Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 98/2026 - Torino, Sezione 3

per l’annullamento - del provvedimento di rigetto della domanda di partecipazione al bando della odierna ricorrente avente prot. FP 25615 del 22 aprile 2025 di Finpiemonte; - della comunicazione dei motivi ostativi alla partecipazione al bando del 26 febbraio 2025 comunicata da Finpiemonte; -per quanto di ragione, del Bando “Consolidamento patrimoniale e crescita delle start up innovative” della Regione Piemonte; -per quanto di ragione, della D.D. Regione Piemonte 249/2024 di approvazione del predetto bando della Regione Piemonte; -in ogni caso e per quanto di ragione, degli atti e provvedimenti indicati nei provvedimenti impugnati, anche non conosciuti nonché di ogni altro atto o provvedimento antecedente, presupposto o consequenziale, anche se non conosciuto, nonché, per quanto di ragione, ogni altro atto o provvedimento lesivo della posizione del ricorrente citato nel ricorso.

Giustizia amministrativa202501512

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: rigetto della domanda di partecipazione al bando per il consolidamento patrimoniale e la crescita delle start up innovative, unitamente alla clausola del bando sui requisiti temporali dell'operazione di rafforzamento patrimoniale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (stazione concedente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente aveva presentato domanda di agevolazione per un business plan triennale, allegando l'impegno di un investitore qualificato. Finpiemonte aveva tuttavia rilevato che l'operazione di rafforzamento patrimoniale era stata deliberata il 21 dicembre 2023, mentre il paragrafo 2.9 del bando ammetteva le operazioni già deliberate soltanto se adottate in data successiva al 21 dicembre 2023. Dopo la comunicazione dei motivi ostativi e le controdeduzioni della società, Finpiemonte aveva disposto il rigetto definitivo della domanda. La ricorrente ha dedotto violazione della normativa regionale, della DGR che aveva approvato la scheda tecnica della misura, degli artt. 1 e 3 l. 241/1990, dell'art. 97 Cost., degli artt. 1362 e ss. c.c., nonché eccesso di potere per contraddittorietà e non intelligibilità e violazione del principio del favor partecipationis. Le amministrazioni resistenti hanno eccepito l'inammissibilità o irricevibilità del ricorso, sostenendo che la clausola del bando aveva natura immediatamente escludente e avrebbe dovuto essere impugnata entro sessanta giorni dalla pubblicazione del bando.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, benché formalmente rivolto contro il provvedimento di rigetto, il ricorso censurasse sostanzialmente il paragrafo 2.9 del bando, recante il requisito temporale dell'operazione di rafforzamento patrimoniale. La clausola è stata qualificata come immediatamente escludente, poiché stabiliva in modo chiaro, oggettivo e univoco che erano ammissibili soltanto le operazioni deliberate dopo il 21 dicembre 2023. Il successivo rigetto costituiva quindi atto meramente dichiarativo e applicativo di una lesione già prodotta dalla lex specialis. La ricorrente avrebbe dovuto impugnare la clausola entro sessanta giorni dalla pubblicazione del bando, avvenuta il 27 giugno 2024; il ricorso, notificato il 20 giugno 2025, era tardivo rispetto a tale onere, con conseguente inammissibilità anche dell'impugnazione contestuale del bando e del provvedimento applicativo. Il TAR ha escluso che la clausola fosse ambigua: il riferimento alla data successiva al 21 dicembre 2023 non conteneva formule elastiche, rinvii ad atti successivi o margini di valutazione discrezionale. Anche gli ulteriori riferimenti del bando e degli allegati confermavano la distinzione tra la composizione societaria alla data del 21 dicembre 2023 e quella successiva all'operazione. L'eventuale contrasto tra la clausola e la DGR non avrebbe inciso sulla tempestività dell'impugnazione; anzi, avrebbe comunque imposto la contestazione immediata della clausola lesiva. Il giudice ha inoltre richiamato il principio di separazione tra indirizzo politico e gestione amministrativa, osservando che la DGR costituiva atto di indirizzo e non fonte normativa per la presentazione e valutazione delle domande. La ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate in euro 3.000,00 oltre accessori in favore di Finpiemonte e in euro 3.000,00 oltre accessori in favore della Regione Piemonte.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, c.p.a.

    Richiamato nel provvedimento tra le disposizioni applicabili alla decisione.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato nel provvedimento tra le disposizioni applicabili alla decisione.

  • art. 1 l. 241/1990

    Dedotto dalla ricorrente in relazione ai principi dell'azione amministrativa; il giudice non ne ha esaminato il merito per l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 3 l. 241/1990

    Dedotto dalla ricorrente in relazione all'obbligo di motivazione; il giudice non ne ha esaminato il merito per l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione ai principi di buon andamento e imparzialità; il merito della censura non è stato esaminato.

  • artt. 1362 e ss. c.c.

    Richiamati dalla ricorrente ai fini dell'interpretazione della clausola del bando; il giudice ha ritenuto il suo tenore letterale e logico chiaro e univoco.

  • art. 56 L.R. statutaria Piemonte n. 1/2005

    Richiamato tra i parametri di illegittimità dedotti dalla ricorrente; non esaminato nel merito a causa dell'inammissibilità.

Massime di principio

  • Una clausola della lex specialis è immediatamente escludente quando, con formulazione chiara, oggettiva e univoca, preclude ab origine la partecipazione o l'ammissibilità di una determinata iniziativa senza richiedere successive valutazioni discrezionali o applicazioni interpretative dell'amministrazione.
  • Quando la lesione deriva direttamente da una clausola immediatamente escludente del bando, il successivo provvedimento di esclusione o rigetto ha natura meramente dichiarativa e applicativa; il termine per impugnare decorre dalla pubblicazione del bando e non dalla comunicazione del provvedimento applicativo.
  • La mancata tempestiva impugnazione di una clausola immediatamente escludente rende inammissibile sia l'impugnazione del solo provvedimento applicativo sia l'impugnazione proposta congiuntamente contro il bando e il provvedimento applicativo dopo la scadenza del termine per ricorrere contro la lex specialis.
  • La percepibilità immediata dell'effetto escludente non viene meno per il solo fatto che il ricorrente prospetti un contrasto tra la clausola del bando e un precedente atto di indirizzo amministrativo; l'eventuale illegittimità della clausola deve comunque essere fatta valere nel termine decorrente dalla sua pubblicazione.
  • Un criterio cronologico espresso mediante il riferimento a una data successiva, se non accompagnato da formule elastiche, valutative o da rinvii ad atti successivi, è idoneo a rendere immediatamente riconoscibile l'effetto escludente della clausola.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieTermini e notificazione del ricorso
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.