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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29742/2023 del 26/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (condomino)

La controversia

Una condòmina aveva proposto opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto dal condominio per il pagamento di contributi condominiali. Il Giudice di pace aveva revocato il decreto ma aveva comunque condannato l’opponente al pagamento di una somma residua, compensando le spese. In appello la condòmina lamentava, da un lato, la violazione delle regole sull’onere della prova e una motivazione contraddittoria, perché il primo giudice aveva ritenuto non provati i crediti e poi aveva ugualmente condannato al pagamento di euro 697,35; dall’altro, contestava la compensazione delle spese di primo grado. Il Tribunale rigettava l’appello, ritenendo provato il credito condominiale per euro 697,35 sulla base della documentazione prodotta e affermando che l’opposizione a decreto ingiuntivo non consentisse di scrutinare la validità intrinseca delle delibere assembleari, ma solo l’idoneità formale del verbale. Con il ricorso per cassazione la condòmina deduceva: 1) violazione degli artt. 112, 115, 132 n. 4, 329 e 342 c.p.c., sostenendo che il Tribunale avesse pronunciato oltre i limiti devolutivi dell’appello; 2) violazione degli artt. 112, 132 n. 4, 91 e 92 c.p.c. e del d.m. 55/2014, per avere confermato la compensazione delle spese con motivazione apparente e in rapporto a una soccombenza che la ricorrente riteneva insussistente; 3) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e del d.m. 55/2014, per l’asserita sproporzione e illegittimità della liquidazione delle spese di appello, liquidate in un importo ritenuto eccedente i parametri tariffari applicabili al valore effettivamente contestato in appello.

La decisione

La Corte ha rigettato i primi due motivi. Sul primo ha ritenuto che il Tribunale avesse correttamente deciso sul motivo di appello concernente la prova del credito, senza violare il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; ha solo corretto, in motivazione, il riferimento del giudice d’appello al precedente orientamento non più attuale sull’irrilevanza della nullità o annullabilità della delibera condominiale in opposizione a decreto ingiuntivo, richiamando il diverso principio delle Sezioni Unite del 2021. Sul secondo motivo ha ritenuto che la conferma della compensazione delle spese fosse sorretta da motivazione sufficiente, poiché la ricorrente non era risultata integralmente vittoriosa avendo comunque riportato una condanna al pagamento di una somma, sia pure inferiore a quella richiesta, sicché poteva operare la soccombenza reciproca e la compensazione anche parziale. La Corte ha invece accolto il terzo motivo nei limiti indicati, rilevando che il Tribunale aveva liquidato le spese del giudizio di appello in un importo superiore ai massimi tariffari applicabili, senza adeguata specificazione, nonostante il valore della causa in appello dovesse essere commisurato alla sola parte del credito ancora controversa, pari a euro 697,35. La sentenza è stata quindi cassata limitatamente al capo sulle spese di appello e la causa è stata rinviata al Tribunale di Roma, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nei motivi di ricorso; la Corte non ravvisa violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato nel modo in cui il Tribunale ha deciso sul gravame.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nei motivi di ricorso in tema di valutazione della prova; la Corte ritiene infondata la censura principale.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    Richiamato nei motivi di ricorso; la motivazione della decisione sulle spese è ritenuta sufficiente salvo il profilo della liquidazione tariffaria.

  • art. 329 c.p.c.

    Richiamato per sostenere i limiti dell’appello; la censura è stata respinta.

  • art. 342 c.p.c.

    Richiamato per sostenere l’asserita violazione dei limiti devolutivi dell’appello; la Corte esclude la violazione.

  • art. 1137 c.c.

    Richiamato per affermare il rimedio contro le deliberazioni assembleari condominiali; la Corte precisa, richiamando le Sezioni Unite, che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il giudice può sindacare nullità e, a certe condizioni, annullabilità della delibera posta a fondamento dell’ingiunzione.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato sulla regolamentazione delle spese di lite; la censura sulla compensazione viene respinta, mentre resta fondato il profilo della liquidazione per il giudizio di appello.

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    La Corte ritiene che, in presenza di soccombenza reciproca o di esito solo parzialmente favorevole, sia possibile la compensazione, anche parziale, delle spese.

  • d.m. 55/2014

    Richiamato per i parametri di liquidazione degli onorari; la Corte accoglie il motivo perché la liquidazione effettuata in appello supera i valori massimi applicabili al valore della controversia.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per contributi condominiali, il giudice può esaminare la nullità della deliberazione assembleare posta a fondamento del credito e, quanto all’annullabilità, può farlo solo se tale vizio sia dedotto con apposita domanda riconvenzionale di annullamento proposta nei termini di legge.
  • Il giudice d’appello non viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato se, investito della censura sulla prova del credito, rivaluta il merito nei limiti devoluti dal motivo di impugnazione e decide sul punto controverso.
  • La compensazione delle spese può essere confermata anche quando la parte che aveva proposto impugnazione ottiene solo un risultato parzialmente favorevole, poiché la soccombenza reciproca può discendere dal fatto che la parte sia comunque condannata a pagare una somma residua.
  • Ai fini della liquidazione delle spese del grado di appello, il valore della causa deve essere parametrato alla sola parte del credito ancora effettivamente controversa in quel grado, secondo il principio del disputatum.
  • La liquidazione delle spese non può eccedere i parametri tariffari applicabili al valore effettivo della lite; se il giudice liquida un importo superiore senza adeguata specificazione, il capo sulle spese è cassabile.

Come è indicizzato

MaterieSpese condominialiImpugnazioniSpese di lite
RamiCondominioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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