Corte di giustizia, Sentenza C-684/18
Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 28 maggio 2020. — World Comm Trading Gfz SRL contro Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) e Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Bucureşti. — Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 90 – Articoli da 184 a 186 – Principio di neutralità dell’IVA – Rettifica della detrazione dell’imposta operata inizialmente – Riduzioni di prezzo concesse per cessioni intracomunitarie e interne di beni. — Causa C-684/18
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito che gli sconti successivi su cessioni interne di beni impongono la rettifica della detrazione IVA inizialmente operata, quando questa eccede il diritto effettivo del soggetto passivo. Inoltre, il fatto che il fornitore abbia cessato l’attività nello Stato membro e non possa più regolarizzare la propria posizione non impedisce all’amministrazione fiscale di esigere la rettifica. La soluzione è ancorata al meccanismo degli articoli 184 e 185 della direttiva IVA e alla tutela della neutralità dell’imposta.
Rettifica della detrazione IVA in caso di sconti successivi su cessioni interne di beni e irrilevanza della cessazione dell’attività del fornitore ai fini dell’obbligo di rettifica.
La questione giuridica
Se l’articolo 185 della direttiva 2006/112/CE, letto alla luce del principio di neutralità dell’IVA e del principio di proporzionalità, osti a una normativa o prassi nazionale che nega o limita la rettifica della detrazione dell’IVA quando lo sconto complessivo è fatturato in modo unitario per operazioni interne e intracomunitarie; e, in particolare, se la rettifica sia comunque obbligatoria anche se il fornitore nazionale ha cessato l’attività e non può più emettere una fattura per i ribassi relativi alle cessioni interne.
Principio di diritto
L’articolo 185 della direttiva IVA impone la rettifica della detrazione inizialmente operata quando, dopo l’operazione, il soggetto passivo ottiene riduzioni di prezzo che incidono sulla base imponibile delle cessioni interne, se la detrazione originaria risulta superiore a quella spettante; tale obbligo permane anche se il fornitore ha cessato l’attività nello Stato membro e non può più chiedere il rimborso o emettere una fattura distinta, poiché questa circostanza non rientra tra le deroghe tassative previste dalla direttiva e non incide sul diritto dell’amministrazione di esigere la rettifica.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2006/112/CE
- Articolo 90 della direttiva 2006/112/CE
- Articolo 184 della direttiva 2006/112/CE
- Articolo 185 della direttiva 2006/112/CE
- Articolo 186 della direttiva 2006/112/CE
Rettifica della detrazione IVA per sconti su cessioni interne di beni
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale della Curtea de Apel Bucureşti in una controversia tra una società rumena e le autorità fiscali nazionali in materia di IVA. Il problema nasce da ribassi quantitativi concessi da un fornitore del gruppo Nokia, fatturati in modo unitario per cessioni sia intracomunitarie sia interne, con conseguente contestazione della detrazione operata dalla società acquirente.
Fatti e procedimento principale
World Comm Trading Gfz SRL aveva acquistato prodotti di telefonia mobile da Nokia tramite cessioni provenienti da Finlandia, Germania, Ungheria e Romania. Per le operazioni intracomunitarie la società applicava il meccanismo dell’inversione contabile; per le cessioni interne detraeva l’IVA fatturata in Romania. Nokia concedeva trimestralmente sconti quantitativi calcolati sulla base delle quantità acquistate complessivamente, senza distinguere per luogo di cessione, e emetteva una fattura unica con saldo negativo.
Le autorità fiscali rumene hanno ritenuto che la società avesse detratto erroneamente l’IVA, poiché non aveva separato i ribassi relativi alle cessioni interne da quelli relativi alle cessioni intracomunitarie. È stato quindi emesso un avviso di accertamento, poi confermato in sede amministrativa e impugnato dinanzi al giudice del rinvio.
Questioni sottoposte alla Corte
Il giudice nazionale ha chiesto, in sostanza:
- se l’articolo 90 della direttiva IVA e il principio di neutralità ostino a una disciplina o prassi che neghi la detrazione proporzionale in presenza di una fattura unica relativa a sconti su operazioni interne e intracomunitarie;
- in subordine, se il principio di proporzionalità impedisca di pretendere la restituzione della differenza di IVA detratta quando il fornitore interno ha cessato l’attività e non può più emettere una fattura di rettifica con il proprio numero IVA rumeno.
La Corte ha riformulato la prima questione, ritenendo che la disposizione pertinente non fosse l’articolo 90, ma l’articolo 185 della direttiva IVA, dedicato alla rettifica della detrazione iniziale quando mutano gli elementi considerati per determinarla, in particolare in caso di riduzione di prezzo.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- l’articolo 90, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE, sulla riduzione della base imponibile in caso di riduzione di prezzo;
- gli articoli 184, 185 e 186 della direttiva IVA, sul meccanismo di rettifica della detrazione;
- l’articolo 267 TFUE, quale base del rinvio pregiudiziale.
Nel diritto rumeno erano inoltre richiamate disposizioni del codice tributario nazionale e delle norme metodologiche di attuazione sulla riduzione della base imponibile e sulla rettifica della detrazione.
Ragionamento della Corte
La Corte ricorda che il meccanismo di rettifica previsto dagli articoli 184-186 della direttiva IVA è parte integrante del sistema comune dell’imposta e serve ad assicurare che la detrazione finale corrisponda a quella effettivamente spettante, preservando così la neutralità dell’IVA.
Ai sensi dell’articolo 184, la detrazione iniziale va rettificata quando è superiore o inferiore a quella dovuta. L’articolo 185, paragrafo 1, prevede che la rettifica avvenga, tra l’altro, quando, successivamente alla dichiarazione IVA, mutano gli elementi presi in considerazione per il calcolo, incluse le riduzioni di prezzo. In base alla giurisprudenza richiamata, il calcolo della rettifica deve riportare la detrazione al livello che sarebbe risultato se il nuovo elemento fosse stato noto fin dall’inizio.
Applicando questi principi, la Corte osserva che i ribassi ottenuti da World Comm Trading per le cessioni interne in Romania avevano ridotto l’importo dell’IVA detraibile inizialmente calcolato. Di conseguenza, l’amministrazione fiscale era legittimata a esigere la rettifica della detrazione, anche se lo sconto era stato documentato con un’unica fattura emessa dal fornitore intracomunitario e non con una fattura distinta del fornitore nazionale.
Quanto alla seconda questione, la Corte afferma che la cessazione dell’attività del fornitore nello Stato membro e la sua conseguente impossibilità di rettificare a sua volta la propria IVA o di emettere una nuova fattura non rientrano tra le deroghe tassative previste dall’articolo 185, paragrafo 2. Inoltre, secondo la giurisprudenza richiamata, il mancato adeguamento della posizione IVA del fornitore non incide sul diritto dell’amministrazione di ottenere la restituzione dell’IVA indebitamente detratta dal cessionario.
Decisione e dispositivo
La Corte ha dichiarato che:
- le autorità tributarie nazionali devono imporre la rettifica della detrazione dell’IVA inizialmente operata quando, a seguito di riduzioni di prezzo su cessioni interne di beni, risulti che la detrazione era superiore a quella spettante;
- la rettifica resta obbligatoria anche se il fornitore ha cessato l’attività nello Stato membro e non può più chiedere il rimborso di una parte dell’IVA versata.
Principio affermato
La rettifica della detrazione IVA è dovuta ogni volta che uno sconto successivo riduce la base economica dell’operazione interna e rende la detrazione iniziale eccedente, indipendentemente dalle modalità fatturali utilizzate o dalla sopravvenuta inattività del fornitore; la disciplina della direttiva IVA privilegia l’esattezza della detrazione e la neutralità dell’imposta rispetto a inconvenienti di natura formale o organizzativa del rapporto con il fornitore.
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