se non vengono indicate specifiche ragioni di fatto diverse poste a base delle due decisioni di merito.
  • Non sussiste omessa pronuncia quando la questione dedotta in appello risulta assorbita da una diversa ratio decidendi espressamente o implicitamente dirimente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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