Sentenza del 30/01/2017 n. 251 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
IRES -Detrazione spese per interventi riqualificazione energetica - Onere probatorio - Dimostrazione della strumentalità dell'immobile - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha stabilito che tale dimostrazione non è richiesta. Nessuna fonte normativa subordina infatti la detrazione alla prova della strumentalità dell'immobile rispetto all'attività imprenditoriale. Sono quindi sufficienti, in linea generale, la sostenibilità della spesa da parte del contribuente, la relativa documentazione e la riconducibilità degli interventi ai requisiti previsti dalla normativa agevolativa.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la detrazione IRES prevista dall'art. 1, comma 344, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, pari al 55% delle spese documentate sostenute dal contribuente per interventi di riqualificazione energetica degli edifici. Il tema centrale era stabilire se, per usufruire della detrazione, fosse necessario dimostrare che l'immobile fosse strumentale rispetto all'attività imprenditoriale esercitata.
Norme richiamate
Art. 1, comma 344, legge 27 dicembre 2006, n. 296
Detrazione dall'imposta lorda pari al 55% delle spese documentate relative a interventi di riqualificazione energetica di edifici.
La norma non prevede, quale condizione per beneficiare della detrazione IRES, la dimostrazione che l'immobile interessato sia strumentale all'attività imprenditoriale del contribuente.
Massime di principio
- Un'agevolazione fiscale non può essere subordinata a condizioni ulteriori rispetto a quelle espressamente previste dalla legge.
- Per la detrazione delle spese di riqualificazione energetica occorre provare la sostenibilità della spesa, la sua documentazione e la conformità dell'intervento ai requisiti normativi; non è automaticamente necessaria la strumentalità dell'immobile.
- In caso di contestazione dell'Amministrazione finanziaria, va verificato se il requisito richiesto risulti effettivamente previsto dalla disposizione agevolativa o se rappresenti un'interpretazione estensiva non consentita.
- La sola circostanza che l'immobile non sia strumentale all'attività d'impresa non esclude, di per sé, il diritto alla detrazione, ferma restando la necessità di rispettare tutti gli altri requisiti previsti dalla disciplina applicabile.
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